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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06302/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 20477/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; -resistente – - avverso la sentenza n. 4842/2024 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, depositata in data 22/7/2024 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n. 05720219003900635, notificatale il 28.01.2022, in relazione a cinque cartelle sottese, e in particolare: cartella n. 05720140035012407000; cartella n. 05720170015072239000; cartella n. 05720170020225348000; cartella n. 05720170039309352000; cartella n. 05720190002458872000; tutte relative a tasse automobilistiche.

Impugnava, inoltre , la cartella n. 09720200132304621 di pagamento notificata il 28/01/2022, relativa al recupero ticket, ex art. 2 del d.lgs. n. 124 del 1998, per gli anni 2009 e 2010.

Deduceva l’omessa e irrituale notificazione delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento e la prescrizione del credito impositivo.

2. La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, in mancanza di prova di atti interruttivi della prescrizione del credito tributario.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 4842/2024, accoglieva parzialmente il gravame in relazione a n. 3 cartelle, ritenendo che la cartella n. 05720140035012407000 risultava notificata il 29 agosto 2016, la n. 05720170015072239000 risultava notificata il 20 febbraio 2018 e la n. 05720190002458872000 risultava notificata entro il 2019, e rigettava nel resto.

Il giudice d’appello rilevava, inoltre, l’inammissibilità delle censure dell’appellata, in quanto richiamate in modo generico e con costituzione avvenuta tardivamente, con riferimento ai motivi di ricorso formulati nel giudizio di primo grado e ritenuti assorbiti dalla pronunzia impugnata.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

5. L’Agenzia delle Entrate riscossione si è costituita in giudizio senza depositare controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

I. Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 e 140 c.p.c., 2617 c.c. e 60 D.P.R. n. 600/1973, contestando il ritenuto perfezionamento della notificazione relativa alle cartelle di pagamento e negando la sussistenza dei presupposti per considerare verificata la notificazione per “compiuta giacenza”.

Ad avviso della ricorrente, dalla documentazione prodotta al fine dimostrare la notifica delle cartelle n. 05720140035012407000 e n. 05720190002458872000 non emergerebbe la prova delle ragioni del mancato recapito, né la prova del ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale, in tal senso non potendo neppure ritenersi sufficiente un mero avviso di ricevimento privo di data, numero identificativo, firma del postino etc….Per il perfezionamento della notifica in compiuta giacenza sarebbe invece necessaria, come prova ai fini della validità della notifica a mezzo posta, non già la sola spedizione dell’avviso di ricezione dell’atto non consegnato al destinatario, ma la prova dell’avvenuta ricezione del predetto avviso (C.A.D.).

Assume la ricorrente che ove, come nel caso di specie, sia stata allegata una busta senza indicazione del mancato recapito, senza la firma del postino, senza l’indicazione dell’”immissione in cassetta” della raccomandata di avviso di deposito e senza l’allegazione dell’avviso di ricevimento completo e firmato dall’Ufficiale postale, la notificazione deve ritenersi nulla.

2. La censura, che pur presenta profili di inammissibilità, è destituita di fondamento.

2.1. La questione sollevata, specificamente riferita alle modalità di notificazione di due delle tre cartelle oggetto della valutazione della Corte di secondo grado, risulta posta per la prima volta davanti a questa Corte.

La critica formulata è quindi del tutto nuova, non dedotta né con il ricorso introduttivo né con le controdeduzioni in appello, pur a fronte dell’allegazione dei documenti in contestazione nel corso del giudizio di secondo grado.

Né, d’altro canto, la ricorrente specifica in ricorso di averla fatta valere nel precedente grado di giudizio (Cass., n. 32804/2019; n. 26147/2021). 2.2.Il motivo dà, inoltre, per presupposta la notificazione eseguita a mezzo di agente notificatore ma non offre alcun dato di riscontro di una siffatta deduzione, mentre dalla stessa documentazione trascritta può diversamente prospettarsi che la notificazione sia stata eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento direttamente eseguita dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, ai sensi della norma richiamata, la Corte ha avuto modo di rilevare che viene, così, in considerazione una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; in tal caso, difatti, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionalo avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (v.

Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327).

E, in particolare, si è, poi, rimarcato che nel caso di notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, cit., mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non anche le disposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982 (v., ex plurimis, Cass., 4 febbraio 2020, n. 2489; Cass., 3 aprile 2019, n. 9240; Cass., 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., 13 giugno 2016, n. 12083) né, a maggior ragione, le disposizioni (d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) che presuppongono l’intervento di un agente della notificazione.

A dette conclusioni è, poi, pervenuto il Giudice delle leggi che ha disatteso le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla disposizione in esame, sottolineando che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, eseguita ai sensi dell’art. 26, cit., ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dalla l. n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina - che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, - non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (v.

Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175 cui adde Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104).

3. Il ricorso va, in conclusione, rigettato.

Nulla viene disposto in punto spese non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio.

Sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater del D.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 20477/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; -resistente – - avverso la sentenza n. 4842/2024 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, depositata in data 22/7/2024 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n. 05720219003900635, notificatale il 28.01.2022, in relazione a cinque cartelle sottese, e in particolare: cartella n. 05720140035012407000; cartella n. 05720170015072239000; cartella n. 05720170020225348000; cartella n. 05720170039309352000; cartella n. 05720190002458872000; tutte relative a tasse automobilistiche. Impugnava, inoltre , la cartella n. 09720200132304621 di pagamento notificata il 28/01/2022, relativa al recupero ticket, ex art. 2 del d.lgs. n. 124 del 1998, per gli anni 2009 e 2010. Deduceva l’omessa e irrituale notificazione delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento e la prescrizione del credito impositivo. 2. La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, in mancanza di prova di atti interruttivi della prescrizione del credito tributario. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 4842/2024, accoglieva parzialmente il gravame in relazione a n. 3 cartelle, ritenendo che la cartella n. 05720140035012407000 risultava notificata il 29 agosto 2016, la n. 05720170015072239000 risultava notificata il 20 febbraio 2018 e la n. 05720190002458872000 risultava notificata entro il 2019, e rigettava nel resto. Il giudice d’appello rilevava, inoltre, l’inammissibilità delle censure dell’appellata, in quanto richiamate in modo generico e con costituzione avvenuta tardivamente, con riferimento ai motivi di ricorso formulati nel giudizio di primo grado e ritenuti assorbiti dalla pronunzia impugnata. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. 5. L’Agenzia delle Entrate riscossione si è costituita in giudizio senza depositare controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I. Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 e 140 c.p.c., 2617 c.c. e 60 D.P.R. n. 600/1973, contestando il ritenuto perfezionamento della notificazione relativa alle cartelle di pagamento e negando la sussistenza dei presupposti per considerare verificata la notificazione per “compiuta giacenza”. Ad avviso della ricorrente, dalla documentazione prodotta al fine dimostrare la notifica delle cartelle n. 05720140035012407000 e n. 05720190002458872000 non emergerebbe la prova delle ragioni del mancato recapito, né la prova del ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale, in tal senso non potendo neppure ritenersi sufficiente un mero avviso di ricevimento privo di data, numero identificativo, firma del postino etc….Per il perfezionamento della notifica in compiuta giacenza sarebbe invece necessaria, come prova ai fini della validità della notifica a mezzo posta, non già la sola spedizione dell’avviso di ricezione dell’atto non consegnato al destinatario, ma la prova dell’avvenuta ricezione del predetto avviso (C.A.D.). Assume la ricorrente che ove, come nel caso di specie, sia stata allegata una busta senza indicazione del mancato recapito, senza la firma del postino, senza l’indicazione dell’”immissione in cassetta” della raccomandata di avviso di deposito e senza l’allegazione dell’avviso di ricevimento completo e firmato dall’Ufficiale postale, la notificazione deve ritenersi nulla. 2. La censura, che pur presenta profili di inammissibilità, è destituita di fondamento. 2.1. La questione sollevata, specificamente riferita alle modalità di notificazione di due delle tre cartelle oggetto della valutazione della Corte di secondo grado, risulta posta per la prima volta davanti a questa Corte. La critica formulata è quindi del tutto nuova, non dedotta né con il ricorso introduttivo né con le controdeduzioni in appello, pur a fronte dell’allegazione dei documenti in contestazione nel corso del giudizio di secondo grado. Né, d’altro canto, la ricorrente specifica in ricorso di averla fatta valere nel precedente grado di giudizio (Cass., n. 32804/2019; n. 26147/2021). 2.2.Il motivo dà, inoltre, per presupposta la notificazione eseguita a mezzo di agente notificatore ma non offre alcun dato di riscontro di una siffatta deduzione, mentre dalla stessa documentazione trascritta può diversamente prospettarsi che la notificazione sia stata eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento direttamente eseguita dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, ai sensi della norma richiamata, la Corte ha avuto modo di rilevare che viene, così, in considerazione una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati; in tal caso, difatti, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionalo avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (v. Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 14 novembre 2019, n. 29642; Cass., 4 luglio 2014, n. 15315; Cass., 28 luglio 2010, n. 17598; v. altresì, in tema di notifica della cartella esattoriale, Cass., 17 ottobre 2016, n. 20918; Cass., 6 marzo 2015, n. 4567; Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., 19 settembre 2012, n. 15746; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., 6 luglio 2010, n. 15948; Cass., 19 giugno 2009, n. 14327). E, in particolare, si è, poi, rimarcato che nel caso di notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, cit., mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non anche le disposizioni di cui alla l. n. 890 del 1982 (v., ex plurimis, Cass., 4 febbraio 2020, n. 2489; Cass., 3 aprile 2019, n. 9240; Cass., 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., 13 giugno 2016, n. 12083) né, a maggior ragione, le disposizioni (d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) che presuppongono l’intervento di un agente della notificazione. A dette conclusioni è, poi, pervenuto il Giudice delle leggi che ha disatteso le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla disposizione in esame, sottolineando che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, eseguita ai sensi dell’art. 26, cit., ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dalla l. n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina - che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, - non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (v. Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175 cui adde Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104). 3. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. Nulla viene disposto in punto spese non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio. Sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater del D.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre
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