CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20953/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA]), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 428/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,depositata il 01/09/2021 R.G.N. 223/2020;Numero registro generale 6135/2022Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20953/2026Data pubblicazione 20/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico presso l’AUSL Toscana NordOvest che aveva svolto attività libero professionale come medico dellavoro per la valutazione e certificazione della idoneità dei lavoratoridipendenti dalle aziende che si erano rivolte all’AUSL per ottenere taleservizio, conveniva in giudizio l’Azienda deducendo che quest’ultima avevaillegittimamente sottoposto il compenso a lui dovuto per questa attività atrattenute annuali corrispondenti all’imposta IRAP, alla quale l’attivitàstessa non era soggetta essendo piuttosto la sola AUSL soggetto passivodi tale imposta.2. Il Tribunale di Pisa accoglieva la domanda del lavoratoresostenendo, in sintesi, che la AUSL aveva indebitamente ribaltato il costofiscale dell’attività in questione sul dipendente, pagando così aquest’ultimo un compenso inferiore a quello pattuito.3. La Corte d’appello di Firenze riformava la sentenza di prime cure,appellata dalla AUSL [OSCURATO:PERSONA], e rigettava la domanda delCampinoti.Riconduceva, preliminarmente, l’attività libero professionale delCampinoti nell’ambito della previsione dell’art. 15 quinquies del d.lgs. n.502 del 1992, lett. d (possibilità di partecipazione ai proventi di attivitàprofessionali, richieste a pagamento da terzi all’azienda, quando lepredette attività siano svolte al di fuori dell’impegno di servizio econsentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmipredisposti dall’azienda stessa), precisando che non si trattava di attivitàlibero professionale individuale ma di un servizio offerto dall’AUSL a terziin modo oneroso.Riteneva che soggetto passivo dell’IRAP fosse la AUSL e non ildirigente medico.Numero registro generale 6135/2022Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20953/2026Data pubblicazione 20/06/2026Rilevava, peraltro, che con delibera n. 547 del 2001 l’Azienda avevadato attuazione al Regolamento n. 1661 del 2000 e stabilito che l’importospettante al medico dovesse essere calcolato previa detrazione di ognispesa sostenuta, ivi compreso il maggiore esborso che l’azienda avrebbedovuto effettuare a titolo di IRAP.Richiamava la consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado edevidenziava che l’Azienda, proprio sulla base dei Regolamenti interni edelle convenzioni stipulate, dopo aver fissato il prezzo del servizio per ilcliente, aveva scomputato dallo stesso i costi generali pari al 5%, ilproprio utile pari al 10%, la quota IRAP del 8,5% applicata al compensodel professionista.Evidenziava che, nella specie, non si discuteva della assoggettabilitàad IRAP del compenso dovuto al dipendente per l’attività liberoprofessionale svolta quanto della determinazione della quota partespettante al dirigente per detta attività.Rilevava, poi, che il Campinoti non aveva mai contestato i criteri dideterminazione stabiliti dall’ASL, essendosi limitato a negare di poteressere assoggettato all’IRAP.Aggiungeva, infine, che sotto quest’ultimo aspetto l’appellato avevaottenuto la condanna dell’Agenzia delle Entrate al rimborso della somma di€ 70.132,55 e, pertanto, se intesa come trattenuta fiscale, la posizione delCampinoti aveva già trovato rimedio dinanzi al giudice tributario.4. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso affidato a tre motivi.5. L’AUSL [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso eformulato, altresì, ricorso incidentale affidato ad un motivo.6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 comma 7 della legge n. 662/1996.Numero registro generale 6135/2022Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20953/2026Data pubblicazione 20/06/2026Assume che la Corte territoriale avrebbe posto a carico del dirigentemedico l’IRAP che pacificamente grava sul datore di lavoro visto che, aisensi della disposizione richiamata in rubrica, l’attività libero professionalea fini fiscali è assimilata al lavoro dipendente.2. Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata,chiara nell’individuare l’oggetto di causa nelle contestate modalità dideterminazione del compenso che, ad avviso della Corte territoriale,andava stabilito dopo avere sottratto dall’importo corrisposto dal terzotutti i costi, ivi compresa l’IRAP.Sotto questo profilo la sentenza impugnata non si è discostata daiprincipi di diritto affermati da Cass. n. 20010/2022 secondo cui, in tema dimoenia’, la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi chele [OSCURATO:PERSONA] stabiliscono in conformità alle previsioni dellacontrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella integrativadecentrata), e non possono unilateralmente modificare, devono tenerconto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivicompreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall’aumento dellabase imponibile per effetto dell’attività libero professionale, importo che vadetratto dal quantum ripartibile in quote fra le parti del rapporto.Secondo tali principi, dunque, la detrazione va effettuata a monte sulquantum ripartibile e la Corte territoriale ha affermato la conformitàdell’operato dell’Azienda al Regolamento sulla libera professione che erastato concordato con le [OSCURATO:PERSONA] mediche ed approvatocon la deliberazione del Direttore generale n. 1661 del 2000 diapprovazione dei criteri concordati con le OO.SS. (cui aveva fatto seguitola deliberazione n. 547 del 2001 attuativa del Regolamento) chericomprendeva la quota IRAP all’interno della praticata tariffa aziendale.Numero registro generale 6135/2022Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20953/2026Data pubblicazione 20/06/2026Nel caso di specie, il dirigente medico non lamenta, specificamente,che la detrazione a monte sia stata effettuata sulla sola quota del medico.Si consideri, sul punto, che la Corte territoriale ha evidenziato che ilCampinoti aveva “del tutto omesso di chiarire, nel suo ricorso, quale fossee come fosse composto il compenso a lui dovuto per l’attività liberoprofessionale svolta” ed ancora che il predetto “non ha mai contestato icriteri di determinazione del suo compenso stabiliti dalla ASL (secondo laprerogativa riconosciuta dalla lettera d) citata ma si è limitato a negare dipoter essere assoggettato all’IRAP”.In ogni caso, una tale ipotesi (non sviluppata nel motivo), oltre adessere contrastata dall’affermato rispetto dei criteri concordati con leOOSS ed approvati con la deliberazione n. 1661 del 2000 (senza che isuddetti criteri - prevedenti che l’IRAP non dovesse essere posta adecurtazione dei compensi derivanti dall’attività libero professionaleintramoenia svolta dal medico ma quale specifica ed autonoma voce dicosto componente la tariffa negoziata dall’Ente, tenendo conto della baseimponibile aziendale al pari degli altri costi del personale - abbianoformato oggetto di specifico rilievo da parte del dirigente medico), sisostanzierebbe nel prospettare un diverso accertamento in fatto, a frontedella opposta ricostruzione da parte dell’Azienda, che ha sempre asseritodi aver operato nei termini indicati da Cass. n. 20010/2022.3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363, 1370 e 1372 cod. civ. per avere laCorte d’appello erroneamente interpretato gli accordi contrattuali tra leparti.Il motivo riporta la delibera del Direttore generale e sostiene che dallastessa non risulterebbe quanto affermato dalla Corte territoriale, ossia chel’IRAP deve essere posta a carico del medico.Si aggiunge che la stessa non menziona i costi relativi all’IRAP.Numero registro generale 6135/2022Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20953/2026Data pubblicazione 20/06/2026Si fa, poi, leva su altro documento, la delibera n. 145/2015 diapprovazione della convenzione, e si sostiene che la Asl si era impegnata aliquidare il compenso previa trattenuta della sola quota aziendale pari al15% dello stesso.4. Il motivo è inammissibile.Esso, pur indicando nella rubrica le norme di ermeneutica contrattuale,nella sostanza contesta la lettura dei suddetti atti compiuta dalla Corteterritoriale, proponendo una interpretazione alternativa delladocumentazione esaminata dal giudice d’appello.Il ricorrente, a ben guardare, censura la ricostruzione della vicenda difatto, come operata dalla Corte territoriale con un accertamentoadeguatamente motivato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità;ciò, attraverso la critica dell’interpretazione di atti la cui contestazione,proposta in sede di legittimità, non può limitarsi a prospettare una esegesialternativa degli stessi, fondata sulla valorizzazione di talune espressioniivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idoneia far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice delmerito, cui l’attività di interpretazione degli atti è riservata (cfr., ex multis,Cass. n. 15471/2017; Cass. n. 18214/2024 ): nel caso de quo, invece, lainterpretazione delle delibere e degli altri atti richiamati, fornita da partericorrente, è meramente alternativa e contrapposta rispetto a quellaadottata dalla Corte distrettuale.5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte d’appello accoltol’appello nonostante l’avvenuta allegazione dei presupposti in fatto e indiritto posti alla base della pretesa azionata.Contesta l’interpretazione data al ricorso introduttivo e si sostiene cheera stata con chiarezza individuata la causa petendi, ossia l’errataimputazione al sanitario della quota IRAP gravante sull’azienda.6. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 6135/2022Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20953/2026Data pubblicazione 20/06/2026Oltre a richiamarsi quanto affermato con riguardo al primo motivo diricorso, va rilevato che la Corte territoriale non ha applicato la regolaresiduale di cui all’art. 2697 cod. civ. ma ha ritenuto corretto l’operatodall’Azienda che aveva considerato l’IRAP un costo che andava detratto ‘amonte’ prima di stabilire in concreto la quota di compenso spettante.7. Il ricorso incidentale con un unico motivo denuncia la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di appellocon il quale era stato denunciato il vizio di ultrapetizione rispetto all’unicooggetto della domanda originaria che riguardava la trattenuta IRAP, inrealtà mai praticata dall’Azienda sulla retribuzione corrisposta alCampinoti.8. Il ricorso incidentale va dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2,cod. proc. civ., in quanto il ricorso principale è inammissibile.La sentenza impugnata è stata depositata il 1° settembre 2021 e ilricorso incidentale è stato notificato il 21 marzo 2022, oltre il termine disei mesi, spirato il 1° marzo 2022, previsto dall’art. 327, comma 1, cod.proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46, comma 17, l. n. 69/2009,applicabile alla fattispecie ratione temporis.Non rileva in contrario che il ricorso incidentale sia stato proposto nelrispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2, cod. proc. civ., ossia diquaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, costituendo anzitale tempestività “interna” il presupposto stesso dell’operatività dellasanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine “esterno” diimpugnazione (così Cass. n. 3419/2004 e, da ult., Cass. n. 17707/2021).9. Conclusivamente, vanno dichiarati inammissibile il ricorso principalee inefficace quello incidentale.10. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenzadel ricorrente principale, che, stante l’inefficacia del ricorso incidentale, èl’unica parte soccombente (giusta il consolidato principio di diritto di cui aCass. n. 4074/2014, secondo cui: “In caso di declaratoria diNumero registro generale 6135/2022Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20953/2026Data pubblicazione 20/06/2026inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo èinefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con laconseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente invia principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbestata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione dellaCorte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale edunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al ‘decisum’evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto allaparte ricorrente principale”).11. Sussistono, in relazione al ricorrente principale - e non anche allaricorrente incidentale tardiva (cfr. Cass. n. 18384/2017) -, le condizioniper l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quelloincidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate ineuro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltreaccessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del solo ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]