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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42658/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 29/03/2019 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Giuseppe LOCATELLI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Velletri - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore di fatto della C.V.S.

Trasporti s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 12/03/2013 - ha rideterminato la durata delle pene accessorie in anni sei.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi.

2.1. Erronea valutazione delle fonti di prova e vizio della motivazione, contraddittoria e mancante, con riguardo alla riconducibilità dei fatti al ricorrente, non essendo stato dimostrato il suo ruolo gestorio, giacchè la società era stata amministrata da altri soggetti dal 2005; ci si duole della mancata replica della Corte di appello alle doglianze attinenti alla correlazione tra imputazione e sentenza, dal momento che la prima faceva riferimento al Caputo quale amministratore di diritto e non di fatto, per cui è stato condannato, e si evidenziano le contraddizioni nelle quali la Corte di appello sarebbe incorsa con riguardo alla tenuta delle scritture contabili.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per avere la Corte di appello condannato il ricorrente quale amministratore di fatto, sebbene la norma di cui all'art. 216 L.F: contempli esclusivamente l'imprenditore formale.

2.3. Con il terzo motivo si deduce ancora erronea applicazione della legge quanto alla mancata derubricazione del fatto in bancarotta documentale semplice, e alla insussistenza del fatto illecito, dal momento che l'attività gestoria dell'imputato ( peraltro, limitata alla mera presentazione di una denuncia quale procuratore) era cessata nel 2009, e cioè oltre tre anni prima della dichiarazione di fallimento.

3. Il difensore di fiducia, in udienza, ha rappresentato che la Corte di appello ha restituito i beni oggetto di bancarotta fraudolenta. 4.11 ricorso è manifestamente infondato, perché in buona parte riversato in fatto, attingendo le critiche difensive il merito delle statuizioni, oltre che reiterativo di doglianze prospettate con l'impugnazione di merito, e adeguatamente valutate dalla Corte di appello, attraverso una motivazione puntuale che ha affrontato criticamente le deduzioni difensive.

Con tale trama argomentativa il ricorrente omette il dovuto confronto, così esponendosi alla censura di genericità del ricorso.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia formalmente violazioni di legge, salvo poi ad articolare rilievi, deduzioni e doglianze che - lungi dal prospettare una erronea sussunzione del fatto nella fattispecie legale - si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito e della prospettazione di meri enunciati fattuali, riproponendo i motivi di appello sull'assunto, infondato, che essi non sarebbero stati esaurientemente esaminati dal giudice di secondo grado, e ciò nell'evidente prospettiva di opporre la propria valutazione delle prove e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio.

E' noto, però, che, nel nuovo ordinamento processuale, l'indagine di legittimità sulla struttura razionale della motivazione e, cioè, sul modo di costruire il discorso giustificativo della decisione, deve essere orientata entro un orizzonte circoscritto.

Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione, infatti, per espressa disposizione normativa, deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito, per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. 6, n. 2782 del 18/01/1995 , Rv. 201355).

5.1. La Corte di appello, premesso che già il primo giudice aveva condannato il ricorrente quale amministratore di fatto, coerentemente con la modifica dell'imputazione operata dal Pubblico Ministero nel dibattimento, ha ripreso le considerazioni del Tribunale circa gli elementi fattuali da cui era stato tratto il ruolo gestorio del Caputo, che si era comportato sempre uti dominus, come tale presentatosi anche al momento della presentazione della denuncia di furto che aveva dato origine alle indagini.

5.2. D'altro canto, la Corte di merito ha confutato con ragionevoli argomenti la deduzione focalizzata sul disconoscimento delle pratiche di esportazione all'estero dei veicoli rubati, e ha correttamente scrutinato l'elemento soggettivo - con riguardo a entrambi i fatti di bancarotta ravvisati - ancora una volta rifacendosi alle considerazioni del Tribunale circa la natura palesemente fraudolenta delle condotte tenute dall'imputato, al fine di sottrarsi al pagamento dei cospicui debiti erariali, escludendo senza riserve la mera, astratta, prospettazione di un atteggiamento colposo, perseguita nell'interesse del Caputo, avendo premesso che, "dall'insieme di elementi elencati in modo dettagliato dal Tribunale nelle chiare ed esaustive motivazioni sul punto "il ricorrente aveva, da sempre, gestito la società fallita, non essendo emerso alcun atto posto in essere dagli amministratori formali succedutisi durante la gestione del ricorrente.

6. Il secondo motivo è inammissibile perché nuovo, non essendo stata dedotta, nei motivi di appello, come desumibili dalla sentenza impugnata, la questione di diritto secondo cui il reato di bancarotta societaria può essere commesso esclusivamente dagli amministratori di diritto e non dall'amministratore di fatto.

6.1. Il motivo è, in ogni caso, manifestamente infondato, essendo sufficiente por mente alla costante giurisprudenza di legittimità formatasi nei reati di bancarotta in ambito societario, secondo cui oggetto attivo può essere anche colui che svolga in via di mero fatto le funzioni di amministratore, poiché le fattispecie legali non introducono alcuna distinzione tra ruolo corrispondente ad una carica formale ed analoga funzione esercitata in via di fatto.

Piuttosto, la giurisprudenza, che, da tempo, tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto, privilegia il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, essendosi orientata nel senso della estensibilità della disposizione di cui all'art. 2639 c.c. ( la quale stabilisce, per i rati societari, la equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dalla legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione), ai reati fallimentari (Sez. 5 n. 36630 del 05/06/2003, Rv.228308; Sez. 5 n. 39535 del 20/06/2012, Rv. 253363).

7. Manifestamente infondato anche il terzo motivo che, oltre a svolgere una censura di merito, non si confronta con le già richiamate argomentazioni della sentenza impugnata in ordine all'elemento soggettivo del reato, oltre che con la espressa confutazione, ivi rinvenibile, della tesi difensiva, ancorata correttamente al rilievo della inconfigurabilità della bancarotta documentale semplice nel caso, come quello in esame, di contabilità istituita e tenuta ma non rinvenuta presso il fallito, né consegnata agli organi della procedura, dal momento che la fattispecie delineata dall'art. 217 L.F. si riferisce alla condotta di mancata istituzione ab origine della contabilità.

La Corte di Appello ha condotto efficacemente l' indagine sull'elemento soggettivo, ai fini del nomen iuris del fatto contestato, giacché sul versante psicologico del reato è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale, correttamente esclusa dalla sentenza impugnata perché non riconducibile ad un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria condotta fraudolenta tenuta dall'imputato negli anni della sua gestione.

Gli arresti di questa Corte sulla questione oggetto di scrutinio, infatti, si esprimono nel senso di ritenere che, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. n. 267/1942, l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo generico, che si traduce nella consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dall'art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942, il coefficiente di attribuibilità psichica della condotta dev'essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez.

V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri; Sez.

V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez.

V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto).

Dolo che, nel caso in scrutinio è rinvenuto dai giudici di merito alla luce della complessa condotta tenuta dall'imputato negli anni antecedenti al fallimento, come emersa dagli accertamenti di fatto, espressivi di una condotta volontaria e finalizzata a rendere impossibile, da parte del curatore fallimentare, la ricostruzione della vita economica della società fallita, e di cui danno conto entrambe le sentenze di merito, costituenti, sul punto specifico della responsabilità per bancarotta documentale, una doppia conforme di condanna. 8.Non coglie nel segno, infine, neppure la deduzione, con allegazione documentale, del difensore che, nella discussione orale, a sostegno della insussistenza della condotta distrattiva, ha invocato il provvedimento di dissequestro dei veicoli oggetto della contestazione di bancarotta patrimoniale per distrazione, giacche proprio quel provvedimento ( adottato dalla Corte di appello di Roma il 16 marzo 2021) dà atto che i veicoli in questione erano stati alienati a terzi, che, a loro volta, li avevano ceduti agli attuali possessori in buona fede a cui sono stati restituiti.

A riprova della distrazione fraudolenta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 17 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 29/03/2019 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Giuseppe LOCATELLI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Velletri - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore di fatto della C.V.S. Trasporti s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 12/03/2013 - ha rideterminato la durata delle pene accessorie in anni sei. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi. 2.1. Erronea valutazione delle fonti di prova e vizio della motivazione, contraddittoria e mancante, con riguardo alla riconducibilità dei fatti al ricorrente, non essendo stato dimostrato il suo ruolo gestorio, giacchè la società era stata amministrata da altri soggetti dal 2005; ci si duole della mancata replica della Corte di appello alle doglianze attinenti alla correlazione tra imputazione e sentenza, dal momento che la prima faceva riferimento al Caputo quale amministratore di diritto e non di fatto, per cui è stato condannato, e si evidenziano le contraddizioni nelle quali la Corte di appello sarebbe incorsa con riguardo alla tenuta delle scritture contabili. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per avere la Corte di appello condannato il ricorrente quale amministratore di fatto, sebbene la norma di cui all'art. 216 L.F: contempli esclusivamente l'imprenditore formale. 2.3. Con il terzo motivo si deduce ancora erronea applicazione della legge quanto alla mancata derubricazione del fatto in bancarotta documentale semplice, e alla insussistenza del fatto illecito, dal momento che l'attività gestoria dell'imputato ( peraltro, limitata alla mera presentazione di una denuncia quale procuratore) era cessata nel 2009, e cioè oltre tre anni prima della dichiarazione di fallimento. 3. Il difensore di fiducia, in udienza, ha rappresentato che la Corte di appello ha restituito i beni oggetto di bancarotta fraudolenta. 4.11 ricorso è manifestamente infondato, perché in buona parte riversato in fatto, attingendo le critiche difensive il merito delle statuizioni, oltre che reiterativo di doglianze prospettate con l'impugnazione di merito, e adeguatamente valutate dalla Corte di appello, attraverso una motivazione puntuale che ha affrontato criticamente le deduzioni difensive. Con tale trama argomentativa il ricorrente omette il dovuto confronto, così esponendosi alla censura di genericità del ricorso. 5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia formalmente violazioni di legge, salvo poi ad articolare rilievi, deduzioni e doglianze che - lungi dal prospettare una erronea sussunzione del fatto nella fattispecie legale - si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito e della prospettazione di meri enunciati fattuali, riproponendo i motivi di appello sull'assunto, infondato, che essi non sarebbero stati esaurientemente esaminati dal giudice di secondo grado, e ciò nell'evidente prospettiva di opporre la propria valutazione delle prove e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio. E' noto, però, che, nel nuovo ordinamento processuale, l'indagine di legittimità sulla struttura razionale della motivazione e, cioè, sul modo di costruire il discorso giustificativo della decisione, deve essere orientata entro un orizzonte circoscritto. Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione, infatti, per espressa disposizione normativa, deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito, per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. 6, n. 2782 del 18/01/1995 , Rv. 201355). 5.1. La Corte di appello, premesso che già il primo giudice aveva condannato il ricorrente quale amministratore di fatto, coerentemente con la modifica dell'imputazione operata dal Pubblico Ministero nel dibattimento, ha ripreso le considerazioni del Tribunale circa gli elementi fattuali da cui era stato tratto il ruolo gestorio del Caputo, che si era comportato sempre uti dominus, come tale presentatosi anche al momento della presentazione della denuncia di furto che aveva dato origine alle indagini. 5.2. D'altro canto, la Corte di merito ha confutato con ragionevoli argomenti la deduzione focalizzata sul disconoscimento delle pratiche di esportazione all'estero dei veicoli rubati, e ha correttamente scrutinato l'elemento soggettivo - con riguardo a entrambi i fatti di bancarotta ravvisati - ancora una volta rifacendosi alle considerazioni del Tribunale circa la natura palesemente fraudolenta delle condotte tenute dall'imputato, al fine di sottrarsi al pagamento dei cospicui debiti erariali, escludendo senza riserve la mera, astratta, prospettazione di un atteggiamento colposo, perseguita nell'interesse del Caputo, avendo premesso che, "dall'insieme di elementi elencati in modo dettagliato dal Tribunale nelle chiare ed esaustive motivazioni sul punto "il ricorrente aveva, da sempre, gestito la società fallita, non essendo emerso alcun atto posto in essere dagli amministratori formali succedutisi durante la gestione del ricorrente. 6. Il secondo motivo è inammissibile perché nuovo, non essendo stata dedotta, nei motivi di appello, come desumibili dalla sentenza impugnata, la questione di diritto secondo cui il reato di bancarotta societaria può essere commesso esclusivamente dagli amministratori di diritto e non dall'amministratore di fatto. 6.1. Il motivo è, in ogni caso, manifestamente infondato, essendo sufficiente por mente alla costante giurisprudenza di legittimità formatasi nei reati di bancarotta in ambito societario, secondo cui oggetto attivo può essere anche colui che svolga in via di mero fatto le funzioni di amministratore, poiché le fattispecie legali non introducono alcuna distinzione tra ruolo corrispondente ad una carica formale ed analoga funzione esercitata in via di fatto. Piuttosto, la giurisprudenza, che, da tempo, tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto, privilegia il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, essendosi orientata nel senso della estensibilità della disposizione di cui all'art. 2639 c.c. ( la quale stabilisce, per i rati societari, la equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dalla legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione), ai reati fallimentari (Sez. 5 n. 36630 del 05/06/2003, Rv.228308; Sez. 5 n. 39535 del 20/06/2012, Rv. 253363). 7. Manifestamente infondato anche il terzo motivo che, oltre a svolgere una censura di merito, non si confronta con le già richiamate argomentazioni della sentenza impugnata in ordine all'elemento soggettivo del reato, oltre che con la espressa confutazione, ivi rinvenibile, della tesi difensiva, ancorata correttamente al rilievo della inconfigurabilità della bancarotta documentale semplice nel caso, come quello in esame, di contabilità istituita e tenuta ma non rinvenuta presso il fallito, né consegnata agli organi della procedura, dal momento che la fattispecie delineata dall'art. 217 L.F. si riferisce alla condotta di mancata istituzione ab origine della contabilità. La Corte di Appello ha condotto efficacemente l' indagine sull'elemento soggettivo, ai fini del nomen iuris del fatto contestato, giacché sul versante psicologico del reato è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale, correttamente esclusa dalla sentenza impugnata perché non riconducibile ad un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria condotta fraudolenta tenuta dall'imputato negli anni della sua gestione. Gli arresti di questa Corte sulla questione oggetto di scrutinio, infatti, si esprimono nel senso di ritenere che, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, R.D. n. 267/1942, l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato nel dolo generico, che si traduce nella consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, per la bancarotta semplice prevista dall'art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942, il coefficiente di attribuibilità psichica della condotta dev'essere sostenuto indifferentemente dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri; Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez. V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto). Dolo che, nel caso in scrutinio è rinvenuto dai giudici di merito alla luce della complessa condotta tenuta dall'imputato negli anni antecedenti al fallimento, come emersa dagli accertamenti di fatto, espressivi di una condotta volontaria e finalizzata a rendere impossibile, da parte del curatore fallimentare, la ricostruzione della vita economica della società fallita, e di cui danno conto entrambe le sentenze di merito, costituenti, sul punto specifico della responsabilità per bancarotta documentale, una doppia conforme di condanna. 8.Non coglie nel segno, infine, neppure la deduzione, con allegazione documentale, del difensore che, nella discussione orale, a sostegno della insussistenza della condotta distrattiva, ha invocato il provvedimento di dissequestro dei veicoli oggetto della contestazione di bancarotta patrimoniale per distrazione, giacche proprio quel provvedimento ( adottato dalla Corte di appello di Roma il 16 marzo 2021) dà atto che i veicoli in questione erano stati alienati a terzi, che, a loro volta, li avevano ceduti agli attuali possessori in buona fede a cui sono stati restituiti. A riprova della distrazione fraudolenta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]