CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12554/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CRAXI' SEBASTIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]$bastiano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica ed accertamento della responsabilità, è privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie oggetto di contestazione e condanna, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 4 e 5 e segg.); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; osservato che l'ultimo motivo, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato sia per la sua genericità, già rilevabile in relazione allo stesso motivo di appello, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi in cui la parte interessata non assolva all'onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62-bis cod. pen., tale richiesta generica deve ritenersi sufficiente motivata da un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi ovvero implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie. (pag. 5); ,Lo rilevato, pertanto, che it ricorw deveessere dichiarat-4) inammissibile, con la condanna del ricorrentft al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co