CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 00651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città in data 7 gennaio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in relazione al delitto di minaccia commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con due motivi, con i quali ha denunciato il vizio di motivazione quanto alla prova del fatto e la violazione dell'art. 612 cod. pen.. 3. In data 26 novembre 2021, è pervenuta memora a firma del difensore del ricorrente, con la quale sono stati meglio lumeggiati i motivi di impugnazione e se ne è chiesto l'accoglimento. 4. Il ricorso è inammissibile, essendo intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione a sua firma, autenticata dal difensore e procuratore speciale, in data 9 dicembre 2021. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]