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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 21718/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, con sentenza pronunciata il 24 gennaio 2024, ritenuta la recidiva contestata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi dieci di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 20 D.Lvo n. 30 del 2007; Rilevato che con i tre morivi di ricorso e con la memoria pervenuta il 23/3/2024 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva e quanto alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate in quanto, con il riferimento ai precedenti penali il giudice di merito ha reso una risposta adeguata e comunque non manifestamente illogica della valutazione in concreto effettuata e del corretto esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto sul punto; Rilevato che ad analoghe conclusioni si deve pervenire in merito alle ulteriori doglianze in quanto la Corte territoriale, con il riferimento ai precedenti pregiudizi penali e alle modalità della condotta (essere ritornato dopo un brevissimo periodo di tempo senza fornire alcuna giustificazione plausibile e nonostante fosse stato accompagnato e "visto partire") ha dato coerente e adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 — 01); Rilevato che la censura oggetto del terzo motivo di ricorso è manifestamente infondata anche in considerazione del fatto che nella motivazione resa sul punto il giudice di appello, facendo riferimento alla mancanza di elementi positivi di valutazione, ha dato adeguato e corretto conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, con sentenza pronunciata il 24 gennaio 2024, ritenuta la recidiva contestata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi dieci di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 20 D.Lvo n. 30 del 2007; Rilevato che con i tre morivi di ricorso e con la memoria pervenuta il 23/3/2024 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva e quanto alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate in quanto, con il riferimento ai precedenti penali il giudice di merito ha reso una risposta adeguata e comunque non manifestamente illogica della valutazione in concreto effettuata e del corretto esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto sul punto; Rilevato che ad analoghe conclusioni si deve pervenire in merito alle ulteriori doglianze in quanto la Corte territoriale, con il riferimento ai precedenti pregiudizi penali e alle modalità della condotta (essere ritornato dopo un brevissimo periodo di tempo senza fornire alcuna giustificazione plausibile e nonostante fosse stato accompagnato e "visto partire") ha dato coerente e adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 — 01); Rilevato che la censura oggetto del terzo motivo di ricorso è manifestamente infondata anche in considerazione del fatto che nella motivazione resa sul punto il giudice di appello, facendo riferimento alla mancanza di elementi positivi di valutazione, ha dato adeguato e corretto conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
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