CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 36923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4705/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in Liquidazione coatta amministrativa, rappresentata e difesa dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, piazza Sallustio n. 9, è elettivamente domiciliata; –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale cessionaria dei crediti vantati dalla ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in via Ghibellina n. 57; -ricorrente per intervento- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 60, sono elettivamente domiciliati; -controricorrenti- Oggetto: Estinzione ipoteca –Mancato pagamento del credito –Natura costitutiva della pubblicità –Distinzione della stessa rispetto al consenso alla cancellazione – Applicabilità ad esso del principio dell’affidamento incolpevole. Avverso la sentenza n. 2239/2017della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 28/3/2017 e notificata il 4/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Si premette che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 21 ottobre 1988, acquistarono, in comproprietà con altri, dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., un lotto di terreno edificabile sito in Palermo, località [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA]; che, secondo quanto dichiarato nell’atto dalla venditrice, gravavano sul terreno otto distinte ipoteche da considerarsi puramente cartolari, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] per il Risparmio V.E. per le province siciliane (CCRVE) aveva autorizzato, con atto notarile del 6/7/1988, l’esclusione dell’ipoteca volontaria sul fondo, che veniva sostituito da altri terreni della medesima società venditrice, asseritamente di valore superiore, sicché quello compravenduto doveva considerarsi libero da iscrizioni per effetto dell’estinzione del debito; che nel 2008, in occasione delle operazioni di vendita a terzi del fondo, era stata, invece, accertata la permanenza dell’ipoteca accesa nel 1997 e la sua successiva rinnovazione del 27/11/2007 ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. (succeduta a CCRVE); che, pertanto, non era stato possibile vendere l’immobile edificato sull’area; che gli attori, infine, venuti a conoscenza dell’esistenza della procedura immobiliare n. 1448/96 intrapresa contro l’originaria venditrice (ossia la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) anche sull’immobile da essi acquistato, avevano ottenuto dalla Sicilcassa la rinuncia al pignoramento delle particelle di loro proprietà, ma non anche la cancellazione dell’ipoteca rinnovata nel 2007. In relazione a tali fatti, i predetti PurpuraAntonella, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con atto di ci tazione notificato il 28 giugno 2011, convennero, dunque, in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa, onde ottenere, in via principale, che venisse dichiarata la validità ed efficacia dell’atto di consenso ad esclusione dei beni da ipoteca del 6 luglio 1988, con conseguente responsabilità della Sicilcassa in l.c.a. per avere, in data 27 novembre 2007, illegi ttimamente rinnovato l’ipoteca e con onere a suo carico dell’annotazione della cancellazione della predetta formalità; in vi a subordinata, che venisse dichiarato l’obbligo della Sicilcassa al rilascio di un nuovo assenso alla cancellazione della suddetta rinnovata ipoteca e che venisse dichiarata la responsabilità extracontrattuale e/o ex art.96 c.p.c. per i danni loro arrecati, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non, in seguito al pregiudizio ad essiarrecato. Nel giudizio di primo grado, si costituì la [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. - ma non anche la società [OSCURATO:PERSONA], rimasta contumace -, la quale eccepì la carenza di efficacia dell’atto di esclusione dell’ipoteca sui terreni acquistati dagli attori, in quanto era stato formalizzato dal direttore della sede di Palermo, il quale era privo di poteri gestori e rappresentativi, spettando essi al Consiglio di amministrazione della CCRVE, unico a poter deliberare su qualsiasi formalità ipotecaria. Con sentenza n . 3628 del 2 agosto 2013, il T ribunale di Palermo dichiarò la validità ed efficacia, nei confronti degli attori, dell’atto di consenso all’esclusione dei beni da ipoteca, rogato il 6 luglio 1988, obbligando la [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. a ratificare il consenso espresso dal direttore della sede di Palermo della CCRVE, nel suddetto atto, e a provvedere alla cancellazione dell’ipoteca rinnovata in data 27 novembre 2007 sul terreno di proprietà degli attori e alla sua annotazione nei RR.II., oltre alla condanna alle spese di lite, compensateper metà. Il giudizio di appello, intrapreso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in l.c.a. e nel quale si costituirono P urpurea Antonella, Antonino e Sebastiano, si concluse con la sentenza n. 2239 del 28/11/2017, con la quale la Corte d’appello di Palermo rigettò il gravame, condannando l’appellantealla rifusione delle spese del giudizio. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione coatta amministrativa, propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati anche con memoria. Resistono con controricorsoPurpura Antonella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:SOCIETA]. quale cessionaria del credito. Considerato che: 1. Preliminarmente il Collegio ritiene che sia inammissibile la “memoria di intervento” depositato da [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di cessionaria da Sicilcassa di un portafoglio di crediti ceduto tramite operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 1999 e dell’art. 58 TUB, giusta atto del 29/3/2018. Questa Corte, con principio da ultimo ormai consolidato, ha, infatti, affermato che «il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza» – in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo – «ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass. 10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015, 5759/2016, 5987/2021), fermo restando che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass.11322/2005) e che «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (Cass.6610/1988). In deroga a tale principio, tuttavia, la facoltà di intervento deve essere riconosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., «nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa» (Cass. 11638/2016, 23439/2017, 33444/2018, 25423/2019; cfr. Cass. 5987/2021 in motivazione; da ultimo, Cass., Sez. 1, 1/3/2022, n. 6774). Quest’ultima ipotesi non sussiste, però, nel caso di specie, atteso che la cessione ha riguardato anche i crediti oggetto di causa, come affermato nella memoria di intervento, e che per essi il ricorso è stato proposto dalla cedente. 2. Col primo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 111, secondo comma, Cost., 111 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.,per avere la Corte d’appello male interpretato la valenza innovativa delle deduzioni difensive avanzate dagli appellati nel primo grado del giudizio con la memoria depositata ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., con la quale avevano affermato che l’eccepita inefficacia del consenso prestato dal direttore della sede di Palermo della CCRVE alla cancellazione dell’ipoteca, in quanto privo di poteri gestori e rappresentativi, avrebbe comunque fatto salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in ragione del principio dell’affidamento. I giudici, infatti, avevano ritenuto che tali deduzioni costituissero mera mutatio libelli , senza co nsiderare, invece, che la tesi defensionale aveva apportato una nuova impostazione nella vicenda sostanziale, dai caratteri del tutto eterogenei rispetto a quelli propri della domanda iniziale, e che, oltretutto, la rettifica operata in tale sede non aveva sostituito la precedente domanda, ma, aggiungendosi ad essa, si era posta in termini di alternatività. Ad avviso della ricorrente, la decisione di merito contrastava, perciò, con gli arresti giurisprudenziali di legittimità, che escludono la novità della domanda soltanto quando questa sostituisca quella iniziale, senza aggiungersi ad essa, mentre, nella specie, le deduzioni contenute nella memoria non avevano affatto sostituito la domanda originaria, ma si erano ad essa aggiunte, tanto da disorientare gli stessi giudici di secondo grado, che avevano non solo affermato l’identità di causa petendi e petitum , ma avevano anche fatto obbligo alla ricorrente di ratificare il consenso del Direttore della sede, in un atto contestualmente dichiarato valido ed efficace. 3. Col secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 2808, 2827, 2878, 2879, 2654 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello invocato l’istituto dell’apparenza del diritto, con conseguente perdita per la ricorrente della garanzia ipotecaria, sostenendo che gli attori avevano riposto affidamento sul consenso all’esclusione dell’immobile dall’ipoteca, accordato in un atto pubblico, e che essi non avevano alcun obbligo di controllarne l’avvenuta trascrizione, avendo acquistato un immobile libero da ipoteche, senza considerare che, nell’impianto codicistico, le vicende relative ai diritti immobiliari sono connotate da parametri rigorosamente formali, nei quali assume carattere di essenzialità la pubblicità, mentre la buona fede può rilevare come elemento integrativo delle fattispecie solo in quanto espressamente prevista da una disposizione normativa. Pertanto, ad avviso della ricorrente, i controricorrenti avrebbero dovuto verificare, attraverso le visure presso i pubblici registri immobiliari, l’avvenuta annotazione del rogito notarile, specie in considerazione della natura costitutiva del sistema di pubblicità previsto per tale garanzia reale, che ne condiziona esistenza e persistenza, con la conseguenza che, essendo il consenso inefficace per mancata annotazione, la supposizione dell’esclusione dell’immobile dalla garanzia non era in grado di assurgere a buona fede fondata sull’apparenza, in quanto contraddetta dall’inesistenza della vicenda modificativa per effetto dell’omessa annotazione. 4. Col terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 2043, 1399, 2058, primo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che il comportamento della banca, che aveva omesso di controllare il proprio dipendente, lasciato libero di stipulare l’atto pubblico e di liberare i terreni, senza procedere previamente alla stima di quelli dati a garanzia in sostituzione, ed era rimasta inerte per oltre un ventennio, inducesse a responsabilità, rilevabile e sanzionabile ex art. 2043 cod. civ.. Ad avviso della ricorrente, le osservazioni sul punto dei giudici erano prive di pertinenza rispetto al fatto processuale, carenti di supporto probatorio, insuscettibili di condurre a un risarcimento compensativo, quale l’imposizione dell’obbligo di procedere ad una ratifica insuscettibile di produrre alcuna efficacia sul piano del sistema pubblicitario, stante il difetto di annotazione dell’atto da ratificare, e violativo dell’art. 2058 cod. civ., secondo cui il risarcimento in forma specifica può essere chiesto quando possibile, oltre ad essere carenti nell’esame del profilo colposo del danneggiato, che aveva contribuito a creare l’apparenza, da vagliare all’epoca dei fatti e non dopo un ventennio. 5. Col quarto motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. , per avere i giudici di merito omesso di considerare, al fine di accertare l’assenza di colpa della banca, il fatto che, nei tre mesi intercorsi tra il consenso prestato dal direttore e l’atto di acquisto del fondo, il Consiglio di amministrazione della CCRVE aveva avviato un programma di attività (approntamento di perizie e acquisizione di dati economico finanziari) necessarie per la delibera autorizzativa della sostituzione dell’immobile ipotecato, sicché non era prevedibile il comportamento del direttore, e che l’immediatezza di qualsiasi controllo, in assenza di annotazione del consenso, non avrebbe consentito di acquisire alcuna informazione in proposito. 6. Col quinto motivo, si lamenta , infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1399, 2884 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello imposto alla ricorrente di ratificare il consenso del direttore, senza considerare che detta obbligazione non era riconducibile alla fattispecie sulla quale la sentenza aveva statuito, che era lesiva del principio della libertà negoziale e che, trattandosi di condanna, violava l’art. 2884 cod. civ., secondo cui la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando ordinata con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo emesso dall’autorità competente. 7. Il primo motivo è infondato. Secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la modificazione della domanda, ammessa dall’art. 183 cod. proc. civ., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi ), purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali, atteso che essa non soltanto interviene nella fase iniziale del giudizio di primo grado, prima dell’ammissione delle prove, ma si inserisce altresì in un sistema che consente alla controparte di approntare le proprie difese entro termini predeterminati(in tal senso, Cass. Sez. U. Sez. U, 15/06/2015, n. 12310). Ad avviso della Corte, la vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta, invero, nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono, ponendosi, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività, sebbene riferite e connesse alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio. Le conclusioni cui sono pervenite le Sezioni unite possono, dunque, compendiarsi nel senso che la modifica della domanda iniziale possa riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, purché attenga alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata, e che tale opzione ermeneutica risult i maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, perché non determina un allungamento dei relativi tempi, ma favorisce la soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale fatta valere in un unico contesto, rafforza la stabilità delle decisioni giudiziarie anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, nonché della effettività della tutela assicurata, e non mortifica le potenzialità difensive della controparte, stante la connessione della modifica con la vicenda sostanziale per la quale questa è stata evocata in giudizio e la concessione ad essa di termini per controdedurre anche sul piano probatorio. L’evoluzione ermeneutica della suddetta pronuncia si è attestata nel senso di spostare «l’attenzione dell’interprete dall'ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte» (in tal senso Cass., Sez. U- , 13/09/2018, n. 22404). Ciò comporta che il concetto di alternatività debba essere inteso non già nel senso che la domanda iniziale deve essere del tutto obliterata in favore di quella modificata, ma nel senso che questa possa essere proposta anche in via subordinata, purché si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, come in caso di domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la primamemoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. , in un processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale, afferente alla stessa vicenda sostanziale, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale (in questi termini Cass., Sez. Un., 13/9/2018, n. 22404, cit.; vedi anche, Cass., Sez. 3, 9/2/2021, n. 3127, Cass., 31/10/2019, n. 28037). Nella specie, entrambe le domande proposte dagli attori si riferiscono alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio (quella dell’accertamento dell’efficacia dell’atto di consenso alla esclusione dall’ipoteca di alcuni beni di proprietà degli stessi), attengono al medesimo bene della vita (la pretesa, di contenuto patrimoniale, alla libertà da vincoli dell’immobile di loro proprietà), sono legate da un rapporto di connessione “di incompatibilità” (la validità originaria del consenso e l’efficacia dello stesso, ancorché invalido,a tutela dell’affidamento di buona fede). Ne deriva che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto costituire “emendatio libelli” e non “mutatio libelli” la domanda proposta dagli attori con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., allorché, richiamando proprio le considerazioni espresse dalle Sezioni unite di questa Corte con la ridetta sentenza n. 12310 del 2015, hanno sostenuto che l’introduzione dello stato soggettivo di buona fede dei Purpura e l’affidamento da essi riposto sulla sussistenza, in capo al direttore della sede di Palermo della banca, di poteri rappresentativi, corroborata dal comportamento negligente e colpevole della Sicilcassa protrattosi per un ventennio, fosse stata indotta dalle difese approntate da quest’ultima in giudizio, alle quali era strettamente connessa, e fosse ad esse consequenziale, oltre a fondarsi sulla medesima vicenda sostanziale della domanda originaria. Ne consegue l’infondatezza della censura. 8. Il secondo motivo è, invece, fondato. In tema di estinzione delle ipoteche, l’art. 2878 cod. civ., enuclea una serie di ipotesi estintive, alcune afferenti al credito e al rapporto garantito, altre al dato formale dell’iscrizione ipotecaria, altre alle vicende del bene ipotecato, rispecchiando esse il duplice carattere dell’iscrizione ipotecaria, dato dalla natura accessoria dell’ipoteca rispetto al credito e dalla natura costitutiva della formalità di iscrizione, sicché, per un verso, l’estinzione del credito estingue l’ipoteca e, per altro verso, la cancellazione dell'iscrizione estingue l'ipoteca, ancorché rimanga in vita il credito garantito (in tal senso, Cass., Sez. 2, 24/06/2022, n. 20434). Nonostante tale garanzia, quale fattispecie accessoria al credito, risulti già estinta ai sensi dell’art. 2878, n. 3, cod. civ., nel momento in cui l'obbligazione stessa non è più esistente,p roprio la natura reale del vincolo ed il valore costitutivo dell'iscrizione comportano che, mentre nei confronti del creditore l'estinzione dell'obbligazione estingue anche la garanzia ipotecaria che l'assiste, nei confronti dei terzi è necessaria altresì la cancellazione dell'ipoteca, poiché il permanere dell'iscrizione, nonostante l'estinzione del credito, può essere di pregiudizio per il proprietario, in quanto determina un intralcio al commercio giuridico del bene, potendo i terzi ignorare la reale situazione ed essendo essi generalmente inclini a dare rilevanza all'apparenza del vincolo (in questi termini Cass., Sez.1, 26/07/1994, n. 6958). Secondo quanto affermato da questa Corte, l'art. 2886 cod. civ. non prevede un ulteriore strumento giuridico per ottenere la cancellazione, che prescinda dal formale consenso delle parti interessate (art. 2882 cod. civ.) ovvero dalla sentenza passata in giudicato od altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (art. 2884 cod. civ.), ma si limita ad indicare le formalità per la cancellazione, prescrivendo che chi la richiede deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata, e cioè la dichiarazione di consenso o la sentenza (o altro provvedimento) di cui agli artt. 2882 e 2884 cod. civ. (Cass., Sez. 1, 26/07/1994, n. 6958). In caso di cancellazione consentita dalle parti, in particolare, l’art.2882 cod. civ., stabilisce che il consenso del creditore, che impone al Conservatore di provvedere alla cancellazione, deve seguire le forme prescritte dagli artt. 2821, 2835 e 2837 cod. civ., e deve, perciò, essere rilasciato, anche attraverso dichiarazione unilaterale, ma non attraverso testamento, per atto pubblico o scrittura privata, a pena di nullità (art. 2821 cod. civ.), ovvero mediante scrittura privata (art. 2835 cod. civ.) ovvero attraverso la legalizzazione dell’atto, se formato all’estero (art. 2837 cod. civ.). Una volta che il credito sia stato estinto, il creditore è tenuto a prestare il proprio consenso alla cancellazione delle ipoteche (Cass., Sez. 3, 20/06/2013, n. 15435; Cass., Sez. 1, 6 26/03/1975, n. 1144; contra, Cass., Sez. 1, 26/07/1994, n. 6958, in motivazione), e a farlo pervenire al debitore «nei modi più adeguati alle circostanze» (Cass., Sez. 3, 20/06/2013, n. 15435; Cass., Sez. 3, 01/10/1999, n. 10893; Cass., Sez. 3, 27/02/1978, n. 1012), costituendo questo un preciso obbligo, avente natura contrattuale, volto a consentire al debitore di ottenere la cancellazione, sicché l’eventuale inadempimento sul punto va classificato più che sotto l'aspetto dell'infrazione dell'obbligo generico di neminem laedere , sotto quello dell'infrazione dell'obbligo di adempiere diligentemente alle proprie obbligazioni e, segnatamente, a una specifica obbligazione preesistente sancita dalla legge (in questi termini Cass., Sez. 3, 21/11/2017, n. 27545), mentre la presentazione della richiesta di cancellazione al Conservatore è un onere gravante su chiunque abbia interesse ad eliminare il vincolo (Cass., Sez. 1, 27/10/1998, n. 10682). La prestazione in cui si concretizza l'assenso all’eliminazione della garanzia reale ha, peraltro, natura di atto negoziale (in questi termini, Cass., Sez. 3, 21/11/2017, n. 27545, in motivazione), trattandosi di atto dispositivo, e deve perciò essere tenuta distinta dalla cancellazione dell’ipoteca, la quale, come anche osservato recentemente da questa Corte, svolge sia una funzione di pubblicità-notizia, allorché sussista già un’autonoma causa estintiva dell’ipoteca in ragione della sua nullità o definitiva inefficacia, sia una funzione di autonoma causa estintiva dell' ipoteca, in quanto ne determina l'estinzione anche in assenza dei relativi presupposti (vedi Cass., Sez. 2, 24/6/2022, n. 20434). E quest’ultima ipotesi è quella che più si attaglia al caso di specie, atteso che la pretesa estinzione dell’ipoteca gravante sugli immobili compravenduti dai controricorrenti non era fondata sull’avvenuta estinzione del debito, ma sul preteso spostamento della garanzia reale su altri beni della società venditrice, ancorché rimasto in vita il credito garantito (art. 2878, n. 1, cod. civ.), con conseguente carattere costitutivo della pubblicità ipotecaria (in questi termini, Cass., Sez. 2, /6/2022, n. 20434). Ciò consente allora di dire che la valenza negoziale dell’assenso alla cancellazione non esclude l’astratta applicabilità dell’istituto dell’apparenza fondata sulla buona fede, costituendo esso mero atto propedeutico alla produzione del successivo effetto estintivo derivante dalla sua presentazione al Conservatore e non esso stesso elemento costitutivo dell’estinzione, sicché non possono che cadere tutte le considerazioni proposte dalla ricorrente in merito alla impossibilità di applicare la buona fede alle vicende relative ai diritti reali, siccome caratterizzati da parametri rigorosamente formali, se non quale elemento integrativo nei soli casi espressamente previsti dalla legge. E’ però vero che, secondo l’orientamento costante di questa Corte, il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato, al di fuori dei casi particolari previsti dalla legge (art.534, commi 3 e 4, 1189, 1415 e 1416 cod. civ.), anche con riguardo alla rappresentanza, allorché il rappresentante abbia ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli , inducendo il terzo contraente a confidare, senza sua colpa, nella validità del contratto, quale principio generale applicabile in ogni tipo di rappresentanza, anche a quella derivante da un rapporto organico (Cass., Sez. 1, 17/06/1971, n. 1844; Cass., Sez. 6 - 2, 18/11/2019, n. 29825), purché però, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393cod. civ., vi sia non soltanto la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, dovendo il suo errore essere incolpevole secondo il criterio dell’ordinaria diligenza, parametro questo che può diventare più rigoroso alla luce della qualità professionale del terzo e dei rapporti pregressi (in tal senso Cass., Sez. 3, 12/1/2006, n. 408), ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cass., Sez. 2, 09/03/2012, n. 3787; Cass., Sez. 3, 28/8/2007 n.18191; Cass ., Sez. 3, 12/1/2006 n. 408; Cass., Sez. 3, 23/7/2004 n. 13829 ; Cass. 18/2/1998 n. 1720). Il rilievo dell'apparenza non è dato, infatti, soltanto dall'atteggiamento psicologico di chi invoca la situazione di apparenza, ma anche da quello, negligente o malizioso, del rappresentato, il quale deve avere posto in essere una situazione tale da far presumere la volontà di conferire al rappresentante una serie di poteri (Cass., Sez. 3, 1/3/1995, n. 2311), inducendo il terzo alla ragionevole convinzione circa l’esistenza di un valido ed efficace conferimento di procura (Cass., Sez. 3, 23/7/2004 n. 13829; Cass., Sez. 3, 14/07/2004, n.13084 ; Cass., Sez. 3, 10/01/2003, n. 204; Cass., Sez. 3, 22/04/1999, n. 3988). Soltanto in presenza di questi presupposti, ossia della colpa del terzo e dell’atteggiamento malizioso del falso rappresentato, la rappresentanza apparente vincola quest’ultimo, obbligandolo ad adempiere al contratto, non potendo detta vincolatività derivare dal mero affidamento incolpevole del terzo contraente, neppure quando la tutela dello stesso risulti oggettivamente rafforzata, e potendo l’apparenza giustificare la circolazione della ricchezza indipendentemente dal consenso del legittimo titolare, ma non vincolare direttamente il falso rappresentato senza il concorso della colpa, la quale, funzionando da correttivo della regola sull'apparenza, si sostanzia non soltanto nel comportamento negligente, ma in qualsiasi condotta attiva od omissiva, causalmente rilevante nell'imputazione degli effetti (vedi Cass., Sez.3, 12/1/2006, n. 408). Orbene, quanto al criterio della colpa del terzo, questa Corte non ignora l’arresto giurisprudenziale secondo il quale la norma di cui all’art. 1293 cod. civ., che autorizza il terzo a chiedere al rappresentante giustificazione dei suoi poteri, deve essere interpretata come espressiva di una facoltà e non di un obbligo, di modo che, in assenza di altri elementi che dimostrino che il terzo ha agito senza la dovuta diligenza, il comportamento meramente omissivo non è sufficiente ad integrare la colpa prevista dall'art.1398 cod. civ., e che l’omesso controllo, da parte sua, dell'esistenza dei poteri rappresentativi del soggetto che agisce in nome e per conto della società attraverso l’esame dei pubblici registri non costituisce, in sé, elemento presuntivo della colpa (Cass., Sez. 3 , 12/01/2006, n. 408), ma tale principio non può operare in caso di prestazione del consenso alla cancellazione dell’ipoteca in assenza dell’estinzione del debito. A tal riguardo, opera, infatti, l’art. 2883 cod. civ., il quale prevede che, ove il credito non sia soddisfatto, «ogni altro amministratore, anche se autorizzato a esigere il credito e a liberare il debitore», non può consentire la cancellazione dell’iscrizione, norma che, secondo quanto affermato da questa Corte, è applic abile a tutti indistintamente coloro che agiscono in rappresentanza, legale o volontaria (salvo mandato speciale), di altri soggetti e, quindi, anche agli amministratori delle società commerciali, spettando solo all’assemblea della società commerciale la legittimazione a conferire agli amministratori il maggior potere di consentire, in deroga al precetto di legge, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria (in tal senso Cass., Sez. 3, 25/11/1975, n. 3938). La specialità di questa disposizione incide, invero, sul concetto di diligenza del terzo, in quanto lo colora di un preciso obbligo di verifica dei poteri esercitati dal rappresentante, reso possibile, in caso di società, proprio dai mezzi speciali di pubblicità previsti al riguardo dalla legge, con la conseguenza che, in caso di estinzione dell’ipoteca non derivante da pregressa estinzione del debito, il terzo che avanzi pretese in nome dell’istituto dell’apparenza, non può sottrarsi all’onere di dimostrare di avere verificato i poteri in virtù dei qualiil falso rappresentante ( rectius organo della società) ha potuto operare, onde vincolare anche il falso rappresentato. Orbene, la sentenza impugnata non si confronta affatto con tali principi, né quando afferma che il terzo contraente, ai sensi dell’art.1393 cod. civ., ha solo una facoltà e non un obbligo di controllare se colui che si qualifica rappresentante sia realmente tale o che l’affidamento poteva risolversi nella pubblica fede attribuita all’atto notarile, trascurando del tutto la specificità dell’istituto giuridico esaminato nei termini sopra specificati, né quando attribuisce all’autonoma operatività dei propri dipendenti e all’omesso controllo, periodico, degli stessi o, prima ancora, all’assunzione di un soggetto munito di significativa autonomia, senza adeguata selezione sulle qualità di lealtà e correttezza, elementi indicativi della culpa in vigilando e in eligendo attribuita alla banca rappresentata, non essendo tali dati causalmente rilevanti nell’imputazione degli effetti, non soltanto in considerazione della specifica disposizione di cui al ridetto art. 2883 cod.civ. che attribuisce alla sola assemblea la facoltà di disporre l’estinzione dell’ipoteca, ma anche della natura costitutiva della relativa iscrizione in assenza di pagamento del debito, senza la quale, in assenza di ulteriori elementi rispetto al consenso espresso dal direttore della filiale, non vi era modo di conoscerne l’operato. Per tali motivi, ritiene il collegio che il motivo sia fondato e che la questione debba essere rimessa ai giudici di merito, essendo l’accertamento degli elementi obiettivi idonei a giustificare la ragionevole convinzione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale - e, cioè, degli elementi richiesti perché si possa attribuire rilevanza giuridica alla situazione apparente - riservato istituzionalmente al giudice di merito (in tal senso, Cass., Sez. 3, 12/1/2006, n. 408). 8. Dall’accoglimento del secondo motivo, deriva l’assorbimento dei restanti terzo, quarto e quinto, riguardando le rispettive censure aspetti relativi alle conseguenze del consenso prestato alla cancellazione dell’ipoteca da parte del direttore della filiale. 9. In conclusione, dichiarata l’inammissibilità dell’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]., rigettato il primo motivo, accolto il secondo e ass