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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 36046/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17586/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 19 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della PUGLIA n. 38/2014depositata il 13/01/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione ed una cartella di pagamento relativi ad imposta di registro ed INVIM conseguenti ad un avviso di accertamento di maggior valore di un immobile venduto, il cui atto di compravendita era stato annullato per vizio del consenso, con sentenza passata in giudicato.

Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado, ritenendo le imposte non dovute.

L’Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato in data 30 giugno 2014 affidandosi a due motivi.

Si è costituita con controricorso la contribuente che successivamente ha dichiarato e documentato di avere proposto, in data 24 maggio 2019,domanda di definizione agevolata delle controversie ai sensi del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18.

Con ordinanza del 1 luglio 2020 la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

La contribuente ha depositato ulteriore memoria ed allegati con la quale deduce e documenta di aver pagato tutte le rate della definizione agevolata e chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio.

Ciò premesso, vista la documentazione in atti, e rilevato che la contribuente ha perfezionato la procedura di definizione agevolata prevista dall’art 6 comma 10 del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18 , deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992 P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17586/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 19 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. della PUGLIA n. 38/2014depositata il 13/01/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione ed una cartella di pagamento relativi ad imposta di registro ed INVIM conseguenti ad un avviso di accertamento di maggior valore di un immobile venduto, il cui atto di compravendita era stato annullato per vizio del consenso, con sentenza passata in giudicato. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado, ritenendo le imposte non dovute. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato in data 30 giugno 2014 affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso la contribuente che successivamente ha dichiarato e documentato di avere proposto, in data 24 maggio 2019,domanda di definizione agevolata delle controversie ai sensi del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18. Con ordinanza del 1 luglio 2020 la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo. La contribuente ha depositato ulteriore memoria ed allegati con la quale deduce e documenta di aver pagato tutte le rate della definizione agevolata e chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio. Ciò premesso, vista la documentazione in atti, e rilevato che la contribuente ha perfezionato la procedura di definizione agevolata prevista dall’art 6 comma 10 del d.l. 119/18 conv. in l. 136/18 , deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992 P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Così deciso
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