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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39538/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9 settembre 2020 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 121 del 9 settembre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen. perché, quale Sindaco del Comune di Tartano, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si appropriava delle somme di danaro che gli venivano liquidate sulla base di determinazioni a sua firma, in qualità di responsabile del servizio finanziario, a titolo di rimborso di spese di missione e di viaggio non dovute (capi da A.2 ad 24).

Con la medesima sentenza il Tribunale di Sondrio aveva valutato diversamente le altre ipotesi di peculato ascritte al Barbetta in relazione alle quali la determinazione era stata sottoscritta da terzi, dichiarando non doversi procedere per l'ipotesi contestata al capo A.1, riqualificato nel reato di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen., ed assolvendo dalle altre ipotesi contestate ai capi da A.25 ad A.34 perché non punibili per particolare tenuità del fatto. 2.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo sei motivi di ricorso, di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1 Con i primi quattro motivi deduce i vizi cumulativi di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di peculato.

Quanto alla dedotta violazione di legge, dall'esame della disciplina sui rimborsi delle spese di viaggio degli amministratori comunali (artt. 84, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 77-bis dl. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) emerge l'unicità del criterio di rimborso delle spese di missione e di viaggio, ovvero quello su base chilometrica.

La Corte di appello ha errato nell'interpretare l'art. 84, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 facendo riferimento alla delibera n. 126 del 14 novembre 2019 della Corte dei Conti delle Marche senza confrontarsi con il parere di segno opposto del 22 febbraio 2014 della Corte dei Conti di Milano, richiesto dallo stesso Barbetta e depositato nel corso del dibattimento.

Secondo la prima deliberazione, infatti, in tema di rimborso delle spese di viaggio, l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi ammissibile solo se finalizzato allo svolgimento delle funzioni proprie o delegate e ne sia accertata la convenienza economica; non sono pertanto, rimborsabili le spese di viaggio sostenute per presenze in ufficio discrezionalmente rimesse all'amministratore locale, quali quelle in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di rappresentanza, essendo per tali costi già prevista l'indennità di funzione di cui all'art. 82 d.

Igs. n. 267 del 2000.

La Corte di appello non ha, tuttavia, considerato che le richieste di rimborso attenevano soprattutto alla presenza in Comune e alle spese di viaggio dell'imputato, non come Sindaco, ma come Responsabile sostitutivo del servizio finanziario- amministrativo, del servizio tecnico e del servizio demografico, a seguito delle delibere di Giunta nn. 1/2011 e 1/2012.

Pertanto al Sindaco che ricopra anche tali incarichi spetta il rimborso in occasione di ogni accesso al Comune, provenendo da altro Comune, per il compimento anche degli atti relativi a detti Servizi (si tratta di 160 presenze per il 2011, di 149 presenze per il 2012 e di 156 per il 2013).

La motivazione della sentenza impugnata è, inoltre, contraddittoria in quanto, pur riconoscendo l'applicabilità per entrambi i rimborsi spese del criterio chilometrico, non ha tenuto conto delle diverse funzioni svolte dal Barbetta che ne hanno determinato i numerosi accessi presso la sede dell'Ente, documentati dalla difesa e confermati in dibattimento dai testi Chicca e Bianchini.

Quanto alle spese di missione, ha, inoltre, omesso di considerare: che il Barbetta si recava a Milano durante la settimana per svolgere la propria attività lavorativa di dipendente della Regione Lombardia; dal lunedì al giovedì il Barbetta si spostava in treno mentre solo il venerdì usava la propria auto in quanto, lavorando fino all'ora di pranzo (come documentato dai fogli presenze prodotti), aveva la possibilità di spostarsi dalla propria sede di lavoro a quella ove si trovavano gli altri uffici regionali competenti in merito alla pratiche di finanziamento riferibili all'amministrazione comunale.

La sentenza impugnata si è limitata a considerare l'omessa coincidenza delle date dei rifornimenti risultanti dagli scontrini prodotti con quelle relative alle attività istituzionali senza considerare che gli stessi scontrini erano stati allegati «come comprova del fatto che dei rifornimenti di carburante erano stati fatti».

In buona sostanza, tenuto conto anche dell'incertezza interpretativa sui criteri di calcolo, le tabelle prodotte dall'imputato con la richiesta di rimborso contenevano un doppio conteggio in base al costo chilometrico ed alle risultanze degli scontrini. 2.2 Con il quinto motivo di ricorso si deducono i vizi cumulativi di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello, individuando nel costo chilometrico il criterio di rimborso, avrebbe dovuto riesaminare le condotte ascritte contestate con riferimento agli importi indicati negli scontrini, verificando se le cifre richieste dal sindaco si riferivano, comunque, a viaggi dallo stesso effettivamente svolti per ragioni istituzionali.

La sentenza, impugnata, invece, ha ravvisato una condotta diversa da quella contestata, «incentrata esclusivamente sulla falsità tout court di un'attività istituzionale del geom.

Barbetta che andasse al di là di quella svolta per recarsi in Comune, non rimborsabile perché ricompresa nell'indennità di funzione.» 2.3 Con il sesto motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato, avendo la sentenza impugnata omesso di considerare che dalla documentazione prodotta dall'imputato emergeva un numero di viaggi istituzionali superiore a quelli indicati nelle tabelle riepilogative, circostanza, questa, sintomatica della assoluta mancanza di volontà appropriativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati che, omettendo il dovuto confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, sono meramente reiterativi delle doglienze sollevate in appello.

2. Innanzitutto, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro logicamente connessi, i primi quattro motivi di ricorso con i quali il Barbetta deduce i vizi di violazione di legge (artt. 84, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 77-bis d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e di motivazione in merito alla sussunzione sotto la fattispecie del peculato della condotta di appropriazione delle somme liquidategli, con determinazioni a sua firma, a titolo di rimborso delle spese di carburante sostenute per viaggi e missioni nella sua qualità di Sindaco del Comune di Tartano.

Va premesso che la disciplina di detti rimborsi è contenuta nell'art. 84, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito TUEL).

Tale norma è inserita nel capo relativo allo status degli amministratori locali la cui definizione è contenuta nell'art. 77 del citato d.lgs. con riferimento alle cariche elettive.

Il secondo comma dell'art. 77 prevede, infatti, che "Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento." Ai sensi dell'art.84, comma 3, del citato d.lgs. agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Il rimborso delle spese di missione è, invece, disciplinato dal comma 1 dell'art. 84 TUEL che prevede che agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali.

Il successivo comma 2 prevede che la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

Il criterio del costo chilometrico - pari, per ogni chilometro, a un quinto del costo di un litro di benzina- è stato previsto dall'art. 77-bis, comma 13, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) per il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali.

In attuazione della previsione dell'art. 84, comma 1, è stato, infine, emesso il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2011.

In particolare, l'art. 1 di detto decreto prevede che agli amministratori degli enti locali, dì cui all'art.77, comma 2, del d.

Igs. 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche, spetta il rimborso delle spese dì viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal decreto stesso (art.1).

Quanto al rimborso delle spese di viaggio, il successivo art. 2 prevede, inoltre, che in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali.

Va, inoltre, aggiunto che l'art. 3, comma 5, prevede che "La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.

Inoltre, qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'art. 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate (art. 5, comma 6). 2.1 Ebbene, così delineato il quadro normativo relativo al rimborso spese degli amministratori locali, rileva il Collegio che l'imputato, reiterando le medesime argomentazioni già introdotte in sede di appello, ha focalizzato la maggior parte delle proprie censure su due aspetti: uno, pacificamente ammesso anche dalla sentenza impugnata, relativo all'unicità del criterio di rimborso sia delle spese di viaggio che di quelle di missione; l'altro, relativo, invece, alla dovutezza delle prime in virtù del suo incarico nel Comune di Tartano di Responsabile sostitutivo del servizio finanziario- amministrativo.

Ciò su cui il ricorrente ha, invece, omesso di confrontarsi è il tema centrale affrontato dalla sentenza impugnata, sul quale si fonda l'affermazione di responsabilità del Barbetta, ovvero la non dovutezza dei rimborsi richiesti.

La Corte di appello, infatti, pur riconoscendo, diversamente dalla sentenza di primo grado, l'applicabilità del criterio chilometrico ai fini del rimborso delle spese sia di missione che di viaggio, riprendendo ampi passaggi argomentativi della sentenza di primo grado con la quale si salda logicamente formando un unico corpo argomentativo, ha, infatti, escluso che il Barbetta avesse diritto al rimborso delle spese in questione.

Diversamente da quanto acriticamente argomentato in ricorso, l'affermazione di responsabilità del Barbetta non è conseguita al mero raffronto tra gli scontrini allegati e le date cui si riferivano le istanze di rimborso, quanto, piuttosto, alla assenza di un diritto del ricorrente a percepire tali somme.

Al riguardo, si impone una precisazione preliminare: tutti i capi di imputazione per i quali è stata affermata la responsabilità del Barbetta attengono per la quasi totalità a somme di denaro liquidate per rimborso spese di missione o, comunque, di spese per raggiungere Milano; solo alcune somme erogate si riferivano, invece, al rimborso generico, senza alcuna ragione specifica indicata, di spese di carburante (capo A5, nonchè, in relazione ad una località dove il Barbetta si trovava in vacanza, capo A7), o di spese per ricambi auto (si veda, al riguardo alcune delle voci considerate ai capi A7, Al2, A16 e A21) o di spese presso un negozio di ottica (si veda una delle voci del capo A21).

In nessuna di dette imputazioni si fa riferimento specifico alle spese di viaggio sostenute per recarsi dal Comune di residenza a Tartano.

Risultano, dunque, eccentriche, oltre che manifestamente infondate, tutte le argomentazioni del ricorrente a sostegno della dovutezza del rimborso di tali ultime spese in relazione al suo duplice incarico sia istituzionale che di responsabile del servizio finanziario dell'ente.

Invero, con riferimento a tali spese di viaggio, lo stesso parere del 20 febbraio 2014 della Corte dei Conti, sezione controllo Lombardia, emesso proprio su istanza del ricorrente, ribadendo quanto già affermato nel precedente parere n. 377/2012, ha affermato che il rimborso di tali spese riguarda esclusivamente le spese effettivamente sostenute che «non possono essere determinate in via forfettaria, ma con il criterio chilometrico che può non coincidere con l'esibizione degli "scontrini"»; detto rimborso deve essere sottoposto a rigorosa verifica amministrativa e spetta solo agli amministratori e non ai responsabili burocratici.

Pertanto, ha precisato ancora la Corte dei Conti, «è da ritenere che ...quando l'assessore abbia una duplice funzione egli debba essere rimborsato solo per le spese di viaggio che abbia effettuato per la sua qualità di assessore e non anche per la sua qualità di responsabile del settore tecnico.» Tale criterio della effettività della spesa è stato, peraltro, ribadito anche successivamente dai Giudici contabili in considerazione sia della lettera dell'art. 84 del TUEL che della ratio sottesa alla disciplina in questione di razionalizzare e ridurre i costi degli apparati amministrativi (si veda, in termini conformi al citato parere n. 377/12, anche la delibera n. 87/2015 della Corte dei Conti, Sez.

Piemonte; la delibera n. 65/2015 della Corte dei Conti, sezione [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA], dunque, non spettava il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi ad Ardenno quale responsabile del servizio finanziario dell'ente.

E comunque, come precisato dalla Corte dei Conti, il rimborso delle spese sostenute nella qualità di Sindaco spetta solo in relazione alle spese che siano effettivamente sostenute e documentate in relazione alle attività istituzionali dell'Ente. 2.2 In applicazione del medesimo criterio di "effettività", in virtù del quale è consentito il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute dall'amministratore locale, la sentenza impugnata, muovendosi lungo il medesimo percorso logico già seguito dalla sentenza di primo grado, ha escluso che il Barbetta avesse diritto al rimborso delle spese di missione a Milano.

In particolare, la Corte territoriale, confrontandosi con le argomentazioni difensive relative al "doppio conteggio" contenuto nelle tabelle, ha richiamato analiticamente le incongruenze già rilevate dal Tribunale in relazione alla documentazione giustificativa posta a fondamento dei vari rimborsi ottenuti dal Barbetta e non specificamente contestate dalla difesa in quanto: -le spese di missione si riferivano in realtà ai viaggi a Milano del Barbetta per recarsi presso la sede della Regione dove svolgeva la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì, spese per le quali, secondo la nota della Regione Lombardia del 19 novembre 2014, non gli spettavano i rimborsi (in un caso, peraltro, è stata indicata una missione a Jesolo in data 18 agosto 2012 dove, come emerso dai tabulati telefonici, il Barbetta si trovava, invece, in vacanza); -talune spese si riferivano a costi diversi dal carburante quali quelle relative a pezzi di ricambio o a spese dall'ottico.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale ha, dunque, confermato la responsabilità dell'imputato proprio in considerazione del fatto che lo stesso si è appropriato di somme di denaro ottenuto, tramite determinazioni a sua firma, a titolo di rimborsi per spese di missione che, in realtà, non erano state effettuate dal ricorrente, essendosi, in realtà, trattato di semplici trasferte dal Comune di residenza alla propria sede di lavoro presso la Regione a Milano.

Al riguardo, peraltro, erra il ricorrente quando tenta di sostenere che la allegazione degli scontrini aveva una mera finalità di "comprova del fatto che dei rifornimenti di carburante erano stati fatti".

In realtà, come emerge anche dal citato parere della Corte dei Conti, sezione controllo Lombardia, l'unicità del criterio di liquidazione delle spese di carburante non implica che le stesse possano essere liquidate forfettariamente dovendo l'amministratore locale documentare fedelmente le spese sostenute.

Il percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata risulta, dunque, adeguato, immune da vizi logici e, soprattutto, rispettoso del criterio di effettività espressamente previsto anche per il rimborso delle spese di missione dall'art. 84, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000. 3.Le considerazioni sopra esposte conducono logicamente ad una analoga valutazione di manifesta infondatezza del quinto motivo di ricorso atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge alcuna modificazione essenziale degli elementi del fatto contestato, che possa configurare la dedotta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619).

In particolare, è stato, da ultimo, affermato che la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569).

4. Privo di pregio è, infine, il sesto motivo di ricorso, anch'esso generico, meramente reiterativo del medesimo motivo di appello e, comunque, manifestamente infondato.

Con motivazione immune da vizi logici o giuridici la Corte territoriale ha condivisibilmente desunto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato dal fatto che nella quasi totalità dei casi l'imputato aveva richiesto il rimborso spese per asserite missioni a Milano, relative, in realtà, alle spese di carburante sostenute per andare e tornare dalla propria sede lavorativa e che lo stesso aveva, al contempo, sottoscritto i mandati di pagamento, le determinazioni e le tabelle.

Ha, inoltre, ritenuto irrilevante la circostanza dedotta dalla difesa circa il ridotto numero di rimborsi per spese di viaggio sostenute rispetto al numero dei viaggi a Tartano, dovendosi attenere alle condotte descritte nei capi di imputazione e non essendo ammessa nella contabilità pubblica alcuna forma di compensazione.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9 settembre 2020 della Corte di Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 121 del 9 settembre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen. perché, quale Sindaco del Comune di Tartano, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si appropriava delle somme di danaro che gli venivano liquidate sulla base di determinazioni a sua firma, in qualità di responsabile del servizio finanziario, a titolo di rimborso di spese di missione e di viaggio non dovute (capi da A.2 ad 24). Con la medesima sentenza il Tribunale di Sondrio aveva valutato diversamente le altre ipotesi di peculato ascritte al Barbetta in relazione alle quali la determinazione era stata sottoscritta da terzi, dichiarando non doversi procedere per l'ipotesi contestata al capo A.1, riqualificato nel reato di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen., ed assolvendo dalle altre ipotesi contestate ai capi da A.25 ad A.34 perché non punibili per particolare tenuità del fatto. 2.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo sei motivi di ricorso, di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1 Con i primi quattro motivi deduce i vizi cumulativi di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di peculato. Quanto alla dedotta violazione di legge, dall'esame della disciplina sui rimborsi delle spese di viaggio degli amministratori comunali (artt. 84, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 77-bis dl. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) emerge l'unicità del criterio di rimborso delle spese di missione e di viaggio, ovvero quello su base chilometrica. La Corte di appello ha errato nell'interpretare l'art. 84, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 facendo riferimento alla delibera n. 126 del 14 novembre 2019 della Corte dei Conti delle Marche senza confrontarsi con il parere di segno opposto del 22 febbraio 2014 della Corte dei Conti di Milano, richiesto dallo stesso Barbetta e depositato nel corso del dibattimento. Secondo la prima deliberazione, infatti, in tema di rimborso delle spese di viaggio, l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi ammissibile solo se finalizzato allo svolgimento delle funzioni proprie o delegate e ne sia accertata la convenienza economica; non sono pertanto, rimborsabili le spese di viaggio sostenute per presenze in ufficio discrezionalmente rimesse all'amministratore locale, quali quelle in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di rappresentanza, essendo per tali costi già prevista l'indennità di funzione di cui all'art. 82 d. Igs. n. 267 del 2000. La Corte di appello non ha, tuttavia, considerato che le richieste di rimborso attenevano soprattutto alla presenza in Comune e alle spese di viaggio dell'imputato, non come Sindaco, ma come Responsabile sostitutivo del servizio finanziario- amministrativo, del servizio tecnico e del servizio demografico, a seguito delle delibere di Giunta nn. 1/2011 e 1/2012. Pertanto al Sindaco che ricopra anche tali incarichi spetta il rimborso in occasione di ogni accesso al Comune, provenendo da altro Comune, per il compimento anche degli atti relativi a detti Servizi (si tratta di 160 presenze per il 2011, di 149 presenze per il 2012 e di 156 per il 2013). La motivazione della sentenza impugnata è, inoltre, contraddittoria in quanto, pur riconoscendo l'applicabilità per entrambi i rimborsi spese del criterio chilometrico, non ha tenuto conto delle diverse funzioni svolte dal Barbetta che ne hanno determinato i numerosi accessi presso la sede dell'Ente, documentati dalla difesa e confermati in dibattimento dai testi Chicca e Bianchini. Quanto alle spese di missione, ha, inoltre, omesso di considerare: che il Barbetta si recava a Milano durante la settimana per svolgere la propria attività lavorativa di dipendente della Regione Lombardia; dal lunedì al giovedì il Barbetta si spostava in treno mentre solo il venerdì usava la propria auto in quanto, lavorando fino all'ora di pranzo (come documentato dai fogli presenze prodotti), aveva la possibilità di spostarsi dalla propria sede di lavoro a quella ove si trovavano gli altri uffici regionali competenti in merito alla pratiche di finanziamento riferibili all'amministrazione comunale. La sentenza impugnata si è limitata a considerare l'omessa coincidenza delle date dei rifornimenti risultanti dagli scontrini prodotti con quelle relative alle attività istituzionali senza considerare che gli stessi scontrini erano stati allegati «come comprova del fatto che dei rifornimenti di carburante erano stati fatti». In buona sostanza, tenuto conto anche dell'incertezza interpretativa sui criteri di calcolo, le tabelle prodotte dall'imputato con la richiesta di rimborso contenevano un doppio conteggio in base al costo chilometrico ed alle risultanze degli scontrini. 2.2 Con il quinto motivo di ricorso si deducono i vizi cumulativi di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello, individuando nel costo chilometrico il criterio di rimborso, avrebbe dovuto riesaminare le condotte ascritte contestate con riferimento agli importi indicati negli scontrini, verificando se le cifre richieste dal sindaco si riferivano, comunque, a viaggi dallo stesso effettivamente svolti per ragioni istituzionali. La sentenza, impugnata, invece, ha ravvisato una condotta diversa da quella contestata, «incentrata esclusivamente sulla falsità tout court di un'attività istituzionale del geom. Barbetta che andasse al di là di quella svolta per recarsi in Comune, non rimborsabile perché ricompresa nell'indennità di funzione.» 2.3 Con il sesto motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato, avendo la sentenza impugnata omesso di considerare che dalla documentazione prodotta dall'imputato emergeva un numero di viaggi istituzionali superiore a quelli indicati nelle tabelle riepilogative, circostanza, questa, sintomatica della assoluta mancanza di volontà appropriativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati che, omettendo il dovuto confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, sono meramente reiterativi delle doglienze sollevate in appello. 2. Innanzitutto, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro logicamente connessi, i primi quattro motivi di ricorso con i quali il Barbetta deduce i vizi di violazione di legge (artt. 84, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 77-bis d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e di motivazione in merito alla sussunzione sotto la fattispecie del peculato della condotta di appropriazione delle somme liquidategli, con determinazioni a sua firma, a titolo di rimborso delle spese di carburante sostenute per viaggi e missioni nella sua qualità di Sindaco del Comune di Tartano. Va premesso che la disciplina di detti rimborsi è contenuta nell'art. 84, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito TUEL). Tale norma è inserita nel capo relativo allo status degli amministratori locali la cui definizione è contenuta nell'art. 77 del citato d.lgs. con riferimento alle cariche elettive. Il secondo comma dell'art. 77 prevede, infatti, che "Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento." Ai sensi dell'art.84, comma 3, del citato d.lgs. agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Il rimborso delle spese di missione è, invece, disciplinato dal comma 1 dell'art. 84 TUEL che prevede che agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la [OSCURATO:PERSONA] ed autonomie locali. Il successivo comma 2 prevede che la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. Il criterio del costo chilometrico - pari, per ogni chilometro, a un quinto del costo di un litro di benzina- è stato previsto dall'art. 77-bis, comma 13, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) per il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali. In attuazione della previsione dell'art. 84, comma 1, è stato, infine, emesso il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2011. In particolare, l'art. 1 di detto decreto prevede che agli amministratori degli enti locali, dì cui all'art.77, comma 2, del d. Igs. 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche, spetta il rimborso delle spese dì viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal decreto stesso (art.1). Quanto al rimborso delle spese di viaggio, il successivo art. 2 prevede, inoltre, che in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali. Va, inoltre, aggiunto che l'art. 3, comma 5, prevede che "La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione. Inoltre, qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'art. 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate (art. 5, comma 6). 2.1 Ebbene, così delineato il quadro normativo relativo al rimborso spese degli amministratori locali, rileva il Collegio che l'imputato, reiterando le medesime argomentazioni già introdotte in sede di appello, ha focalizzato la maggior parte delle proprie censure su due aspetti: uno, pacificamente ammesso anche dalla sentenza impugnata, relativo all'unicità del criterio di rimborso sia delle spese di viaggio che di quelle di missione; l'altro, relativo, invece, alla dovutezza delle prime in virtù del suo incarico nel Comune di Tartano di Responsabile sostitutivo del servizio finanziario- amministrativo. Ciò su cui il ricorrente ha, invece, omesso di confrontarsi è il tema centrale affrontato dalla sentenza impugnata, sul quale si fonda l'affermazione di responsabilità del Barbetta, ovvero la non dovutezza dei rimborsi richiesti. La Corte di appello, infatti, pur riconoscendo, diversamente dalla sentenza di primo grado, l'applicabilità del criterio chilometrico ai fini del rimborso delle spese sia di missione che di viaggio, riprendendo ampi passaggi argomentativi della sentenza di primo grado con la quale si salda logicamente formando un unico corpo argomentativo, ha, infatti, escluso che il Barbetta avesse diritto al rimborso delle spese in questione. Diversamente da quanto acriticamente argomentato in ricorso, l'affermazione di responsabilità del Barbetta non è conseguita al mero raffronto tra gli scontrini allegati e le date cui si riferivano le istanze di rimborso, quanto, piuttosto, alla assenza di un diritto del ricorrente a percepire tali somme. Al riguardo, si impone una precisazione preliminare: tutti i capi di imputazione per i quali è stata affermata la responsabilità del Barbetta attengono per la quasi totalità a somme di denaro liquidate per rimborso spese di missione o, comunque, di spese per raggiungere Milano; solo alcune somme erogate si riferivano, invece, al rimborso generico, senza alcuna ragione specifica indicata, di spese di carburante (capo A5, nonchè, in relazione ad una località dove il Barbetta si trovava in vacanza, capo A7), o di spese per ricambi auto (si veda, al riguardo alcune delle voci considerate ai capi A7, Al2, A16 e A21) o di spese presso un negozio di ottica (si veda una delle voci del capo A21). In nessuna di dette imputazioni si fa riferimento specifico alle spese di viaggio sostenute per recarsi dal Comune di residenza a Tartano. Risultano, dunque, eccentriche, oltre che manifestamente infondate, tutte le argomentazioni del ricorrente a sostegno della dovutezza del rimborso di tali ultime spese in relazione al suo duplice incarico sia istituzionale che di responsabile del servizio finanziario dell'ente. Invero, con riferimento a tali spese di viaggio, lo stesso parere del 20 febbraio 2014 della Corte dei Conti, sezione controllo Lombardia, emesso proprio su istanza del ricorrente, ribadendo quanto già affermato nel precedente parere n. 377/2012, ha affermato che il rimborso di tali spese riguarda esclusivamente le spese effettivamente sostenute che «non possono essere determinate in via forfettaria, ma con il criterio chilometrico che può non coincidere con l'esibizione degli "scontrini"»; detto rimborso deve essere sottoposto a rigorosa verifica amministrativa e spetta solo agli amministratori e non ai responsabili burocratici. Pertanto, ha precisato ancora la Corte dei Conti, «è da ritenere che ...quando l'assessore abbia una duplice funzione egli debba essere rimborsato solo per le spese di viaggio che abbia effettuato per la sua qualità di assessore e non anche per la sua qualità di responsabile del settore tecnico.» Tale criterio della effettività della spesa è stato, peraltro, ribadito anche successivamente dai Giudici contabili in considerazione sia della lettera dell'art. 84 del TUEL che della ratio sottesa alla disciplina in questione di razionalizzare e ridurre i costi degli apparati amministrativi (si veda, in termini conformi al citato parere n. 377/12, anche la delibera n. 87/2015 della Corte dei Conti, Sez. Piemonte; la delibera n. 65/2015 della Corte dei Conti, sezione [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA], dunque, non spettava il rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi ad Ardenno quale responsabile del servizio finanziario dell'ente. E comunque, come precisato dalla Corte dei Conti, il rimborso delle spese sostenute nella qualità di Sindaco spetta solo in relazione alle spese che siano effettivamente sostenute e documentate in relazione alle attività istituzionali dell'Ente. 2.2 In applicazione del medesimo criterio di "effettività", in virtù del quale è consentito il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute dall'amministratore locale, la sentenza impugnata, muovendosi lungo il medesimo percorso logico già seguito dalla sentenza di primo grado, ha escluso che il Barbetta avesse diritto al rimborso delle spese di missione a Milano. In particolare, la Corte territoriale, confrontandosi con le argomentazioni difensive relative al "doppio conteggio" contenuto nelle tabelle, ha richiamato analiticamente le incongruenze già rilevate dal Tribunale in relazione alla documentazione giustificativa posta a fondamento dei vari rimborsi ottenuti dal Barbetta e non specificamente contestate dalla difesa in quanto: -le spese di missione si riferivano in realtà ai viaggi a Milano del Barbetta per recarsi presso la sede della Regione dove svolgeva la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì, spese per le quali, secondo la nota della Regione Lombardia del 19 novembre 2014, non gli spettavano i rimborsi (in un caso, peraltro, è stata indicata una missione a Jesolo in data 18 agosto 2012 dove, come emerso dai tabulati telefonici, il Barbetta si trovava, invece, in vacanza); -talune spese si riferivano a costi diversi dal carburante quali quelle relative a pezzi di ricambio o a spese dall'ottico. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale ha, dunque, confermato la responsabilità dell'imputato proprio in considerazione del fatto che lo stesso si è appropriato di somme di denaro ottenuto, tramite determinazioni a sua firma, a titolo di rimborsi per spese di missione che, in realtà, non erano state effettuate dal ricorrente, essendosi, in realtà, trattato di semplici trasferte dal Comune di residenza alla propria sede di lavoro presso la Regione a Milano. Al riguardo, peraltro, erra il ricorrente quando tenta di sostenere che la allegazione degli scontrini aveva una mera finalità di "comprova del fatto che dei rifornimenti di carburante erano stati fatti". In realtà, come emerge anche dal citato parere della Corte dei Conti, sezione controllo Lombardia, l'unicità del criterio di liquidazione delle spese di carburante non implica che le stesse possano essere liquidate forfettariamente dovendo l'amministratore locale documentare fedelmente le spese sostenute. Il percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata risulta, dunque, adeguato, immune da vizi logici e, soprattutto, rispettoso del criterio di effettività espressamente previsto anche per il rimborso delle spese di missione dall'art. 84, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000. 3.Le considerazioni sopra esposte conducono logicamente ad una analoga valutazione di manifesta infondatezza del quinto motivo di ricorso atteso che dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge alcuna modificazione essenziale degli elementi del fatto contestato, che possa configurare la dedotta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619). In particolare, è stato, da ultimo, affermato che la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569). 4. Privo di pregio è, infine, il sesto motivo di ricorso, anch'esso generico, meramente reiterativo del medesimo motivo di appello e, comunque, manifestamente infondato. Con motivazione immune da vizi logici o giuridici la Corte territoriale ha condivisibilmente desunto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato dal fatto che nella quasi totalità dei casi l'imputato aveva richiesto il rimborso spese per asserite missioni a Milano, relative, in realtà, alle spese di carburante sostenute per andare e tornare dalla propria sede lavorativa e che lo stesso aveva, al contempo, sottoscritto i mandati di pagamento, le determinazioni e le tabelle. Ha, inoltre, ritenuto irrilevante la circostanza dedotta dalla difesa circa il ridotto numero di rimborsi per spese di viaggio sostenute rispetto al numero dei viaggi a Tartano, dovendosi attenere alle condotte descritte nei capi di imputazione e non essendo ammessa nella contabilità pubblica alcuna forma di compensazione. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri
Sentenza Cassazione n. 39538/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris