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CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20777/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA] e disgiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coattaamministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso il decreto n. 2519/2025 emesso dal Tribunale di Roma il12/12/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 2104/2026Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 20777/2026Data pubblicazione 19/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA] e disgiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coattaamministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso il decreto n. 2519/2025 emesso dal Tribunale di Roma il12/12/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 2104/2026Numero sezionale 791/2026Numero di raccolta generale 20777/2026Data pubblicazione 19/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 17/06/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]