Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 32666/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Ravenna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di rissa aggravata; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione logica e corretta, nel corpo della quale il giudice di merito, nel motivare il diniego del beneficio, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o non favorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti, rimandendo disattesi o superati tutti gli altri; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Ravenna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di rissa aggravata; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione logica e corretta, nel corpo della quale il giudice di merito, nel motivare il diniego del beneficio, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o non favorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti, rimandendo disattesi o superati tutti gli altri; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32666/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris