Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1829/2011
ECLI:EU:T:2011:152
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 11 aprile 2011 – [OSCURATO:PERSONA] du Gers / Commissione
(causa T‑479/10)
«Ricorso di annullamento – Ambiente e protezione della salute umana – Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione
della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di alimenti e mangimi per animali contenenti granturco geneticamente
modificato (OGM) – Ricorso proposto da un’autorità regionale di uno Stato membro e fondato sulle conseguenze dell’atto sul
suo territorio – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 1829/2003) (v. punti 16-17, 21, 25, 29, 36-37, 43)
2.
Diritto dell’Unione – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso proposto da un ente regionale diretto
all’annullamento di una decisione della Commissione nei confronti di uno Stato membro – Ricorrente sul quale l’atto non incide
individualmente – Violazione di detto principio – Insussistenza (Artt. 263, quarto comma, TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE; Statuto
della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 39-41)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2010, 2010/420/UE, che autorizza l’immissione in commercio
di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6)
a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003 (GU L 197, pag. 15).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] du Gers sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
Non occorre statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della [OSCURATO:PERSONA],
della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] de la Haute-Garonne, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA]Charentes, della [OSCURATO:PERSONA]Alpes-Côte d’Azur, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA]Pyrénées, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] de
la Loire, della [OSCURATO:PERSONA]Alpes, del [OSCURATO:PERSONA] des Côtes d’Armor, della [OSCURATO:PERSONA] de France e della [OSCURATO:PERSONA]Pas-de-Calais.