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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1829/2011

ECLI:EU:T:2011:152
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 11 aprile 2011 – [OSCURATO:PERSONA] du Gers / Commissione (causa T‑479/10) «Ricorso di annullamento – Ambiente e protezione della salute umana – Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di alimenti e mangimi per animali contenenti granturco geneticamente modificato (OGM) – Ricorso proposto da un’autorità regionale di uno Stato membro e fondato sulle conseguenze dell’atto sul suo territorio – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003) (v. punti 16-17, 21, 25, 29, 36-37, 43)

2. Diritto dell’Unione – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso proposto da un ente regionale diretto all’annullamento di una decisione della Commissione nei confronti di uno Stato membro – Ricorrente sul quale l’atto non incide individualmente – Violazione di detto principio – Insussistenza (Artt. 263, quarto comma, TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 39-41) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2010, 2010/420/UE, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003 (GU L 197, pag. 15).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] du Gers sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) Non occorre statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] de la Haute-Garonne, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA]Charentes, della [OSCURATO:PERSONA]Alpes-Côte d’Azur, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA]Pyrénées, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] de la Loire, della [OSCURATO:PERSONA]Alpes, del [OSCURATO:PERSONA] des Côtes d’Armor, della [OSCURATO:PERSONA] de France e della [OSCURATO:PERSONA]Pas-de-Calais.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 11 aprile 2011 – [OSCURATO:PERSONA] du Gers / Commissione (causa T‑479/10) «Ricorso di annullamento – Ambiente e protezione della salute umana – Alimenti e mangimi per animali geneticamente modificati – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che autorizza l’immissione in commercio di alimenti e mangimi per animali contenenti granturco geneticamente modificato (OGM) – Ricorso proposto da un’autorità regionale di uno Stato membro e fondato sulle conseguenze dell’atto sul suo territorio – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003) (v. punti 16-17, 21, 25, 29, 36-37, 43) 2. Diritto dell’Unione – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso proposto da un ente regionale diretto all’annullamento di una decisione della Commissione nei confronti di uno Stato membro – Ricorrente sul quale l’atto non incide individualmente – Violazione di detto principio – Insussistenza (Artt. 263, quarto comma, TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 39-41) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 28 luglio 2010, 2010/420/UE, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003 (GU L 197, pag. 15). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] du Gers sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) Non occorre statuire sulle domande di intervento del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] de la Haute-Garonne, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA]Charentes, della [OSCURATO:PERSONA]Alpes-Côte d’Azur, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA]Pyrénées, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] de la Loire, della [OSCURATO:PERSONA]Alpes, del [OSCURATO:PERSONA] des Côtes d’Armor, della [OSCURATO:PERSONA] de France e della [OSCURATO:PERSONA]Pas-de-Calais.
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