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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47510/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al e_ delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è declinato in fatto e generico ~551 in concreto, privo di effettiva censura e di confronto con la decisione impugnataiche ha adeguatamente evidenziato come la condotta violenta fosse consistita nelle modalità di guida allorché il ricorrente, per mezzo di brusche frenate, tentava di farsi tamponare dai pubblici ufficiali che erano all'inseguimento del mezzo la cui incolumità veniva posta in pericolo; che detta valutazione, in quanto logica e completa oltre che fondata sul complessivo apprezzamento degli elementi probatori, è insindacabile in sede di legittimità; che, inoltre, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca, come nel caso di specie, ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificItà (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al e_ delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è declinato in fatto e generico ~551 in concreto, privo di effettiva censura e di confronto con la decisione impugnataiche ha adeguatamente evidenziato come la condotta violenta fosse consistita nelle modalità di guida allorché il ricorrente, per mezzo di brusche frenate, tentava di farsi tamponare dai pubblici ufficiali che erano all'inseguimento del mezzo la cui incolumità veniva posta in pericolo; che detta valutazione, in quanto logica e completa oltre che fondata sul complessivo apprezzamento degli elementi probatori, è insindacabile in sede di legittimità; che, inoltre, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca, come nel caso di specie, ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificItà (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 47510/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris