CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2021
Cassazione n. 10968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Catania; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 27/01/2021 il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, che erano stato richiesti congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] per la pena detentiva che doveva scontare, conseguente al provvedimento di cumulo adottato nei suoi confronti dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania il 04/09/2020. Nel respingere i benefici penitenziari invocati, il Tribunale di sorveglianza di Catania richiamava l'assenza di un percorso di revisione critica del vissuto criminale del ricorrente, che non consentiva la concessione delle misure alternative alla detenzione richieste, anche alla luce delle pendenze giudiziarie maturate in tempi recenti dal condannato e dell'assenza di adeguate prospettive lavorative. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione delle misure alternative alla detenzione richieste, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catania con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo che l'affidato aveva intrapreso proficuamente dopo l'esecuzione della pena. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Catania, per giustificare il diniego dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, invocati congiuntamente dal ricorrente, faceva riferimento alla sua elevata pericolosità sociale, alla luce della quale formulava un giudizio negativo sul percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente durante l'esecuzione della pena, richiamando la sua personalità criminale e il disvalore elevato della condotta illecita per la quale era stato condannato, riguardante il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), relativo alla detenzione di 130 grammi di eroina, da cui erano ricavabili 1377 dosi della stessa sostanza. Questo giudizio prognostico negativo si riteneva ulteriormente corroborato dal coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], in tempi recenti, in alcune vicende criminose, tra cui la rivolta dei detenuti verificatasi presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché la coltivazione di undici piante di marijuana, accertata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione complessiva della sua personalità criminale, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari richiesti. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Catania si esprimeva, correttamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01). In questo contesto, appaiono pertinenti i riferimenti, contenuti nel provvedimento impugnato, all'assenza di un adeguato percorso di revisione critica di [OSCURATO:PERSONA], attestata dal fatto che, dopo l'esecuzione della pena di cui si controverte, il ricorrente era stato coinvolto in diversi episodi criminosi, che non consentivano di formulare un giudizio prognostico positivo nei suoi confronti, anche in considerazione della mancanza di adeguate prospettive lavorative. Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale di sorveglianza di Catania, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 dell'ordinanza impugnata, evidenziava che «il reo è privo di occupazione lavorativa e, quindi, è assolutamente evidente che si sostiene con il provento degli illeciti commessi». Pertanto, tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite nei confronti del condannato, il Tribunale di sorveglianza di Catania evidenziava l'inidoneità dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, richiesti dal ricorrente, ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale loro proprie. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa