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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19318/2026

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ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 2256/2019 depositata il 13/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, avverso la sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dellaCampania, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte diGennaro [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento per l’anno 2011, notificatoglinella allegata qualità di socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].,società sottoposta a controllo nell’ambito di una frode fiscale di ampioraggio, ha accolto l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenzadi primo grado, annullando l’atto impugnato.Numero registro generale 24520/2019Numero sezionale 4762/2026Numero di raccolta generale 19318/2026Data pubblicazione 11/06/20262.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con il deposito dimemoria ex art. 380-bis.1 c.p.с.3.

Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta,chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] contesta,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с. la violazione degliartt. 331 e 335 c.p.c., nonché dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, avendo erroneamente il giudice d’appello omesso di disporre lariunione degli appelli proposti separatamente nei confronti della medesimasentenza di primo grado.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Secondo l’orientamento di questa Corte l’inosservanza, da parte delgiudice di appello, dell’obbligo di riunire, in un unico procedimento, igravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiegaeffetti quando, malgrado la formale mancanza di un provvedimento diriunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto unosvolgimento unitario, in quanto chiamate alla stessa udienza, nonchécontestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimorelatore, così restandosi nell'ambito della mera redazione separata di duepronunce per una decisione di tipo unitario (Cass., sez. 5, 12/10/2016, n.20514; Cass., sez. 5, 06/08/2009, n. 18034).Nella vicenda in esame, allora, è incontroverso che la sentenza quiimpugnata è stata resa all’esito della stessa udienza e dal medesimo collegioche ha deciso l’impugnazione avverso la medesima sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli (la n. 14724/2017), sicchéresta escluso qualsivoglia vizio della sentenza resa dalla Commissionetributaria regionale.Numero registro generale 24520/2019Numero sezionale 4762/2026Numero di raccolta generale 19318/2026Data pubblicazione 11/06/20262.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.с., la violazione degli artt. 2247, 2697, 2700 e2729 c.c., atteso che erroneamente il giudice d’appello ha escluso il ruolodi socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. dell’odiernocontroricorrente, che invece emergeva documentalmente dal processoverbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza.3.

Con il terzo strumento di impugnazione si assume, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.с., la violazione degli artt. 32 del d.p.r. 29settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633,avendo erroneamente sostenuto il giudice di merito che fosse oneredell’Amministrazione provare le operazioni imponibili emergenti dai conticorrenti della società [OSCURATO:SOCIETA]Il secondo e terzo motivo, meritevoli di trattazione congiunta, sonoentrambi inammissibili.3.1.

Occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hannoribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (Cass.

S.U. 27/12/2019, n. 34476).E nella vicenda all’esame, assumendo la violazione di norme di legge,l’Amministrazione in realtà mira – in maniera appunto inammissibile – asottoporre alla Corte una nuova rivalutazione di quanto accertato dal giudicedi merito in ordine alla mancanza di prove in ordine al ruolo (diamministratore di fatto ovvero di socio di fatto), che sarebbe stato rivestitoda [OSCURATO:PERSONA] in seno alla società oggetto della ripresa a tassazione.4.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.Numero registro generale 24520/2019Numero sezionale 4762/2026Numero di raccolta generale 19318/2026Data pubblicazione 11/06/2026Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n.1778).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 2256/2019 depositata il 13/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi, avverso la sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dellaCampania, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte diGennaro [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento per l’anno 2011, notificatoglinella allegata qualità di socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].,società sottoposta a controllo nell’ambito di una frode fiscale di ampioraggio, ha accolto l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenzadi primo grado, annullando l’atto impugnato.Numero registro generale 24520/2019Numero sezionale 4762/2026Numero di raccolta generale 19318/2026Data pubblicazione 11/06/20262. Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con il deposito dimemoria ex art. 380-bis.1 c.p.с.3. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta,chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] contesta,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с. la violazione degliartt. 331 e 335 c.p.c., nonché dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, avendo erroneamente il giudice d’appello omesso di disporre lariunione degli appelli proposti separatamente nei confronti della medesimasentenza di primo grado.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo l’orientamento di questa Corte l’inosservanza, da parte delgiudice di appello, dell’obbligo di riunire, in un unico procedimento, igravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiegaeffetti quando, malgrado la formale mancanza di un provvedimento diriunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto unosvolgimento unitario, in quanto chiamate alla stessa udienza, nonchécontestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimorelatore, così restandosi nell'ambito della mera redazione separata di duepronunce per una decisione di tipo unitario (Cass., sez. 5, 12/10/2016, n.20514; Cass., sez. 5, 06/08/2009, n. 18034).Nella vicenda in esame, allora, è incontroverso che la sentenza quiimpugnata è stata resa all’esito della stessa udienza e dal medesimo collegioche ha deciso l’impugnazione avverso la medesima sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Napoli (la n. 14724/2017), sicchéresta escluso qualsivoglia vizio della sentenza resa dalla Commissionetributaria regionale.Numero registro generale 24520/2019Numero sezionale 4762/2026Numero di raccolta generale 19318/2026Data pubblicazione 11/06/20262. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.с., la violazione degli artt. 2247, 2697, 2700 e2729 c.c., atteso che erroneamente il giudice d’appello ha escluso il ruolodi socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. dell’odiernocontroricorrente, che invece emergeva documentalmente dal processoverbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza.3. Con il terzo strumento di impugnazione si assume, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.с., la violazione degli artt. 32 del d.p.r. 29settembre 1973, n. 600 e dell’art. 51 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633,avendo erroneamente sostenuto il giudice di merito che fosse oneredell’Amministrazione provare le operazioni imponibili emergenti dai conticorrenti della società [OSCURATO:SOCIETA]Il secondo e terzo motivo, meritevoli di trattazione congiunta, sonoentrambi inammissibili.3.1. Occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hannoribadito l’inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, sottol’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicioperata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476).E nella vicenda all’esame, assumendo la violazione di norme di legge,l’Amministrazione in realtà mira – in maniera appunto inammissibile – asottoporre alla Corte una nuova rivalutazione di quanto accertato dal giudicedi merito in ordine alla mancanza di prove in ordine al ruolo (diamministratore di fatto ovvero di socio di fatto), che sarebbe stato rivestitoda [OSCURATO:PERSONA] in seno alla società oggetto della ripresa a tassazione.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.Numero registro generale 24520/2019Numero sezionale 4762/2026Numero di raccolta generale 19318/2026Data pubblicazione 11/06/2026Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n.1778). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]