CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16253/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L N. 105/25 — [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa censura la mancata disapplicazione della recidiva; Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente riproduttivo dell'atto di appello, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che correttamente ha valorizzato la storia criminale del ricorrente, la specificità di alcuni precedenti e la sua maggiore pericolosità (cfr. pp. 3-4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il