Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28883/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 9877 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 9877/2017a.c.18/ 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in controricorso; –controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]– ROMA n. 5958 / 16/ 5 , depositat a in data 12 / 1 0 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 18 settembre 2024 ; Rilevato che: In data 27 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate notificò alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche “la contribuente” o “la società” ) l’atto di recupero n.

TK3CR5100138, con cui veniva recuperato, ai sensi dell’art. 1, comma 422, della legge n. 311 del 2004, in combinato disposto con l’art. 27, commi da 16 a 20, del d.l. n. 185 del 2008, il credito d’imposta per l’incremento occupazionale di cui all’art. 63, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002, in quanto indebitamente utilizzato in compensazionenell’anno 2007.

Venivano altresì irrogate le sanzioni.

La C.T.P. di Romarigettò il ricorso della contribuente.

Su appello della contribuente, la C.T.R. riformò integralmente la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

La società resiste con controricorso.

Essa ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. r.g. n. 9877/2017a.c.18/ 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: Con una memoria depositata in vista dell’adunanza, l’Avvocatura Generale dello Statoha dato atto che si è perfezionata la definizione agevolata della presente controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136 del 2018.

Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 dl 2018, e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 9877 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 9877/2017a.c.18/ 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in controricorso; –controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]– ROMA n. 5958 / 16/ 5 , depositat a in data 12 / 1 0 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 18 settembre 2024 ; Rilevato che: In data 27 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate notificò alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche “la contribuente” o “la società” ) l’atto di recupero n. TK3CR5100138, con cui veniva recuperato, ai sensi dell’art. 1, comma 422, della legge n. 311 del 2004, in combinato disposto con l’art. 27, commi da 16 a 20, del d.l. n. 185 del 2008, il credito d’imposta per l’incremento occupazionale di cui all’art. 63, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002, in quanto indebitamente utilizzato in compensazionenell’anno 2007. Venivano altresì irrogate le sanzioni. La C.T.P. di Romarigettò il ricorso della contribuente. Su appello della contribuente, la C.T.R. riformò integralmente la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. La società resiste con controricorso. Essa ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. r.g. n. 9877/2017a.c.18/ 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: Con una memoria depositata in vista dell’adunanza, l’Avvocatura Generale dello Statoha dato atto che si è perfezionata la definizione agevolata della presente controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136 del 2018. Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 dl 2018, e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 28883/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris