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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00653/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2011 della CORTE APPELLO di NAPOLItk3t-e-aàp4se-a44~ti;___s udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 25 marzo 2021, con la quale la Corte di Appello di Napoli, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento dei motivi di appello in punto di trattamento sanzionatorio, previa sua rinuncia a tutti gli altri motivi di gravame proposti avverso la sentenza del Tribunale di Noia in data 26 marzo dicembre 2018, che l'aveva condannato peri i delitti di cui agli artt. 615-ter e quater e 640-quater cod. pen., gli ha applicato la pena concordata con il Procuratore Generale.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi palesemente generici, avendo il ricorrente concordato la pena oggetto di rideterminazione, ritualmente applicatagli nei termini richiesti, con rinuncia a tutti gli altri motivi, e, comunque, non consentiti (quanto all'assoluto difetto di motivazione in ordine alle deduzioni di gravame sulla prova della responsabilità e in odine al procedimento seguito dal giudice di appello per giungere alla determinazione della pena inflitta).

2.1. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla

I. n. 103 del 23/06/2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

In seguito alla reintroduzione del cd. patteggkamento in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, non essendo neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. p-roc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919).

La rinuncia ai motivi determina, invero, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità), di modo che, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

2.2. Nel caso in esame, il ricorrente, pur avendo concordato con il PG il quantum di pena applicatagli, lamenta l'omessa illustrazione delle ragioni a sostegno della ritenuta congruità, senza nulla eccepire in ordine all'eventuale illegalità della sanzione applicatagli, da stimarsi il solo profilo in ipotesi scrutinabile in questa sede.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui si fa luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che, in ragione della pretestuosità del ricorso, si ritiene equo determinare in Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2011 della CORTE APPELLO di NAPOLItk3t-e-aàp4se-a44~ti;___s udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 25 marzo 2021, con la quale la Corte di Appello di Napoli, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento dei motivi di appello in punto di trattamento sanzionatorio, previa sua rinuncia a tutti gli altri motivi di gravame proposti avverso la sentenza del Tribunale di Noia in data 26 marzo dicembre 2018, che l'aveva condannato peri i delitti di cui agli artt. 615-ter e quater e 640-quater cod. pen., gli ha applicato la pena concordata con il Procuratore Generale. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi palesemente generici, avendo il ricorrente concordato la pena oggetto di rideterminazione, ritualmente applicatagli nei termini richiesti, con rinuncia a tutti gli altri motivi, e, comunque, non consentiti (quanto all'assoluto difetto di motivazione in ordine alle deduzioni di gravame sulla prova della responsabilità e in odine al procedimento seguito dal giudice di appello per giungere alla determinazione della pena inflitta). 2.1. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla I. n. 103 del 23/06/2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del cd. patteggkamento in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, non essendo neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. p-roc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919). La rinuncia ai motivi determina, invero, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità), di modo che, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 2.2. Nel caso in esame, il ricorrente, pur avendo concordato con il PG il quantum di pena applicatagli, lamenta l'omessa illustrazione delle ragioni a sostegno della ritenuta congruità, senza nulla eccepire in ordine all'eventuale illegalità della sanzione applicatagli, da stimarsi il solo profilo in ipotesi scrutinabile in questa sede. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui si fa luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che, in ragione della pretestuosità del ricorso, si ritiene equo determinare in Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S