CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 28274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19524/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via S. Tommaso d’Aquino n. 108, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura a margine del ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona degli amministratori pro tempore Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27 , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); rappresentata e difesa da g l i avv . [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 5 8 8 /2017, depositata il17/3/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 3.838,06, a titolo di (residuo) corrispettivo per la fornitura del materiale di rivestimento dei due bagni dell’abitazione del convenuto, dei quali quest’ultimo aveva commissionato la ristrutturazione all’impresa di [OSCURATO:PERSONA]. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] propose domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni conseguenti all’errata esecuzione della fornitura, atteso che, nonostante fosse stato concordato di procedere prima alla ristrutturazione del bagno più grande, la [OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente inviato le (diverse) piastrelle destinate al bagno più piccolo, provvedendo solo successivamente all’integrazione della fornitura, con materiale peraltro rivelatosi difettoso. Pertanto, secondo la prospettazione del convenuto, “a causa dei disguidi verificatisi il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sua famiglia si [erano] ritrovati per ben 4 mesi un cantiere aperto nel proprio appartamento, anche perché i lavori nel bagno piccolo [erano] rimasti a lungo bloccati per mancanza di circa 2 mq. di mattonelle” (pag. 4 del ricorso). Il Tribunale di Firenze accolse la domanda riconvenzionale , compensando il quantum dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale con il residuo credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], e ulteriormente condannando quest’ultima al pagamento della somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (€ 1.000,00 per ogni mese di ritardo nell’esecuzione dei lavori nei due bagni). La Corte d’Appello di Firenze, adita dalla [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che, in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] avesse individuato la causa petendidella propria domanda nella fattispecie dell’aliud pro alio (invocando, conseguentemente, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.), ravvisò un vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado la quale, pur avendo escluso che ricorresse la suddetta fattispecie, cionondimeno aveva condannato l’attore (convenuto in riconvenzionale) al risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., in assenza della corrispondente domanda. Né era stata proposta la domanda risarcitoria per i pregiudizi legati al “disagio abitativo” durante i lavori, sicché anche sotto questo profilo la statuizione del giudice di primo grado doveva ritenersi viziata da ultrapetizione, nella parte in cui aveva disposto la condanna al pagamento di € 3.000,00 a tale titolo. I giudici di secondo grado rigettarono, dunque, la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], confermandone la condanna al pagamento della somma richiesta dal Merli ( somma implicitamente riconosciuta come dovuta da parte del primo giudice - che l ’ a veva pos ta in compensazione con il credito risarcitorio erroneamente riconosciuto in capo al [OSCURATO:PERSONA] -, con statuizione non fatta oggetto di appello incidentale condizionato). [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente ha depositato, a sua volta, controricorso ex art. 371 c.p.c., nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. 2. Con il primo motivo di ricorso, è denunciata la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1453, 1494 e 1497 c.c., avendo omesso la Corte d’Appello di considerare che il giudice di primo grado aveva il potere di riqualificare la domanda,proposta con riferimento alla fattispecie dell’aliud pro alio, come domanda ex art. 1494 c.c. , volta al risarcimento del dannoper i vizi della cosa venduta. In ogni caso, la contestazione circa la sussistenza di vizi aveva formato oggetto del contraddittorio processuale, se solo si considera che, nella propria comparsa conclusionale, [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato di aver ritualmente eccepito la decadenza exart. 1495 c.c. 3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la Corte d’Appello avrebbe male applicato l’art. 112 c.p.c., che riguarda il petituminteso come bene della vita anelato dall’attore, e non incide sul potere di qualificazione giuridica del rapporto spettante al giudice. 4.Il ricorso incidentale condizionato proposto da “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” è articolato in tre motivi. Con il primo, si lamenta l’omesso esame dei fatti che avrebbero evidenziato come il ricorrente er a incorso (oltre che nella prescrizione, anche) nella decadenza dalla denunzia dei vizi, dal momento che, a fronte di lavori iniziati - al più tardi - i primi di ottobre 2003, la prima lettera di denunzia era stata inoltrata dal legale del [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] ( posto che la precedente lettera del 14.11.2003 , inviata dalla moglie dell’odierno ricorrente, n on evidenziava alcun profilo di responsabilità in capo a Merli, indicando anzi come colpevole dell’inversione delle piastrelle il posatore delle stesse [OSCURATO:PERSONA]). Il secondo motivo s’incentra sull’omesso esame delle circostanze da cui era dato desumere l’insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte di Merli, atteso che (come riconosciuto dalla stessa moglie del [OSCURATO:PERSONA] nella lettera del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) la responsabilità per l’inversione delle piastrelle da applicare nei due bagni era da addebitare al Grigioni ( la cui prestazione si sarebbe dovuta uniformareal canone della diligenza p r ofessionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., che gli avrebbe imposto di rilevare la corretta destinazione delle piastrelle fornite da [OSCURATO:PERSONA]). Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] denunzia l’omesso esame delle circostanze che avrebbero impos to una minore liquidazione del danno non patrimoniale, essendo impossibile che il ritardo fosse durato tre mesi, atteso che gli stessi lavori, nel loro complesso, furono eseguiti in un minor arco temporale. 5. I motivi del ricorso principale (che possono essere trattati congiuntamente, in ragione dell’evidente connessione) sono fondati. La sentenza impugnata si è, infatti, discostata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, “in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di aliud pro alio, la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c.” (Cass., n. 28069/2021). Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva compiuto l’operazione opposta (pur sempre , ovviamente , consentita) , procedendo a qualificare alla stregua di vendita di bene viziato la fattispecie dedotta dall’attore (in riconvenzionale) come aliud pro alio ( per la differenza tra le due fattispecie si vedaCass., n. 5202/2007, secondo cui“si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovveroappartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di aliud pro alioche dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta(nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un'azione di risarcimento danni relativi ai vizi di una fornitura di pannelli in grigliato pressato preverniciato, aveva escluso che la fornitura di detta merce integrasse la consegna di aliud pro alio, con la conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 1495 c.c., atteso che la venditrice non aveva mai conosciuto le particolari prescrizioni del rapporto intercorso fra l'acquirente e la società committente, mentre, d'altra parte, non poteva ritenersi l'appartenenza della cosa ad un genere del tutto diverso ovvero che la presenza dei difetti fosse di tale natura da non consentire l'assolvimento della funzione concreta del bene presa in esame dai contraenti)”). Né di ostacolo alla suddetta riqualificazione può ritenersi la circostanza che sia stata o meno invocata la risoluzione del contratto, essendo consentito porre la fattispecie dell’aliud pro alio anche a fondamento di un petitum esclusivamente risarcitorio. Ciò è quanto, in effetti, accadutonel caso di specie, nel quale [OSCURATO:PERSONA] s’è limitato a domandare il risarcimento del danno, senza fare alcuna menzione della risoluzione del contratto, come si evince dalle conclusioni della propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, riportata a pag. 5 del controricorso(si veda, in argomento, Cass., n. 272/1998, alla cui stregua, “in tema di compravendita, la consegna di aliud pro alio da parte dell'alienante legittima l'acquirente a proporre (oltre all'ordinaria azione contrattuale di adempimento o risoluzione ex ar t. 1453 cod. civ.) l'azione di risarcimento dei danni per inadempimento del contratto sia contestualmente all'azione di risoluzione, sia autonomamente, poiché l'art. 1453 c.c., facendo "salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno", esclude che, di tale azione risarcitoria, costituisca presupposto necessario l'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto”). 6.Il ricorso merita, pertanto, accoglimento , con conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Firenze la quale, in diversa composizione, provvederà a riesaminare nel merito la domanda risarcitoria dall’angolo visuale della fattispecie di cui all’art. 1490 ss. c.c.. All’accoglimento del ricorso consegue l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, avente ad oggetto questioni rimaste assorbite nella sentenza cassata (si veda, sul punto, Cass., n. 19503/2018). Essendo stato quest’ultimoproposto successivamente al 30 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione(se dovuto). P.Q.M. Accoglie il ricorsoprincipale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,