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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44066/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in relazione alla mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato accertato; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello; Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente rilevato che l'imputato, dandosi alla fuga a bodo della propria autovettura ha / posto ,rischio l'incolumità di numerosi passanti; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in relazione alla mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato accertato; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello; Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente rilevato che l'imputato, dandosi alla fuga a bodo della propria autovettura ha / posto ,rischio l'incolumità di numerosi passanti; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 44066/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris