CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45906/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VITTORIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 febbraio 1957 avverso la sentenza resa il 29 novembre 2019 dalla Corte di appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza resa il 4 aprile 2013 dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, così diversamente qualificata la condotta originariamente contestata come estorsione, e l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Solo in motivazione la corte ha osservato che la condotta posta in essere dall'imputata, a dispetto della derubricazione intervenuta in primo grado integrava effettivamente il delitto di estorsione consumata e ha di conseguenza respinto la istanza di prescrizione avanzata dal difensore, fermo restando il trattamento sanzionatorio inflitto dal tribunale. 2.Avverso la detta pronunzia propone ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione di legge e in particolare dell'articolo 597 codice di rito poiché con i motivi di appello non era stata oggetto di doglianza e quindi di devoluzione la diversa qualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, sicché la corte non poteva incidere sul punto. Inoltre la ricorrente deduce che la querela non era rituale poiché la persona offesa non ha invocato la punizione nei confronti dei responsabili, limitandosi a chiedere che si procedesse nei loro confronti. La mancanza di rituale querela rendeva l'azione penale improcedibile. Infine osserva che il reato di cui all'articolo 393 codice penale doveva ritenersi prescritto alla data della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte fondato. Occorre premettere che rientra tra i poteri precipui del giudice quello di attribuire al fatto la corretta qualificazione giuridica e in tal senso non è necessario che nel giudizio di impugnazione tale potere sia stato sollecitato con una richiesta di parte, ben potendo il giudice rilevare d'ufficio il non corretto inquadramento giuridico di un fatto, pur nel rispetto del divieto di reformatio in peius . Sicché la censura come formulata nell'atto di ricorso non può trovare accoglimento. Tuttavia nel caso in esame il dispositivo della sentenza di appello conferma la sentenza emessa dal tribunale, che ha riqualificato la condotta ascritta all'imputato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza nei confronti della persona, mentre solo nella motivazione il collegio di secondo grado afferma che la condotta integra in effetti il più grave reato di estorsione in origine contestato e, in forza di tale assunto, respinge l'istanza difensiva di prescrizione del reato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la difformità tra dispositivo e motivazione deve essere risolta dando prevalenza al dispositivo, in cui non si fa cenno ad una riqualificazione della condotta ascritta all'imputato nel più grave reato di estorsione. Deve pertanto concludersi che la corte non ha, come invece avrebbe potuto, dato alla condotta un diverso inquadramento giuridico e non ha riformato sul punto la sentenza di primo grado, che aveva inquadrato la condotta nell'ambito della fattispecie prevista ex art. 393 cod.pen.. Va, peraltro, osservato che la motivazione a sostegno del preteso inquadramento della condotta nella fattispecie estorsiva resa dalla corte non è corretta in punto di diritto, poiché valorizza l'intensità della minaccia e la gravità della violenza patita dalla persona offesa, mentre già all'epoca del giudizio di appello era consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento, poi confermato dalle Sezioni unite di questa Corte, in forza del quale il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro solo in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020 ) Rv. 280027 - 02). Deve di conseguenza ritenersi che la condotta posta sub iudice all'epoca del giudizio di appello era il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni contestato come commesso sino al 21 luglio 2010, che nelle more del giudizio di appello si era prescritto. Questa sezione ha infatti affermato che Il giudice di appello, nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU e del diritto di difesa, non può procedere "ex officio" ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto quando l'originaria contestazione sia già estinta per intervenuta prescrizione, perché la diversa qualificazione giuridica della condotta comporterebbe una conseguenza negativa nei confronti dell'imputato, determinando la reviviscenza dell'imputazione originaria, già estinta per prescrizione. (Fattispecie relativa alla riqualificazione quale riciclaggio del delitto di ricettazione). (Sez. 2 - , Sentenza n. 37795 del 28/06/2019 Ud. (dep. 12/09/2019 ) Rv. 277087 - 02) Si impone pertanto l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così qualificata la condotta ascritta all'imputato dalla sentenza di primo grado, all'epoca della pronunzia di appello si era già estinto per intervenuta prescrizione. La dichiarazione di estinzione del reato non travolge le statuizioni civili che possono pertanto essere confermate. 2. Le censure in merito all'improcedibilità dell'azione penale per l'assenza di querela sono manifestamente infondate e generiche poiché la corte a pagina tre della sentenza ha affermato che la persona offesa nell'ambito della denunzia aveva espresso la volontà che si procedesse nei confronti dei responsabili, così manifestando quella intenzione sanzionatoria che è fondamentale per qualificare un atto come querelatorio. Il ricorrente reitera le censure senza confrontarsi con la motivazione suindicata che risulta corretta in punto di diritto e non contestata in punto di fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui all'articolo 393 codice penale è estinto per intervenuta prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso il 24-ottobre 2021 Il Consigliere estensore