CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2013
Cassazione n. 22066/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17184/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE n. 151/24/13depositata il 22/05/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 15 1 /24/13 depositata il 22/05/2013 , la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 240/09/07 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Distillerie) avverso l’avviso di pagamento concernente accise sugli alcoli relative all’anno 2001. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di pagamento è stato emesso a seguito di un ammanco di alcool conseguente ad un furto subito dalla società contribuente in data 07/05/2001 nel proprio deposito fiscale. 2.Avverso la sentenza di appello ADM proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.Distillerie resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che, con memoria del 07/03/2024, la società contribuente ha affermato di avere definito la lite ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225, con l’effettuazione del pagamento integrale di quanto richiesto. 2.Preso atto che la ricorrente ha comprovato di avere effettuato il pagamento integrale delle somme dovute, va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l’esti