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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 15147/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13084-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S. MARTA -E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze n. 690/22 depositata il 23/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] e la n.

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.13084/2023 Cron.

Rep.

Ud.30/01/2024 CC 398/2023 depositata il 10/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia -Sezione Distaccata di CATANIA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]', il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il tribunale di Ragusa deducendo: di aver presentato domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021/2023 presso l’I.C. [OSCURATO:PERSONA]E.

Ciaceri di Modica, per i profili di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; di aver fatto valere, con la domanda, i servizi prestati dall’anno scolastico 2003/2004 al 2020/2021 come assistente OSA e Asacom, alle dipendenze di diverse cooperative ma tutti all’interno di vari istituti scolastici di Modica ed in forza di precisa convenzione con l’[OSCURATO:PERSONA]; che l’Istituto scolastico convenuto non le aveva attribuito alcun punteggio per detti servizi, in quanto non resi alle dipendenze di una pubblica amministrazione; che l’operato dell’Amministrazione scolastica era illegittimo, essendo i servizi in questione sussumibili sotto la voce residuale “altro servizio” prevista dalle tabelle allegate al D.M. 50/2021; che, infatti, il concetto di “servizio” va inteso in senso ampio, ricomprendente qualsiasi tipo di servizio reso all’interno di scuole pubbliche, a fortiori ove -come in specie -finanziato con denaro pubblico ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici.

A fronte di tali premesse la ricorrente chiedeva riconoscersi il punteggio aggiuntivo per i servizi indicati in domanda ed il conseguente riposizionamento in graduatoria.

Il tribunale di Ragusa dichiarava di non aver giurisdizione rilevando che “relativamente alle graduatorie d'istituto, si individuano tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica, quali –segnatamente -il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (vds, per tutte: Cons.

Stato, sez.

VI, sentenze n. 7773 del 2012; n. 5795 del 2014; n. 953 del 2016).

Ne discende che la giurisdizione deve ritenersi spettante al Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, co. 4 d.lgs. 165/2001”.

Successivamente adito dalla Covato, il TAR siciliano declinava la giurisdizione dichiarando inammissibile il ricorso perché “la procedura in contestazione è priva dei connotati propri delle “procedure concorsuali”, dato che la fase di formazione e aggiornamento delle graduatorie del personale scolastico è caratterizzata dall’assenza alcuna valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori, risolvendosi invero nel semplice inserimento dell’interessato, che sia in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, restando esclusa ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali”. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso chiedendo alle Sezioni unite della Corte di cassazione di indicare il giudice munito della giurisdizione.

Si costituiva il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIR) per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato che concludeva per il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario (AGO), trattandosi di controversia avente ad oggetto l’attribuzione del punteggio spettante sulla base di disposizioni di rango primario e secondario, e quindi per il riconoscimento del diritto vantato. l’I.C. [OSCURATO:PERSONA]E.

Ciaceri di Modicanon si costituiva.

L’Ufficio della Procura Generale concludeva per il riconoscimento della giurisdizione in capo all’AGO. [OSCURATO:PERSONA] Deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Queste Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire in fattispecie sovrapponibile a quella in esame che “In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere” (Cass.

SU n. 9330/2023; Cass SU n. 9331/2023; Cass.

SU 17123/2019).

Il principio espresso, a cui si intende dare continuità, evidenzia il chiaro discrimine, in termini di giurisdizione, tra domanda diretta all’annullamento dell’atto amministrativo che costituisce la fonte regolativa della graduatoria in questione e la domanda volta all’accertamento del diritto all’inserimento nella predetta graduatoria con la corretta attribuzione di punteggi derivanti dalla applicazione di norme primarie.

In tale ultima ipotesi la controversia nasce perché è richiesta la diretta applicazione di disposizioni normative attributive di punteggi che consentono il corretto posizionamento in graduatoria.

La attuale ricorrente aveva adito il tribunale di Ragusa per far valere il servizio prestato, sia pur quale dipendente di diverse cooperative, all’interno di vari istituti scolastici di Modica ed in forza di precisa convenzione con l’[OSCURATO:PERSONA].

Oggetto della domanda azionata è dunque il riconoscimento della posizione soggettiva della lavoratrice attraverso la diretta applicazione dei criteri previsti da normativa primaria (tabelle allegate al D.M. 50/2021).

In tale contesto ed in applicazione dei principi richiamati deve pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario (tribunale di Ragusa) dinanzi al quale questa Corte rimette le parti anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte a Sezioni unite dichiara la giurisdizione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13084-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S. MARTA -E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze n. 690/22 depositata il 23/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] e la n. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.13084/2023 Cron. Rep. Ud.30/01/2024 CC 398/2023 depositata il 10/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia -Sezione Distaccata di CATANIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]', il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il tribunale di Ragusa deducendo: di aver presentato domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021/2023 presso l’I.C. [OSCURATO:PERSONA]E. Ciaceri di Modica, per i profili di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; di aver fatto valere, con la domanda, i servizi prestati dall’anno scolastico 2003/2004 al 2020/2021 come assistente OSA e Asacom, alle dipendenze di diverse cooperative ma tutti all’interno di vari istituti scolastici di Modica ed in forza di precisa convenzione con l’[OSCURATO:PERSONA]; che l’Istituto scolastico convenuto non le aveva attribuito alcun punteggio per detti servizi, in quanto non resi alle dipendenze di una pubblica amministrazione; che l’operato dell’Amministrazione scolastica era illegittimo, essendo i servizi in questione sussumibili sotto la voce residuale “altro servizio” prevista dalle tabelle allegate al D.M. 50/2021; che, infatti, il concetto di “servizio” va inteso in senso ampio, ricomprendente qualsiasi tipo di servizio reso all’interno di scuole pubbliche, a fortiori ove -come in specie -finanziato con denaro pubblico ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici. A fronte di tali premesse la ricorrente chiedeva riconoscersi il punteggio aggiuntivo per i servizi indicati in domanda ed il conseguente riposizionamento in graduatoria. Il tribunale di Ragusa dichiarava di non aver giurisdizione rilevando che “relativamente alle graduatorie d'istituto, si individuano tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica, quali –segnatamente -il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (vds, per tutte: Cons. Stato, sez. VI, sentenze n. 7773 del 2012; n. 5795 del 2014; n. 953 del 2016). Ne discende che la giurisdizione deve ritenersi spettante al Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, co. 4 d.lgs. 165/2001”. Successivamente adito dalla Covato, il TAR siciliano declinava la giurisdizione dichiarando inammissibile il ricorso perché “la procedura in contestazione è priva dei connotati propri delle “procedure concorsuali”, dato che la fase di formazione e aggiornamento delle graduatorie del personale scolastico è caratterizzata dall’assenza alcuna valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori, risolvendosi invero nel semplice inserimento dell’interessato, che sia in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, restando esclusa ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali”. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso chiedendo alle Sezioni unite della Corte di cassazione di indicare il giudice munito della giurisdizione. Si costituiva il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIR) per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato che concludeva per il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario (AGO), trattandosi di controversia avente ad oggetto l’attribuzione del punteggio spettante sulla base di disposizioni di rango primario e secondario, e quindi per il riconoscimento del diritto vantato. l’I.C. [OSCURATO:PERSONA]E. Ciaceri di Modicanon si costituiva. L’Ufficio della Procura Generale concludeva per il riconoscimento della giurisdizione in capo all’AGO. [OSCURATO:PERSONA] Deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. Queste Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire in fattispecie sovrapponibile a quella in esame che “In tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere” (Cass. SU n. 9330/2023; Cass SU n. 9331/2023; Cass. SU 17123/2019). Il principio espresso, a cui si intende dare continuità, evidenzia il chiaro discrimine, in termini di giurisdizione, tra domanda diretta all’annullamento dell’atto amministrativo che costituisce la fonte regolativa della graduatoria in questione e la domanda volta all’accertamento del diritto all’inserimento nella predetta graduatoria con la corretta attribuzione di punteggi derivanti dalla applicazione di norme primarie. In tale ultima ipotesi la controversia nasce perché è richiesta la diretta applicazione di disposizioni normative attributive di punteggi che consentono il corretto posizionamento in graduatoria. La attuale ricorrente aveva adito il tribunale di Ragusa per far valere il servizio prestato, sia pur quale dipendente di diverse cooperative, all’interno di vari istituti scolastici di Modica ed in forza di precisa convenzione con l’[OSCURATO:PERSONA]. Oggetto della domanda azionata è dunque il riconoscimento della posizione soggettiva della lavoratrice attraverso la diretta applicazione dei criteri previsti da normativa primaria (tabelle allegate al D.M. 50/2021). In tale contesto ed in applicazione dei principi richiamati deve pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario (tribunale di Ragusa) dinanzi al quale questa Corte rimette le parti anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte a Sezioni unite dichiara la giurisdizione del
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