CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01849/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via della Giuliana n. 101; -ricorrente - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legal e rappresentant e pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2187/2019 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 30.01.2020, N.R.G. 139/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito davanti al Tribunale di Monza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (di seguito MIUR) – [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, per l’accertamento del proprio diritto al trasferimento territoriale negli Ambiti della Regione Sicilia, in virtù della partecipazione alla fase B della mobilità straordinaria interprovinciale per l’anno scolastico 2016/2017 (art. 1, co. 108, L. 107/2013) in via prioritaria rispetto ad alcuni insegnanti in concreto trasferiti, sulla base di conciliazioni con essi intercorse, sebbene muniti di titolo inferiore perché rientranti nella successiva fase C; 2. la domanda è stata dapprima accoltadal Tribunale di Monza, con pronuncia poi riformatadalla Corte d’Appello della stessa sede; 3. la Corte territoriale riteneva che la ricorrente non avesse adempiuto al proprio onere di precisa indicazione delle disposizioni violate e del perché ella e non altri avesse sicuramente diritto al trasferimento presso gli ambiti territoriali rivendicati, rimarcando come le vicende del trasferimento degli altri docenti potessero essere le più varie e non strettamente correlate all’impugnata procedura di mobilità; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso del Ministero dell’Istruzione (già MIUR); 5. la ricorrente ha anche depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, nonché dell’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) e ciò sul presupposto che non spetti alla ricorrente, ma al Ministero, la prova del fatto che alla docente non spettasse il posto rivendicato, pur essen do stato poi lo stesso attribuito a docenti di fascia inferiore alla sua; 2. si deve preliminarmente richiamare il principio, recentemente sancito da questa S.C. e cui va data continuità, secondo il quale «in tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito” (Cass. 23 novembre 2011, n. 36356), richiamando anche ex art.118 disp. att. c.p.c. le motivazioni in quella sede più diffusamente addotte; 3. la necessità del litisconsorzio è resa altresì evidente dal fatto che, rispetto alla pretesa ai medesimi posti o all’annullamento di una medesima procedura, è evidente che unico debba essere il processo, rischiandosi altrimenti di far sovrapporre decisioni tra loro incompatibili e giuridicamente in contrasto, perché tali da attribuire più volte a persone diverse il medesimo bene della vita o a giudicare in modo tra loro difforme sulla validità o meno della medesima selezione; 4. nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di avere partecipato alla mobilità per gli Ambiti della Regione Sicilia, indicando come preferenza l’Ambito di Agrigento e che tuttavia il posto era stato attribuito ad altri docenti appartenenti alla successiva fase C; 5. ciò era del tutto sufficiente ad incardinare il giudizio, anche perché – lo si dice per prendere posizione sull’affermazione della Corte di merito secondo cui sarebbe mancata l’indicazione delle disposizioni violate – l’intero assetto normativo quale richiamato nella stessa sentenza di appello rende evidente che, sulla base del dato di fondo di cui all’art. 1, co. 108 d. lgs. 107/2015 è palese che i docenti di cui alle fasi A e B(nel caso della ricorrente, in quanto assunta prima dell’anno scolastico 2014/2015) avessero di regola precedenzasui docenti della fase C; 6. ogni altra questione attiene al merito, da svolgere nelle forme processualiintegre di cui si è sopra detto; 7. infatti il litisconsorzio non fu realizzato in primo grado e ciò comporta che l’esame della domanda giudiziale, erroneamente ritenuta dal giudice di appello formulata in modo incompleto, non può avere corso, sul piano istruttorio, se non previa costituzione del contraddittorio mancato; 8. tale profilo assorbe ogni questione anche sul riparto degli oneri probatori, evidentemente da risolvere anch’essa nel contraddittorio di tutte le parti interessate; 9. la (doverosa) rilevazione d’ufficio del difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell’art. 383, co. 3, e 354, co.1, c.p.c., la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado per l’impostazione su basi corrette del processo sulla pretesa esercitata, restando assorbito e qui non definito ogni diverso profilo agitato dal ricorso per cassazione; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Monza, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spes