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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1957

Cassazione n. 25935/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/12/1957 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 6/5/2021, la Corte di appello di Catania, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 20/2/2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania in data 23/4/2014 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di dieci giorni di reclusione e di 2.000,00 euro di multa, inflitta per il reato di cui all'art. 474-bis cod. pen., per avere posto in vendita sei borse con marchi contraffatti, con l'aggravante della recidiva reiterata nel quinquennio, quale fatto commesso a Cesarò, il 21/8/2011.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Mboup, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla richiesta conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e susseguente rateizzazione.

Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte abbia rigettato la richiesta osservando che le condizioni socio-economiche dell'imputato non deponevano per una prognosi favorevole all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

In realtà, tra i requisiti soggettivi previsti per la conversione, gli artt. 53 ss., legge 24 novembre 1981, n. 689, non contemplerebbero le condizioni socio-economiche dell'imputato, secondo quanto riconosciuto da Sez.

U, n. 24476 del 22/4/2010, Gagliardi, Rv. 247274-01, che sul punto richiamerebbe Corte Cost. n. 108 del 27 marzo 1987. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di cassazione, nell'annullare con rinvio la sentenza della Corte di appello di Catania in data 15/11/2018, aveva precisato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il Giudice di merito deve tenere conto dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen., specificando che la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione ai sensi dell'art. 58, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna prescrizione.

3. A tale indicazione si è attenuta la Corte territoriale in sede di rinvio, ritenendo non accoglibile la richiesta di conversione di Mboup alla luce degli indici predittivi contemplati dall'art. 133 cod. pen., avuto riguardo, in particolare, alla gravità della condotta dell'imputato, stante l'intensità del dolo, e ai precedenti penali: dall'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità ex art.650 cod. pen., alla ricettazione ex art. 648 cod. pen., dall'uso illecito di carte di credito ex art. 12, d.l. 3/5/1991, n. 143, alla ricettazione commessa in epoca anteriore e prossima al 30/3/2008 e al furto accertato il 14/1/2011.

Una serie di delitti contro il patrimonio, quelli ora riepilogati, che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere, in maniera niente affatto illogica, che l'imputato delinqua abitualmente per mantenersi e che, dunque, l'eventuale conversione potrebbe costituire finanche un incentivo alla commissione di nuovi delitti determinati da motivi di lucro.

Tale valutazione appare, pertanto, rispettosa delle regole di valutazione prognostica enunciate dall'art. 133 cod. pen. e richiamate dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689 (cfr. Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876-01); donde la manifesta infondatezza delle censure difensive articolate nell'unico motivo di doglianza.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/12/1957 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6/5/2021, la Corte di appello di Catania, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 20/2/2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania in data 23/4/2014 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di dieci giorni di reclusione e di 2.000,00 euro di multa, inflitta per il reato di cui all'art. 474-bis cod. pen., per avere posto in vendita sei borse con marchi contraffatti, con l'aggravante della recidiva reiterata nel quinquennio, quale fatto commesso a Cesarò, il 21/8/2011. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Mboup, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla richiesta conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e susseguente rateizzazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte abbia rigettato la richiesta osservando che le condizioni socio-economiche dell'imputato non deponevano per una prognosi favorevole all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. In realtà, tra i requisiti soggettivi previsti per la conversione, gli artt. 53 ss., legge 24 novembre 1981, n. 689, non contemplerebbero le condizioni socio-economiche dell'imputato, secondo quanto riconosciuto da Sez. U, n. 24476 del 22/4/2010, Gagliardi, Rv. 247274-01, che sul punto richiamerebbe Corte Cost. n. 108 del 27 marzo 1987. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte di cassazione, nell'annullare con rinvio la sentenza della Corte di appello di Catania in data 15/11/2018, aveva precisato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il Giudice di merito deve tenere conto dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen., specificando che la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione ai sensi dell'art. 58, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna prescrizione. 3. A tale indicazione si è attenuta la Corte territoriale in sede di rinvio, ritenendo non accoglibile la richiesta di conversione di Mboup alla luce degli indici predittivi contemplati dall'art. 133 cod. pen., avuto riguardo, in particolare, alla gravità della condotta dell'imputato, stante l'intensità del dolo, e ai precedenti penali: dall'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità ex art.650 cod. pen., alla ricettazione ex art. 648 cod. pen., dall'uso illecito di carte di credito ex art. 12, d.l. 3/5/1991, n. 143, alla ricettazione commessa in epoca anteriore e prossima al 30/3/2008 e al furto accertato il 14/1/2011. Una serie di delitti contro il patrimonio, quelli ora riepilogati, che hanno indotto la Corte territoriale a ritenere, in maniera niente affatto illogica, che l'imputato delinqua abitualmente per mantenersi e che, dunque, l'eventuale conversione potrebbe costituire finanche un incentivo alla commissione di nuovi delitti determinati da motivi di lucro. Tale valutazione appare, pertanto, rispettosa delle regole di valutazione prognostica enunciate dall'art. 133 cod. pen. e richiamate dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689 (cfr. Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876-01); donde la manifesta infondatezza delle censure difensive articolate nell'unico motivo di doglianza. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro
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