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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43413/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Teramo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza appellata, riconosciuta la continuazione tra tutti i reati contestati, rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 11.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90,per aver illegalmente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish per oltre 500 grammi e resistenza e lesioni nei confronti dei pubblici ufficiali ex art. 337 e 582 cod. pen. 2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo risulta apoditticamente sostenuto, senza alcuna articolazione che consenta di comprendere il vizio dedotto.La Corte di merito ha dato conto dell'accoglimento della richiesta di riconoscimentodel vincolo della continuazione in precedenza negato tra il delitto di cui al capo a) e quelli di cui ai capi b) e c), così applicando, in ragione dei criteri ex art. 133 cod. pen. una pena adeguata che si attesta sui minimi edittali, la cui individuata entità non è stata sottoposta a motivata ed articolata critica.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Teramo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza appellata, riconosciuta la continuazione tra tutti i reati contestati, rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 11.000 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90,per aver illegalmente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish per oltre 500 grammi e resistenza e lesioni nei confronti dei pubblici ufficiali ex art. 337 e 582 cod. pen. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso detta sentenza deducendo vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo risulta apoditticamente sostenuto, senza alcuna articolazione che consenta di comprendere il vizio dedotto.La Corte di merito ha dato conto dell'accoglimento della richiesta di riconoscimentodel vincolo della continuazione in precedenza negato tra il delitto di cui al capo a) e quelli di cui ai capi b) e c), così applicando, in ragione dei criteri ex art. 133 cod. pen. una pena adeguata che si attesta sui minimi edittali, la cui individuata entità non è stata sottoposta a motivata ed articolata critica. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43413/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris