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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 51523/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine (1) alla qualità di cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede della vetrina infranta per effetto della violenza del colpo inferto dal ricorrente, (2) alla lieve entità del danno patrimoniale provocato, (3) della particolare tenuità dell'offesa e (4) del rigetto della richiesta applicazione di sanzione sostitutiva della pena detentiva breve, sono manifestamente infondati in fatto e comunque meramente reiterativi di argomenti spesi con i motivi di gravame, cui la Corte territoriale ha corrisposto con logica e congruente motivazione, evidenziando in particolare che: 1) la vetrina dell'edicola danneggiata era esposta alla pubblica fede, giacché l'esercente si trova all'interno dell'edicola e non può quindi costantemente controllare la res oggetto di violenza (Sez. 6, n. 23282 del 17/3/2015, Rv. 263626); 2) il valore della vetrina infranta non è affatto irrisorio (200 euro), talché non può trattarsi né di danno di lieve entità, né di offesa di particolare tenuità; 3) la biografia criminale del ricorrente non consente di esprimere una prognosi favorevole sul futuro adempimento della sanzione sostitutiva richiesta. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine (1) alla qualità di cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede della vetrina infranta per effetto della violenza del colpo inferto dal ricorrente, (2) alla lieve entità del danno patrimoniale provocato, (3) della particolare tenuità dell'offesa e (4) del rigetto della richiesta applicazione di sanzione sostitutiva della pena detentiva breve, sono manifestamente infondati in fatto e comunque meramente reiterativi di argomenti spesi con i motivi di gravame, cui la Corte territoriale ha corrisposto con logica e congruente motivazione, evidenziando in particolare che: 1) la vetrina dell'edicola danneggiata era esposta alla pubblica fede, giacché l'esercente si trova all'interno dell'edicola e non può quindi costantemente controllare la res oggetto di violenza (Sez. 6, n. 23282 del 17/3/2015, Rv. 263626); 2) il valore della vetrina infranta non è affatto irrisorio (200 euro), talché non può trattarsi né di danno di lieve entità, né di offesa di particolare tenuità; 3) la biografia criminale del ricorrente non consente di esprimere una prognosi favorevole sul futuro adempimento della sanzione sostitutiva richiesta. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 51523/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris