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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00682/2023

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del Tribunale di Alessandria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Rilevato che ai ricorrenti con la sentenza impugnata è stata applicata, su richiesta, la pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e che con i (ì-2 ricorsi si contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto e il vizio della motivazione per non avere il giudice di merito riconosciuto la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/1990; Considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex plurimis: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01); Ritenuto che nel caso di specie i ricorsi sono inammissibili in quanto, oltre ad un'intrinseca genericità dei motivi, non prospettano un errore manifesto ma piuttosto sollecitano una rivalutazione delle condotte e degli elementi di fatto, che è preclusa in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del Tribunale di Alessandria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo OSSERVA Rilevato che ai ricorrenti con la sentenza impugnata è stata applicata, su richiesta, la pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e che con i (ì-2 ricorsi si contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto e il vizio della motivazione per non avere il giudice di merito riconosciuto la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/1990; Considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex plurimis: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01); Ritenuto che nel caso di specie i ricorsi sono inammissibili in quanto, oltre ad un'intrinseca genericità dei motivi, non prospettano un errore manifesto ma piuttosto sollecitano una rivalutazione delle condotte e degli elementi di fatto, che è preclusa in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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