CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06602/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano gli applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, 219, commi 1 e 2, n. 1 e 223, comma 2, n. 2, legge fa Il.; ritenuto che: - il ricorso - che assume la violazione di legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. (primo motivo) e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (secondo motivo) - è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti, atteso che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è previsto «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e, come esposto, la difesa - peraltro, in maniera del tutto assertiva - ha invece devoluto il difetto di prova dell'elemento soggettivo del reato; - e l'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso