CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 giugno 2016
Cassazione n. 32394/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21136-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 2408 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1619/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/06/2016 R.G.N. 2028/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 29.6.2016, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'INPS a corrispondere ad [OSCURATO:PERSONA] i ratei di pensione di vecchiaia anticipata maturati dall'1.1.2014, oltre accessori; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo di ricorso, l'INPS lamenta violazione dell'art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), per avere la Corte territoriale ritenuto che alla pensione di vecchiaia anticipata non dovesse applicarsi il regime di differimento previsto dalla norma cit., in dipendenza del quale l'odierna controricorrente avrebbe potuto avere accesso alla pensione solo in data 1°.1.2015; che il motivo è fondato, avendo questa Corte chiarito che il regime delle c.d. "finestre" previsto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche alla pensione di vecchiaia liquidata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, tanto desumendosi dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, estendendolo non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che «negli altri casi» maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia «alle età previste dagli specifici ordinamenti» (così Ca' ss. n. 29191 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 2382 del 2020 e, con riguardo al regime di differimento già disciplinato dall'art. 1, comma 5, I. n. 247/2007, Cass. n. 1931 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 7.7.2021. [OSCURATO:PERSONA]