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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 20112/2026

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galerappresentante pro tempore-intimata-avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 4009/2022 depositata il 19/10/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/05/2026 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8780/2023Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 20112/2026Data pubblicazione 16/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del sost.

Procuratore generale,dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;Udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte contribuente.La presente vicenda riguarda in credito di imposta vantato da [OSCURATO:SOCIETA] e trae origine dalla richiesta di rimborso relativa al periodod’imposta 1987 formulata in allora dalla incorporata [OSCURATO:SOCIETA], con ladichiarazione mod. 760/88.Veniva chiesto a rimborso il credito IRPEG di £.114.797.198.000 (paria €.59.287.804,90) come indicato al rigo 42 del quadro M della prefataesposizione dei redditi.In data 10 giugno 1992, la Banca ha utilizzato parte del credito, per£.20.919.266.000 (€.10.803.899,25) per assolvere al pagamentodell’imposta sostitutiva ex L. 413/1991, a seguito del quale il suddettocredito IRPEG si è ridotto a €.48.483.905,65.L’8 settembre 1993 la banca ha richiesto l’estinzione del creditoresiduo pari ad €.48.483.905,65 mediante assegnazione in titoli di Stato aisensi dell’art. 10 del D.L. n.16/1993 e successive modificazioni, nonchédel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992.Il 23 dicembre 1993 è stato notificato l’avviso di accertamento n.93/30439 con il quale l’Ufficio accertava per il medesimo anno 1987 unamaggior imposta Irpeg pari ad €.78.125.539,83 con il conseguentedisconoscimento del credito chiesto a rimborso per €.59.287.804,90.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il suddetto avviso di accertamento ed ilrelativo contenzioso si è concluso con la sentenza della Suprema Corte diCassazione n. 11455, depositata in data 30.5.2005, con la quale è statodisposto il totale annullamento degli atti impositivi.In pendenza di quel giudizio (e precisamente il 12 novembre 1998)erano stati rimborsati gli importi di €.45.846.887,57 a titolo di capitale ed€.32.322.055,29 a titolo di interessi, a seguito del quale il credito residuoNumero registro generale 8780/2023Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 20112/2026Data pubblicazione 16/06/2026Irpeg in linea capitale si è ridotto a €.2.637.018,08 cui devono essereaggiunti i relativi interessi.Non essendo ancora stata introdotta la immediata esecutività dellesentenze favorevoli al privato, la contribuente faceva affidamentosull’esecuzione del rimborso d’ufficio in base a quanto stabilito nell’art.2,comma 58 della legge n. 350/2003 il quale stabiliva chiaramente che: “Nelquadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e dirimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazionedelle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni deiredditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventualeprescrizione del diritto dei contribuenti”.Tuttavia, nell’inerzia dell’Ufficio fiscale, in data 28 maggio 2018, laBanca ha sollecitato la liquidazione del credito residuo al competenteUfficio Territoriale di Milano 1, ottenendo in tutta risposta in data 25agosto 2020, trascorsi due anni dal suddetto sollecito, la comunicazionecon la quale ha richiesto documentazione integrativa per procedere alrimborso.[OSCURATO:PERSONA] ritenendo tale richiesta dilatoria e illegittima, giacché aventead oggetto documentazione già in possesso dell’Amministrazione fiscale,ha esperito azione avanti il giudice di prossimità, non vedendo peròaccolte le proprie ragioni in entrambi i gradi di merito, donde spiccaricorso per cassazione, agitando due motivi, mentre è rimasta intimatal’Agenzia delle entrate.Il Pubblico Ministero, in persona del sost.

Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta sotto forma di memoria,concludendo per il rigetto del ricorso.In prossimità dall’udienza, la parte contribuente ha depositatomemoria ad illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Vengono proposi due motivi di ricorso.Numero registro generale 8780/2023Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 20112/2026Data pubblicazione 16/06/20261.1.

Con il primo motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2, comma 58 della L. n. 350 del 2003, dell’art.97 Cost. edell’art.10 della legge n.212/2000.

Natura precettiva della norma in casodi rimborsi d’ufficio.

Tutela del buon andamento della pubblicaamministrazione e dell’affidamento del contribuente, in parametroall’art.360, primo comma, n.3 c.p.c.; nel concreto la sentenza vienecensurata perché non ha considerato la natura precettiva dell’art.2,comma 58 della legge n.350/2003 in caso di rimborsi d’Ufficio per IRPEFed IRPEG su dichiarazioni relative a periodi d’imposta fino al 1997.1.2.

Con il secondo motivo si profila violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2, comma 58 della L. n. 350 del 2003 e degli articoli 2934, 2937 e2946 del codice civile, per la non rilevabilità della prescrizione in caso dirimborso d’ufficio, in parametro all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.:nello specifico la sentenza viene, altresì, censurata perché nonconsiderando la portata precettiva della norma, ne ha altresì ignorato lanatura derogatoria rispetto alle norme di carattere generale sullaprescrizione e sulla sua rilevabilità.

Queste, in caso di ricorrenze deipresupposti stabiliti dal citato articolo 2, devono infatti essere infattidisapplicate.2.

I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattaticongiuntamente.2.1 Si controverte di un credito di imposta risalente al 1987 e, inragione della ripresa a tassazione operata dall’Ufficio, consolidato solo indata 30 maggio 2005, in seguito alla pubblicazione della sentenza diquesta Corte n. 11455/2005 che ha annullato gli atti impositivi che loavevano assorbito, risultando così nella somma residua di €.2.637.018,08cui devono essere aggiunti i relativi interessi, un tanto al netto dellesomme già restituito dal Fisco alla Banca.Dal 30 maggio 2005, data di accertamento definitivo del credito, al 28maggio 2018 il credito non è stato sollecitato, né la prescrizione interrotta,Numero registro generale 8780/2023Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 20112/2026Data pubblicazione 16/06/2026confidando sulla portata precettiva di quanto stabilito nell’art.2, comma 58della legge n. 350/2003 il quale stabiliva chiaramente che: “Nel quadrodelle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e dirimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazionedelle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni deiredditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventualeprescrizione del diritto dei contribuenti”.Tale disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

E da quelladata è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennaleche non poteva essere fatta valere per i crediti Irpef ed Irpeg esposti finoal 30 giugno 1997.2.2.

Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12284 del 7maggio 2024, risolvendo la questione di diritto oggetto del presenteprocedimento, hanno chiarito che l'art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003,pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'obbligo di non far valere laprescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEFe IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; taleobbligo, la cui violazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, cessa, tuttavia,dopo un decennio, pari ad un nuovo periodo di prescrizione, decorrentedall'entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2004).Nel caso in esame, anche volendo ritenere che il termine diprescrizione del diritto al rimborso abbia ripreso a decorrere dalla data delpassaggio in giudicato della sentenza della Corte di cassazione n. 11455del 2005 - che ha confermato il diritto della ricorrente di ottenere ilrimborso -, tale termine non è stato interrotto dalla ricorrente per ilsuccessivo decennio e fino al 28 maggio 2018, data di presentazione dellasuccessiva richiesta di rimborso, sicché -al momento di quest’ultimarichiesta- il diritto al rimborso era estinto per decorso della prescrizionedecennale, che l’Agenzia ha legittimamente fatto valere.Numero registro generale 8780/2023Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 20112/2026Data pubblicazione 16/06/20262.3.

Peraltro, il profilo è stato successivamente affinato, precisandoche in tema di rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG, è manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58,della l. n. 350 del 2003 - nella parte in cui non estende anche alledichiarazioni presentate dopo il 30 giugno 1997 l'impossibilità di far valerela prescrizione da parte dell'amministrazione finanziaria -, dal momentoche, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 241 del 1997, i contribuenti nonerano più obbligati a chiedere il rimborso delle eccedenze delle imposteversate, ma potevano compensare le stesse con i loro debiti erariali (cfr.Cass.

T., n. 26122/2025).Pertanto, anche gli aspetti di coerenza costituzionale della norma sonostati sondati, ritenendo esclusa ogni diversa esegesi del dato normativo.2.4.

Per completezza argomentativa, nel caso in esame la fattispecie èdecisa in (solo apparente) difformità dall’arresto di questa Sezione n.13563/2024, depositata il 16.5.2024, richiamata anche nel corso delladiscussione orale, laddove è stato accolto il motivo della partecontribuente, affermando che l’art. 2, co. 58, della legge n. 350 del 2003ha natura precettiva, ma efficacia temporale limitata, non escludendo chesia legittimamente opponibile dall’Amministrazione la prescrizionematurata successivamente alla data di entrata in vigore della medesimanorma (cfr. §2.1. sentenza citata).

Occorre infatti rilevare che nellapresente controversia, nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrentenon ha mai allegato, neppure in sede di memoria, dopo l'intervento delleSU in materia, di avere notificato, nel decennio successivo a Cass. 11455del 2005, ulteriori atti interruttivi della prescrizione decennale che iniziavanuovamente a decorrere.

Donde l’invocato rinvio al giudice di meritoavverrebbe in spregio agli oneri di allegazione e di specificità che debbonoassistere il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 del codice di ritocivile.Numero registro generale 8780/2023Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 20112/2026Data pubblicazione 16/06/20263.

In definitiva, il ricorso è infondato e, previa correzione dellamotivazione in diritto ex art. 384 c.p.c. nei sensi sopra esposti, dev’essererigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attivitàdifensiva dell’Amministrazione finanziaria.La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 21 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMARCELLO M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
galerappresentante pro tempore-intimata-avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 4009/2022 depositata il 19/10/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/05/2026 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8780/2023Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 20112/2026Data pubblicazione 16/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale,dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;Udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte contribuente.La presente vicenda riguarda in credito di imposta vantato da [OSCURATO:SOCIETA] e trae origine dalla richiesta di rimborso relativa al periodod’imposta 1987 formulata in allora dalla incorporata [OSCURATO:SOCIETA], con ladichiarazione mod. 760/88.Veniva chiesto a rimborso il credito IRPEG di £.114.797.198.000 (paria €.59.287.804,90) come indicato al rigo 42 del quadro M della prefataesposizione dei redditi.In data 10 giugno 1992, la Banca ha utilizzato parte del credito, per£.20.919.266.000 (€.10.803.899,25) per assolvere al pagamentodell’imposta sostitutiva ex L. 413/1991, a seguito del quale il suddettocredito IRPEG si è ridotto a €.48.483.905,65.L’8 settembre 1993 la banca ha richiesto l’estinzione del creditoresiduo pari ad €.48.483.905,65 mediante assegnazione in titoli di Stato aisensi dell’art. 10 del D.L. n.16/1993 e successive modificazioni, nonchédel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992.Il 23 dicembre 1993 è stato notificato l’avviso di accertamento n.93/30439 con il quale l’Ufficio accertava per il medesimo anno 1987 unamaggior imposta Irpeg pari ad €.78.125.539,83 con il conseguentedisconoscimento del credito chiesto a rimborso per €.59.287.804,90.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il suddetto avviso di accertamento ed ilrelativo contenzioso si è concluso con la sentenza della Suprema Corte diCassazione n. 11455, depositata in data 30.5.2005, con la quale è statodisposto il totale annullamento degli atti impositivi.In pendenza di quel giudizio (e precisamente il 12 novembre 1998)erano stati rimborsati gli importi di €.45.846.887,57 a titolo di capitale ed€.32.322.055,29 a titolo di interessi, a seguito del quale il credito residuoNumero registro generale 8780/2023Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 20112/2026Data pubblicazione 16/06/2026Irpeg in linea capitale si è ridotto a €.2.637.018,08 cui devono essereaggiunti i relativi interessi.Non essendo ancora stata introdotta la immediata esecutività dellesentenze favorevoli al privato, la contribuente faceva affidamentosull’esecuzione del rimborso d’ufficio in base a quanto stabilito nell’art.2,comma 58 della legge n. 350/2003 il quale stabiliva chiaramente che: “Nelquadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e dirimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazionedelle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni deiredditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventualeprescrizione del diritto dei contribuenti”.Tuttavia, nell’inerzia dell’Ufficio fiscale, in data 28 maggio 2018, laBanca ha sollecitato la liquidazione del credito residuo al competenteUfficio Territoriale di Milano 1, ottenendo in tutta risposta in data 25agosto 2020, trascorsi due anni dal suddetto sollecito, la comunicazionecon la quale ha richiesto documentazione integrativa per procedere alrimborso.[OSCURATO:PERSONA] ritenendo tale richiesta dilatoria e illegittima, giacché aventead oggetto documentazione già in possesso dell’Amministrazione fiscale,ha esperito azione avanti il giudice di prossimità, non vedendo peròaccolte le proprie ragioni in entrambi i gradi di merito, donde spiccaricorso per cassazione, agitando due motivi, mentre è rimasta intimatal’Agenzia delle entrate.Il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta sotto forma di memoria,concludendo per il rigetto del ricorso.In prossimità dall’udienza, la parte contribuente ha depositatomemoria ad illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vengono proposi due motivi di ricorso.Numero registro generale 8780/2023Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 20112/2026Data pubblicazione 16/06/20261.1. Con il primo motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2, comma 58 della L. n. 350 del 2003, dell’art.97 Cost. edell’art.10 della legge n.212/2000. Natura precettiva della norma in casodi rimborsi d’ufficio. Tutela del buon andamento della pubblicaamministrazione e dell’affidamento del contribuente, in parametroall’art.360, primo comma, n.3 c.p.c.; nel concreto la sentenza vienecensurata perché non ha considerato la natura precettiva dell’art.2,comma 58 della legge n.350/2003 in caso di rimborsi d’Ufficio per IRPEFed IRPEG su dichiarazioni relative a periodi d’imposta fino al 1997.1.2. Con il secondo motivo si profila violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2, comma 58 della L. n. 350 del 2003 e degli articoli 2934, 2937 e2946 del codice civile, per la non rilevabilità della prescrizione in caso dirimborso d’ufficio, in parametro all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.:nello specifico la sentenza viene, altresì, censurata perché nonconsiderando la portata precettiva della norma, ne ha altresì ignorato lanatura derogatoria rispetto alle norme di carattere generale sullaprescrizione e sulla sua rilevabilità. Queste, in caso di ricorrenze deipresupposti stabiliti dal citato articolo 2, devono infatti essere infattidisapplicate.2. I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattaticongiuntamente.2.1 Si controverte di un credito di imposta risalente al 1987 e, inragione della ripresa a tassazione operata dall’Ufficio, consolidato solo indata 30 maggio 2005, in seguito alla pubblicazione della sentenza diquesta Corte n. 11455/2005 che ha annullato gli atti impositivi che loavevano assorbito, risultando così nella somma residua di €.2.637.018,08cui devono essere aggiunti i relativi interessi, un tanto al netto dellesomme già restituito dal Fisco alla Banca.Dal 30 maggio 2005, data di accertamento definitivo del credito, al 28maggio 2018 il credito non è stato sollecitato, né la prescrizione interrotta,Numero registro generale 8780/2023Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 20112/2026Data pubblicazione 16/06/2026confidando sulla portata precettiva di quanto stabilito nell’art.2, comma 58della legge n. 350/2003 il quale stabiliva chiaramente che: “Nel quadrodelle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e dirimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazionedelle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni deiredditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventualeprescrizione del diritto dei contribuenti”.Tale disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2004. E da quelladata è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennaleche non poteva essere fatta valere per i crediti Irpef ed Irpeg esposti finoal 30 giugno 1997.2.2. Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12284 del 7maggio 2024, risolvendo la questione di diritto oggetto del presenteprocedimento, hanno chiarito che l'art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003,pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'obbligo di non far valere laprescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEFe IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; taleobbligo, la cui violazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, cessa, tuttavia,dopo un decennio, pari ad un nuovo periodo di prescrizione, decorrentedall'entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2004).Nel caso in esame, anche volendo ritenere che il termine diprescrizione del diritto al rimborso abbia ripreso a decorrere dalla data delpassaggio in giudicato della sentenza della Corte di cassazione n. 11455del 2005 - che ha confermato il diritto della ricorrente di ottenere ilrimborso -, tale termine non è stato interrotto dalla ricorrente per ilsuccessivo decennio e fino al 28 maggio 2018, data di presentazione dellasuccessiva richiesta di rimborso, sicché -al momento di quest’ultimarichiesta- il diritto al rimborso era estinto per decorso della prescrizionedecennale, che l’Agenzia ha legittimamente fatto valere.Numero registro generale 8780/2023Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 20112/2026Data pubblicazione 16/06/20262.3. Peraltro, il profilo è stato successivamente affinato, precisandoche in tema di rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG, è manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58,della l. n. 350 del 2003 - nella parte in cui non estende anche alledichiarazioni presentate dopo il 30 giugno 1997 l'impossibilità di far valerela prescrizione da parte dell'amministrazione finanziaria -, dal momentoche, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 241 del 1997, i contribuenti nonerano più obbligati a chiedere il rimborso delle eccedenze delle imposteversate, ma potevano compensare le stesse con i loro debiti erariali (cfr.Cass. T., n. 26122/2025).Pertanto, anche gli aspetti di coerenza costituzionale della norma sonostati sondati, ritenendo esclusa ogni diversa esegesi del dato normativo.2.4. Per completezza argomentativa, nel caso in esame la fattispecie èdecisa in (solo apparente) difformità dall’arresto di questa Sezione n.13563/2024, depositata il 16.5.2024, richiamata anche nel corso delladiscussione orale, laddove è stato accolto il motivo della partecontribuente, affermando che l’art. 2, co. 58, della legge n. 350 del 2003ha natura precettiva, ma efficacia temporale limitata, non escludendo chesia legittimamente opponibile dall’Amministrazione la prescrizionematurata successivamente alla data di entrata in vigore della medesimanorma (cfr. §2.1. sentenza citata). Occorre infatti rilevare che nellapresente controversia, nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrentenon ha mai allegato, neppure in sede di memoria, dopo l'intervento delleSU in materia, di avere notificato, nel decennio successivo a Cass. 11455del 2005, ulteriori atti interruttivi della prescrizione decennale che iniziavanuovamente a decorrere. Donde l’invocato rinvio al giudice di meritoavverrebbe in spregio agli oneri di allegazione e di specificità che debbonoassistere il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 del codice di ritocivile.Numero registro generale 8780/2023Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 20112/2026Data pubblicazione 16/06/20263. In definitiva, il ricorso è infondato e, previa correzione dellamotivazione in diritto ex art. 384 c.p.c. nei sensi sopra esposti, dev’essererigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attivitàdifensiva dell’Amministrazione finanziaria.La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 21 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMARCELLO M. [OSCURATO:PERSONA]
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