CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 19240/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuta la manifesta infondatezza dei motivi con i quali si deduce l'insussistenza della condotta di resistenza e, in ogni caso, la configurabilità della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen.; ritenuto che la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti insuscettibile di esame in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore cella Cassa delle w-nmende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente