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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 21712/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9893/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUTTE' ELISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], N. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1249/2018depositata il 2 8 /0 9 /201 8 R.G.N. 343/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Pavia con la quale era stata accolta la domanda dei lavoratori in epigrafe volta al conseguimento del diritto a percepire dalla “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].” (già “IstitutoClinico [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) il “super minimo fisso” previsto nell’accordo sindacale aziendale del 22 maggio 2000, con decorrenza dal mese di ottobre del 2014, a partire dal quale il datore di lavoro non aveva più corrisposto l’emolumento per effetto dell’avvenuto recesso dal predetto accordo in data 30 giugno 2014; a supporto della decisione il giudice di appello ha tra l’altro evidenziato: «La Corte è chiamata ad interpretare la clausola del verbale di accordo 2/5/2000, la quale prevede che “A decorrere dall’1.1.2000 a tutti gli infermieri professionali e generici, ai tecnici di radiologia, ai fisioterapisti e tecnici di laboratorio sarà riconosciuto un super minimo fisso mensile di lire trecentomila precisando che il menzionato superminimo assorbirà l’attuale indennità di reparto di lire duecentomila e sarà parte integrante della retribuzione mensile”. (…).

Orbene, nel caso di specie risulta dirimente la scelta di una precisa terminologia da parte dei contraenti, i quali hanno qualificato l’emolumento riconosciuto ai lavoratori come “superminimo”: il termine, com’è noto, individua una specifica voce della retribuzione che si aggiunge alla retribuzione tabellare corrisposta al dipendente; al contempo le parti hanno specificato che il medesimo “sarà parte integrante della retribuzione mensile”.

Al fine di attribuire un significato a questa precisazione che non sia una mera tautologia, deve concludersi che fosse intenzione dei contraenti dare definitività al riconoscimento del superminimo, rendendolo parte integrante della retribuzione di ogni singolo lavoratore e come tale non riducibile unilateralmente dal datore di lavoro»; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, affidato a sette motivi, illustrati con memoria; i lavoratori indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso; ilP.G. non ha formulato richiest e ; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

Considerato che: con il primo motivo, la società ricorrente - denunciando violazione degli artt. 12 disp. prel. e 1372 c.c., sotto il profilo del c.d. principio di “temporaneità delle obbligazioni”, con riferimento agli artt. 1322 c.c. e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- si duole che il giudice del gravame non abbia applicato il principio secondo cui spetta a ciascuna delle parti del contratto collettivo privo di termine finale la facoltà di farne cessare unilateralmente l’efficacia, anche in mancanza di una espressa previsione legale, sicché la caducazione del predetto contratto rende insuscettibili di conservazione le relative disposizioni - anche se attinenti a prestazioni retributive -secondo il criterio del trattamento più favorevole; con il secondo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2069 c.c., 2077 c.c. e 2103 c.c., sotto il profilo del cd. principio della “irriducibilità della retribuzione”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice non abbia considerato che il principio in questione vale solo ed esclusivamente quando un trattamento retributivo/economico entra a far parte del contratto individuale di lavoro e non anche, invece, quando deriva dall’applicazione di previsioni del c.c.n.l. o di un accordo collettivo aziendale, quali fonti eteronome del contratto di lavoro, sicché , nel caso specifico, “la natura retributiva della prestazione non ne implicava la sua irriducibilità, dal momento che la stessa era prevista esclusivamente da una fonte collettiva aziendale”; con il terzo motivo - denu nciando nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.- si duole che la Corte territoriale si sia spinta, nell’interpretare l’accordo collettivo, ben oltre il dato testuale dello stesso, in assenza di ogni razionale e concreto presupposto fattuale, logico e giuridico, così emettendouna motivazione tautologica ed apodittica; con il quarto motivo - denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.- lamenta che la predetta Corte - nell’affermare che « l’Istituto ha dimostrato di essere consapevole della necessità del consenso del lavoratore per una modifica della retribuzione, richiedendo che il nuovo accordo del 2014 (sostitutivo di quello del 2000) venisse accettato individualmente dai singoli lavoratori interessati» - abbia formulato affermazioni apodittiche e imperscrutabili, “in quanto, da un lato, non danno atto delle previsioni di cui all’accordo sostitutivo stipulato il 27 novembre 2014 e, dall’altro, non argomentano per quale motivo esso non potesse essere opponibile ai lavoratori interessati”; con il quinto motivo - denunciando omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.(sussistenza di cd.

“travisamento della prova”) -si duole che il giudice del gravame, nel ritenere che la società avrebbe richiesto che l’accordo da ultimo richiamato venisse accettato ind ividualmente dai lavoratori interessati, abbia omesso la valutazione di una informazione probatoria inerente ad un punto decisivo della controversia, poiché con l’accordo in questione era stata riconosciuta e confermata la cessazione, per disdetta/recesso, dell’accordo del 2000, e, “fermo quanto precede”, le parti avevano inteso comunque prevedere - incondizionatamente -la possibilità di dirimere, a livello individuale, le controversie insorte ed “insorgende” con i singoli lavoratori, sottoscrivendo uno specifico verbale di conciliazione; con il sesto motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia fatto errata applicazione del criterio di interpretazione letterale, “partendo dalle parole utilizzate dalle Parti contrattual-collettive, ma facendone una indebita e illegittima interpretazione estensiva”, in quanto il citato accordo del 2000 “non dice (…) che il superminimo sarebbe stato attribuito quale definitivo beneficio individuale da considerarsi incorporato ai contratti dei singoli lavoratori interessati”, mentre quello del 2014 aveva previsto la possibilità di ricorrere a conciliazioni individuali con singoli lavoratori interessati, ma non quale condizione di validità della clausola con la quale si confermava la cessazione, per disdetta/recesso, dell’accordo del 2000; con il settimo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione del principio generale dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - evidenzia (in linea gradata , nel caso di mancato accoglimento dei precedenti mezzi di ricorso)che la sussistenza dell’accordo del 2014 costituiva circostanza idonea a sanare definitivamente ogni ipotetica illegittimità del recesso unilaterale da parte del datore di lavoro, essendo l’accordo in questione vincolante per tutti i lavoratori, essendo stato stipulato, per parte sindacale, dalla CGIL, sigla maggioritaria all’epoca di stipulazione dell’accordo; sicché la sentenza impugnata non poteva negare che l’accordo in questione, sostitutivo di quello del 2000, esplicasse esternamente i propri effetti sui contratti individuali dei lavoratori, “così implicando la definitiva caducazione del superminimo previsto dall’Accordo caducato”.

Ritenuto che: va in primo luogo dichiarata cessata la materia del contendere tra la ricorrente ed i lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], essendo stato depositato atto di conciliazione intervenuto tra questi ultimi e la società, sottoscritto davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di conciliazione di Pavia nelle date 14 e 21 gennaio 2021, con richiesta di compensazione delle spese; i primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono da disattendere, poiché della sentenza impugnata non colgono il nucleo essenziale della “ratio decidendi”, che non risulta incentrata sulla illegittimità della disdetta unilaterale dell’accordo del 2000, né sull’automatica incorporazione delle clausole del contratto collettivo in quello individuale, bensì su una determinata- nonché plausibile, per come si vedrà - interpretazione dell’accordo, nel senso di una pattuita irriducibilità, ad opera delle parti collettive, della posta monetaria, ritenuta parte della retribuzione di ogni singolo lavoratore, e, quindi, per tale ragione, non revocabile unilateralmente dall’azienda; il terzo motivo e la prima parte del sesto sono altresì da disattendere; premessi i limit i del sindacato di legittimità in tema di interpretazione del contratto aziendale (cfr. Cass. 4/02/2010, n. 2625), va rilevato che il giudice del gravame ha adottato - con motivazione che soddisfa, in punto di adeguatezza,i requisiti di legge -una interpretazione plausibile, ancorata, tra l’altro, all’espressione letterale“sarà parte integrante della retribuzione mensile”, la quale è stata ritenuta logica espressione di un intendimento delle parti contrattuali di rendere la posta monetaria definitiva ed intangibile , in quanto divenuta parte della retribuzione di ogni singolo lavoratore (con una sorta, quindi, dieffetto di incorporazione - non automatico, ma per volere, appunto, delle parti stesse - della disposizione collettiva nel contratto individuale); il quarto motivo è altresì da disattendere, poiché la parte della motivazione censurata è correlata alla parte precedente, in cui è affermata la irriducibilità della retribuzione- onde intangibile anche ad opera di convenzione tra le parti contrattuali - , per come già evidenziatodalla sentenza di primo grado sul punto richiamata (si legge: «Accordo che, come correttamente deciso dal Tribunale, non può incidere sul diritto alla prestazione sussistente in capo ai lavoratori») e riportata in ricorso (cfr. il seguente passo: «In particolare l’art. 2103 c.c. … prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni di assunzione o comunque a mansioni almeno equivalenti, senza alcuna diminuzione della retribuzione con nullità di ogni patto contrario … stante il divieto di patto contrario previsto dall’art. 2103 c.c. ultimo comma, il superminimo in questione può essere escluso soltanto a seguito di un nuovo accordo e previa acquisizione del consenso dei lavoratori interessati in sede protetta in conformità al disposto di cui all’art. 2113 c.c.»); la motivazione, pertanto, non presenta anomalie che la pongano al di sotto del limite del “minimo costituzionale” censurabile in sede di legittimità (cfr. Sez.U, 7/04/2014 , n. 8053 ) ; ne consegue che va disatteso anche il quinto motivo e la residua parte del sesto, non sussistendo il denunciato travisamento della prova,poiché il consenso del lavoratore è stato ritenuto necessario dal giudice del gravame- sulla base di quanto stabilito n ell’accordo del 2014 - per la modifica della retribuzione, attes a la precedente pattuizione sulla irriducibilità e la sua valenza , non rimovibile mediante semplice accordo sindacale;diventa così irrilevante che la conciliazione individuale non fosse condizione di validità della clausola con la quale si confermava la cessazione, per disdetta/recesso, dell’accordo del 2000, poiché detta cessazione non poteva comunque condurre alla soppressione (o riduzione) del superminimo fisso mensile; l’affermata inidoneità dell’accordo sopra menzionato a far venir meno i caratteri di definitività ed intangibilità del s uperminimo induce, infine, al rigetto anche dell’ultimo motivo di ricorso; le spese del presente giudizio tra la società e i controricorrenti (esclusi coloro che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto.

PQM dichiara cessata la materia del contendere tra la società ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] anche in ordine alle spese del giudizio; rigetta il ricorso nei confronti degli altri controricorrenti e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 10.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9893/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BUTTE' ELISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], N. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1249/2018depositata il 2 8 /0 9 /201 8 R.G.N. 343/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Pavia con la quale era stata accolta la domanda dei lavoratori in epigrafe volta al conseguimento del diritto a percepire dalla “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].” (già “IstitutoClinico [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) il “super minimo fisso” previsto nell’accordo sindacale aziendale del 22 maggio 2000, con decorrenza dal mese di ottobre del 2014, a partire dal quale il datore di lavoro non aveva più corrisposto l’emolumento per effetto dell’avvenuto recesso dal predetto accordo in data 30 giugno 2014; a supporto della decisione il giudice di appello ha tra l’altro evidenziato: «La Corte è chiamata ad interpretare la clausola del verbale di accordo 2/5/2000, la quale prevede che “A decorrere dall’1.1.2000 a tutti gli infermieri professionali e generici, ai tecnici di radiologia, ai fisioterapisti e tecnici di laboratorio sarà riconosciuto un super minimo fisso mensile di lire trecentomila precisando che il menzionato superminimo assorbirà l’attuale indennità di reparto di lire duecentomila e sarà parte integrante della retribuzione mensile”. (…). Orbene, nel caso di specie risulta dirimente la scelta di una precisa terminologia da parte dei contraenti, i quali hanno qualificato l’emolumento riconosciuto ai lavoratori come “superminimo”: il termine, com’è noto, individua una specifica voce della retribuzione che si aggiunge alla retribuzione tabellare corrisposta al dipendente; al contempo le parti hanno specificato che il medesimo “sarà parte integrante della retribuzione mensile”. Al fine di attribuire un significato a questa precisazione che non sia una mera tautologia, deve concludersi che fosse intenzione dei contraenti dare definitività al riconoscimento del superminimo, rendendolo parte integrante della retribuzione di ogni singolo lavoratore e come tale non riducibile unilateralmente dal datore di lavoro»; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, affidato a sette motivi, illustrati con memoria; i lavoratori indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso; ilP.G. non ha formulato richiest e ; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo, la società ricorrente - denunciando violazione degli artt. 12 disp. prel. e 1372 c.c., sotto il profilo del c.d. principio di “temporaneità delle obbligazioni”, con riferimento agli artt. 1322 c.c. e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.- si duole che il giudice del gravame non abbia applicato il principio secondo cui spetta a ciascuna delle parti del contratto collettivo privo di termine finale la facoltà di farne cessare unilateralmente l’efficacia, anche in mancanza di una espressa previsione legale, sicché la caducazione del predetto contratto rende insuscettibili di conservazione le relative disposizioni - anche se attinenti a prestazioni retributive -secondo il criterio del trattamento più favorevole; con il secondo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2069 c.c., 2077 c.c. e 2103 c.c., sotto il profilo del cd. principio della “irriducibilità della retribuzione”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice non abbia considerato che il principio in questione vale solo ed esclusivamente quando un trattamento retributivo/economico entra a far parte del contratto individuale di lavoro e non anche, invece, quando deriva dall’applicazione di previsioni del c.c.n.l. o di un accordo collettivo aziendale, quali fonti eteronome del contratto di lavoro, sicché , nel caso specifico, “la natura retributiva della prestazione non ne implicava la sua irriducibilità, dal momento che la stessa era prevista esclusivamente da una fonte collettiva aziendale”; con il terzo motivo - denu nciando nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.- si duole che la Corte territoriale si sia spinta, nell’interpretare l’accordo collettivo, ben oltre il dato testuale dello stesso, in assenza di ogni razionale e concreto presupposto fattuale, logico e giuridico, così emettendouna motivazione tautologica ed apodittica; con il quarto motivo - denunciando nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.- lamenta che la predetta Corte - nell’affermare che « l’Istituto ha dimostrato di essere consapevole della necessità del consenso del lavoratore per una modifica della retribuzione, richiedendo che il nuovo accordo del 2014 (sostitutivo di quello del 2000) venisse accettato individualmente dai singoli lavoratori interessati» - abbia formulato affermazioni apodittiche e imperscrutabili, “in quanto, da un lato, non danno atto delle previsioni di cui all’accordo sostitutivo stipulato il 27 novembre 2014 e, dall’altro, non argomentano per quale motivo esso non potesse essere opponibile ai lavoratori interessati”; con il quinto motivo - denunciando omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.(sussistenza di cd. “travisamento della prova”) -si duole che il giudice del gravame, nel ritenere che la società avrebbe richiesto che l’accordo da ultimo richiamato venisse accettato ind ividualmente dai lavoratori interessati, abbia omesso la valutazione di una informazione probatoria inerente ad un punto decisivo della controversia, poiché con l’accordo in questione era stata riconosciuta e confermata la cessazione, per disdetta/recesso, dell’accordo del 2000, e, “fermo quanto precede”, le parti avevano inteso comunque prevedere - incondizionatamente -la possibilità di dirimere, a livello individuale, le controversie insorte ed “insorgende” con i singoli lavoratori, sottoscrivendo uno specifico verbale di conciliazione; con il sesto motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia fatto errata applicazione del criterio di interpretazione letterale, “partendo dalle parole utilizzate dalle Parti contrattual-collettive, ma facendone una indebita e illegittima interpretazione estensiva”, in quanto il citato accordo del 2000 “non dice (…) che il superminimo sarebbe stato attribuito quale definitivo beneficio individuale da considerarsi incorporato ai contratti dei singoli lavoratori interessati”, mentre quello del 2014 aveva previsto la possibilità di ricorrere a conciliazioni individuali con singoli lavoratori interessati, ma non quale condizione di validità della clausola con la quale si confermava la cessazione, per disdetta/recesso, dell’accordo del 2000; con il settimo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione del principio generale dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - evidenzia (in linea gradata , nel caso di mancato accoglimento dei precedenti mezzi di ricorso)che la sussistenza dell’accordo del 2014 costituiva circostanza idonea a sanare definitivamente ogni ipotetica illegittimità del recesso unilaterale da parte del datore di lavoro, essendo l’accordo in questione vincolante per tutti i lavoratori, essendo stato stipulato, per parte sindacale, dalla CGIL, sigla maggioritaria all’epoca di stipulazione dell’accordo; sicché la sentenza impugnata non poteva negare che l’accordo in questione, sostitutivo di quello del 2000, esplicasse esternamente i propri effetti sui contratti individuali dei lavoratori, “così implicando la definitiva caducazione del superminimo previsto dall’Accordo caducato”. Ritenuto che: va in primo luogo dichiarata cessata la materia del contendere tra la ricorrente ed i lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], essendo stato depositato atto di conciliazione intervenuto tra questi ultimi e la società, sottoscritto davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di conciliazione di Pavia nelle date 14 e 21 gennaio 2021, con richiesta di compensazione delle spese; i primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono da disattendere, poiché della sentenza impugnata non colgono il nucleo essenziale della “ratio decidendi”, che non risulta incentrata sulla illegittimità della disdetta unilaterale dell’accordo del 2000, né sull’automatica incorporazione delle clausole del contratto collettivo in quello individuale, bensì su una determinata- nonché plausibile, per come si vedrà - interpretazione dell’accordo, nel senso di una pattuita irriducibilità, ad opera delle parti collettive, della posta monetaria, ritenuta parte della retribuzione di ogni singolo lavoratore, e, quindi, per tale ragione, non revocabile unilateralmente dall’azienda; il terzo motivo e la prima parte del sesto sono altresì da disattendere; premessi i limit i del sindacato di legittimità in tema di interpretazione del contratto aziendale (cfr. Cass. 4/02/2010, n. 2625), va rilevato che il giudice del gravame ha adottato - con motivazione che soddisfa, in punto di adeguatezza,i requisiti di legge -una interpretazione plausibile, ancorata, tra l’altro, all’espressione letterale“sarà parte integrante della retribuzione mensile”, la quale è stata ritenuta logica espressione di un intendimento delle parti contrattuali di rendere la posta monetaria definitiva ed intangibile , in quanto divenuta parte della retribuzione di ogni singolo lavoratore (con una sorta, quindi, dieffetto di incorporazione - non automatico, ma per volere, appunto, delle parti stesse - della disposizione collettiva nel contratto individuale); il quarto motivo è altresì da disattendere, poiché la parte della motivazione censurata è correlata alla parte precedente, in cui è affermata la irriducibilità della retribuzione- onde intangibile anche ad opera di convenzione tra le parti contrattuali - , per come già evidenziatodalla sentenza di primo grado sul punto richiamata (si legge: «Accordo che, come correttamente deciso dal Tribunale, non può incidere sul diritto alla prestazione sussistente in capo ai lavoratori») e riportata in ricorso (cfr. il seguente passo: «In particolare l’art. 2103 c.c. … prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni di assunzione o comunque a mansioni almeno equivalenti, senza alcuna diminuzione della retribuzione con nullità di ogni patto contrario … stante il divieto di patto contrario previsto dall’art. 2103 c.c. ultimo comma, il superminimo in questione può essere escluso soltanto a seguito di un nuovo accordo e previa acquisizione del consenso dei lavoratori interessati in sede protetta in conformità al disposto di cui all’art. 2113 c.c.»); la motivazione, pertanto, non presenta anomalie che la pongano al di sotto del limite del “minimo costituzionale” censurabile in sede di legittimità (cfr. Sez.U, 7/04/2014 , n. 8053 ) ; ne consegue che va disatteso anche il quinto motivo e la residua parte del sesto, non sussistendo il denunciato travisamento della prova,poiché il consenso del lavoratore è stato ritenuto necessario dal giudice del gravame- sulla base di quanto stabilito n ell’accordo del 2014 - per la modifica della retribuzione, attes a la precedente pattuizione sulla irriducibilità e la sua valenza , non rimovibile mediante semplice accordo sindacale;diventa così irrilevante che la conciliazione individuale non fosse condizione di validità della clausola con la quale si confermava la cessazione, per disdetta/recesso, dell’accordo del 2000, poiché detta cessazione non poteva comunque condurre alla soppressione (o riduzione) del superminimo fisso mensile; l’affermata inidoneità dell’accordo sopra menzionato a far venir meno i caratteri di definitività ed intangibilità del s uperminimo induce, infine, al rigetto anche dell’ultimo motivo di ricorso; le spese del presente giudizio tra la società e i controricorrenti (esclusi coloro che hanno sottoscritto i verbali di conciliazione), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara cessata la materia del contendere tra la società ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] anche in ordine alle spese del giudizio; rigetta il ricorso nei confronti degli altri controricorrenti e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 10.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par
Sentenza Cassazione n. 21712/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris