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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2023

Cassazione n. 40982/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore • [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 495 cod. pen. [capo c)] e 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 [capo d)], fatti commessi in Terni il 24 aprile 2018, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 25 ottobre 2022, di conferma della condanna inflittagli.

2. Affida l'impugnativa a due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 495 cod. pen. e 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione: il ricorrente sarebbe stato condannato per il delitto di false dichiarazioni a pubblico ufficiale senza che fosse stata raggiunta la prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Infatti, sarebbe congetturale il ragionamento sotteso al relativo giudizio, posto che: sarebbe priva di qualsivoglia valenza scientifica l'asserzione del giudice censurato secondo la quale «chi non sa scrivere in una lingua non sa neanche scrivere i numeri o il nome di un paese in quella lingua»; il ricorrente, già più volte identificato dall'ufficiale di polizia giudiziaria autore del controllo da cui era scaturita la notizia del reato in esame, non avrebbe avuto alcun interesse a dissimulare la propria identità proprio con costui; assai più verosimile sarebbe la prospettazione difensiva, ossia che il deducente, di madre lingua araba, nel tentativo di riprodurre in caratteri latini la fonetica del proprio nome, sarebbe incorso in un errore di trascrizione. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e 192 e 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione: i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere integrato il reato di violazione del foglio di via obbligatorio, il relativo proydimento essendo illegittimo.

Infatti, era stato intimato -2; al ricorrente di far rifente in un Comune - quello di Urbino - in cui egli non aveva mai avuto né la residenza né la dimora, come dimostrato tramite le allegazioni documentali prodotte in udienza (segnatamente, l'annotazione redatta dal personale del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] di Urbino in data 21 novembre 2017, attestante che l'intimato non era iscritto nell'elenco dei residenti del Comune di Urbino e che la via, indicata come luogo di ubicazione della sua dimora, non era neppure esistente in quello stesso Comune).

Donde, emersa l'illegittimità sostanziale del provvedimento, emesso senza che l'autorità di [OSCURATO:PERSONA] si fosse fatta carico di verificare quale fosse il comune di effettiva residenza del ricorrente, lo si sarebbe dovuto assolvere per insussistenza del fatto.

2. Con requisitoria scritta in data 15 luglio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Con memoria in data 20 luglio 2023 il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, ma la sentenza impugnata deve essere in parte annullata per le ragioni di seguito indicate.

1. Il primo motivo sfugge alla possibilità di sindacato di questa Corte.

La Corte territoriale ha escluso che la condotta tenuta dal ricorrente, consistita nell'avere indicato un nome ed un cognome non corrispondenti a quelli reali, compilando di suo pugno il "Modello di identificazione per stranieri sedicenti", non fosse assistita dall'elemento soggettivo (il dolo generico) necessario ad integrare il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., evidenziando come il dichiarante non avesse affatto fatto presente, agli agenti di pubblica sicurezza che lo avevano invitato a rendere le proprie generalità per iscritto, di non essere in grado di comprendere e scrivere la lingua italiana; del resto tale sua capacità era comprovata sia dalla sua pluriennale permanenza in Italia, sia dalla circostanza che avesse correttamente scritto la sua data di nascita e il paese di provenienza.

Ciò posto, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280992; Sez. 2, n. 40807 del 06/10/2005, Rv. 232593), è evidente che le censure difensive di cui al motivo in disamina non hanno pregio, perché si risolvono nel tentativo di offrire un'interpretazione alternativa dei risultati della prova rispetto a quella, non innplausibile sul piano logico, espressa dai giudici di merito di entrambi i gradi nelle loro conformi decisioni.2.

Il secondo motivo è infondato.

2.1. La motivazione della sentenza impugnata dà conto di come il foglio di via emesso nei confronti del ricorrente dal Questore di Terni in data 4 settembre 2017 fosse corredato dalla duplice intimazione di fare rientro nel comune di residenza, indicato dal destinatario del provvedimento in Urbino, e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, ossia in Terni.

Dunque, essendo state rispettate le condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, ossia le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento (Sez. 1, n. 24163 del 11/03/2022, Rv. 283403; Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, Rv. 282851), la fattispecie accertata appare conforme alla fattispecie tipica delineata dall'art. 76, connma 3, d.lgs. n. 159/2011.

2.2. Occorre, tuttavia, dare atto che, in seno alla giurisprudenza amministrativa, si è pure affermato che ove non risulti che il destinatario del foglio di via obbligatorio si trovi fuori dal luogo di sua residenza, pur questa intesa come luogo di dimora abituale - come nel caso di specie, in cui l'espletannento dell'attività istruttoria da parte del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] di Urbino (i cui risultati sono compendiati dell'annotazione di servizio redatta in data 21 novembre 2017) ha permesso di accertare che [OSCURATO:PERSONA] non solo non era mai stato residente nel Comune di Urbino, ma anche che non vi aveva potuto fissare la propria dimora, perché la Via del Lavaggio n. 21 (ove la dimora si sarebbe dovuta trovare) era in quel comune inesistente -, il foglio di via obbligatorio è illegittimo, perché assunto sulla base di un erroneo elemento di fatto.

Donde, il reato non potrebbe ritenersi integrato in quanto il provvedimento non sarebbe corredato da efficace ordine di rimpatrio quale sua condizione imprescindibile.

2.3. La riscontrata non manifesta infondatezza del motivo impone, allora, alla Corte il rilievo officioso dell'intervenuta estinzione della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 [capo d)], essendone maturata la prescrizione il 24 aprile 2023.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, di cui al capo d) della rubrica, perché estinta per intervenuta prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena, pari a mesi quattro di reclusione.

Nel resto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo d) perchè il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore • [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 495 cod. pen. [capo c)] e 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 [capo d)], fatti commessi in Terni il 24 aprile 2018, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 25 ottobre 2022, di conferma della condanna inflittagli. 2. Affida l'impugnativa a due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 495 cod. pen. e 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione: il ricorrente sarebbe stato condannato per il delitto di false dichiarazioni a pubblico ufficiale senza che fosse stata raggiunta la prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Infatti, sarebbe congetturale il ragionamento sotteso al relativo giudizio, posto che: sarebbe priva di qualsivoglia valenza scientifica l'asserzione del giudice censurato secondo la quale «chi non sa scrivere in una lingua non sa neanche scrivere i numeri o il nome di un paese in quella lingua»; il ricorrente, già più volte identificato dall'ufficiale di polizia giudiziaria autore del controllo da cui era scaturita la notizia del reato in esame, non avrebbe avuto alcun interesse a dissimulare la propria identità proprio con costui; assai più verosimile sarebbe la prospettazione difensiva, ossia che il deducente, di madre lingua araba, nel tentativo di riprodurre in caratteri latini la fonetica del proprio nome, sarebbe incorso in un errore di trascrizione. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e 192 e 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione: i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere integrato il reato di violazione del foglio di via obbligatorio, il relativo proydimento essendo illegittimo. Infatti, era stato intimato -2; al ricorrente di far rifente in un Comune - quello di Urbino - in cui egli non aveva mai avuto né la residenza né la dimora, come dimostrato tramite le allegazioni documentali prodotte in udienza (segnatamente, l'annotazione redatta dal personale del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] di Urbino in data 21 novembre 2017, attestante che l'intimato non era iscritto nell'elenco dei residenti del Comune di Urbino e che la via, indicata come luogo di ubicazione della sua dimora, non era neppure esistente in quello stesso Comune). Donde, emersa l'illegittimità sostanziale del provvedimento, emesso senza che l'autorità di [OSCURATO:PERSONA] si fosse fatta carico di verificare quale fosse il comune di effettiva residenza del ricorrente, lo si sarebbe dovuto assolvere per insussistenza del fatto. 2. Con requisitoria scritta in data 15 luglio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. Con memoria in data 20 luglio 2023 il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, ma la sentenza impugnata deve essere in parte annullata per le ragioni di seguito indicate. 1. Il primo motivo sfugge alla possibilità di sindacato di questa Corte. La Corte territoriale ha escluso che la condotta tenuta dal ricorrente, consistita nell'avere indicato un nome ed un cognome non corrispondenti a quelli reali, compilando di suo pugno il "Modello di identificazione per stranieri sedicenti", non fosse assistita dall'elemento soggettivo (il dolo generico) necessario ad integrare il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., evidenziando come il dichiarante non avesse affatto fatto presente, agli agenti di pubblica sicurezza che lo avevano invitato a rendere le proprie generalità per iscritto, di non essere in grado di comprendere e scrivere la lingua italiana; del resto tale sua capacità era comprovata sia dalla sua pluriennale permanenza in Italia, sia dalla circostanza che avesse correttamente scritto la sua data di nascita e il paese di provenienza. Ciò posto, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280992; Sez. 2, n. 40807 del 06/10/2005, Rv. 232593), è evidente che le censure difensive di cui al motivo in disamina non hanno pregio, perché si risolvono nel tentativo di offrire un'interpretazione alternativa dei risultati della prova rispetto a quella, non innplausibile sul piano logico, espressa dai giudici di merito di entrambi i gradi nelle loro conformi decisioni.2. Il secondo motivo è infondato. 2.1. La motivazione della sentenza impugnata dà conto di come il foglio di via emesso nei confronti del ricorrente dal Questore di Terni in data 4 settembre 2017 fosse corredato dalla duplice intimazione di fare rientro nel comune di residenza, indicato dal destinatario del provvedimento in Urbino, e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, ossia in Terni. Dunque, essendo state rispettate le condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, ossia le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento (Sez. 1, n. 24163 del 11/03/2022, Rv. 283403; Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, Rv. 282851), la fattispecie accertata appare conforme alla fattispecie tipica delineata dall'art. 76, connma 3, d.lgs. n. 159/2011. 2.2. Occorre, tuttavia, dare atto che, in seno alla giurisprudenza amministrativa, si è pure affermato che ove non risulti che il destinatario del foglio di via obbligatorio si trovi fuori dal luogo di sua residenza, pur questa intesa come luogo di dimora abituale - come nel caso di specie, in cui l'espletannento dell'attività istruttoria da parte del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] di Urbino (i cui risultati sono compendiati dell'annotazione di servizio redatta in data 21 novembre 2017) ha permesso di accertare che [OSCURATO:PERSONA] non solo non era mai stato residente nel Comune di Urbino, ma anche che non vi aveva potuto fissare la propria dimora, perché la Via del Lavaggio n. 21 (ove la dimora si sarebbe dovuta trovare) era in quel comune inesistente -, il foglio di via obbligatorio è illegittimo, perché assunto sulla base di un erroneo elemento di fatto. Donde, il reato non potrebbe ritenersi integrato in quanto il provvedimento non sarebbe corredato da efficace ordine di rimpatrio quale sua condizione imprescindibile. 2.3. La riscontrata non manifesta infondatezza del motivo impone, allora, alla Corte il rilievo officioso dell'intervenuta estinzione della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 [capo d)], essendone maturata la prescrizione il 24 aprile 2023. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, di cui al capo d) della rubrica, perché estinta per intervenuta prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena, pari a mesi quattro di reclusione. Nel resto, il ricorso va rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo d) perchè il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena
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