CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20758-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese per procura speciale allegata al presente atto ex artt. 83, III c. dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 553/2021 pubblicata il 15 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'I 1 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la presenta causa riguarda la pretesa dell'attuale ricorrente, in quale aveva accettato con beneficio di inventario l'eredità del genitore, di dichiarare l'illegittimità della procedura di liquidazione concorsuale, intrapresa dalle coeredi, che avevano anch'esse in secondo tempo accettato con il beneficio. Il Tribunale ha accolto la domanda in base al rilievo che l'attore aveva validamente avviato la procedura di liquidazione individuale, essendo conseguentemente illegittima la procedura di liquidazione concorsuale avviata dalle coeredi. Sull'appello delle coeredi la Corte d'appello di Firenze ha riformato la decisione, accogliendo l'eccezione delle convenute, le quali avevano eccepito che l'attore non rivestiva la qualità di erede beneficiato, ma di erede puro e semplice, avendo operato sul conto corrente del padre, mediante bonifici bancari disposti dopo poche ore dalla morte. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tre motivi: il primo censura la decisione nella parte in cui il giudice d'appello ha riconosciuto che le operazioni sul conto corrente del de cuius, compiute nell'immediatezza della morte, integrassero accettazione tacita. Si sostiene che, nella specie, i requisiti richiesti dall'art. 476 c.c. non ricorrevano, perché si trattava di conto corrente intestato solo in nome del defunto e il ricorrente vi aveva operato in forza delle delega ad operare sul conto; si rappresenta che le somme, transitate su un conto personale, furono dichiarate in inventario e poi riversate su conto corrente intestato all'eredità beneficiata; in ogni caso, trattandosi di temporaneo prelievo, esso rientrava nell'ambito degli atti consentiti al chiamato in quanto tale dall'art. 460 c.c. Il secondo motivo censura la decisione in ordine alla nozione di possesso di beni ereditari ex art. 485 c.c., fatta propria dalla Corte d'appello, secondo la quale il possesso contemplato dalla norma sarebbe solo un possesso già acquisto in epoca precedente all'apertura della successione o un possesso acquisito successivamente in modo involontario. Non si tiene conto che, per principio giurisprudenziale pacifico, l'immissione in possesso da parte del chiamato non comporta tacita accettazione. Con il terzo motivo il ricorrente si duole perché la Corte d'appello non ha chiaramente enunciato, in conformità alla domanda delle coeredi, che l'accertamento della qualità di erede puro e semplice, riconosciuta all'attuale ricorrente, era strumentale alla sola risoluzione del conflitto fra coeredi sulla forma di liquidazione, ferma la qualità di erede beneficiato nei confronti dei terzi. Le espressioni usate dalla Corte d'appello potevano ingenerare il dubbio che si potesse trattare di accertamento efficace erga omnes. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di rigetto del ricorso con sostituzione della motivazione, ex art. 384, comma 3, c.p.c. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] rileva che non ricorre l'ipotesi della evidenza decisoria avuto riguardo ai rilievi proposti dalle parti nelle rispettive memorie. La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2^ civile, tabellarmente competente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, 1'11