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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36080/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Palermo ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di AMATO Angelo (in ordine ad un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il delitto di bancarotta fraudolenta in concorso con il padre, dal quale veniva definitivamente assolto con sentenza del Gup del Tribunale di Palermo per insussistenza del fatto), liquidando una somma pari al prodotto ottenuto in base al calcolo aritmetico di elaborazione giurisprudenziale, in difetto di specificità nel concreto che potessero legittimare un aumento della somma così ottenuta.

2. La difesa dell'AMATO ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al mancato adeguamento dell'indennizzo, rilevando l'erroneità dell'assunto secondo il quale il richiedente era stato dichiarato fallito, con conseguente interdizione al lavoro d'imprenditore e difetto, quindi, di un danno lavorativo, la dichiarazione di fallimento avendo riguardato il padre dell'AMATO, accusato di avere agito in concorso con il predetto, in relazione all'impresa individuale di costui e non alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell'istante.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto .del ricorso.

4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

2. La Corte d'appello, in maniera assai concisa, ha ritenuto congrua la somma liquidata secondo il criterio aritmetico, rigettando la richiesta di aumento di euro 50,00 giornalieri, atteso che, contrariamente a quanto asserito dall'istante, nessun danno lavorativo era derivato dalla ingiusta detenzione patita, egli essendo stato dichiarato fallito e non avendo conseguentemente potuto esercitare alcuna attività imprenditoriale.3.

In linea generale, deve ricordarsi che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen., e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, mentre il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito [cfr. sez. u. n. 24287 del 09/05/2001, Ministero del Tesoro e Caridi, Rv. 218975; conf. sez. 3 n. 5657 del 13/12/2001 Cc. (deo. 13/02/2902), Vittoriano S., Rv. 221119; sez. 4 n. 15463 del 20/03/2002, P.O. in proc.

Pesacane).

Nel liquidare l'indennità il giudice è, dunque, vincolato esclusivamente al tetto massimo normativamente stabilito, che non può essere superato, ma non anche al parametro aritmetico fondato su tale limite, individuato dalla giurisprudenza per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto.

Infatti, tale meccanismo offre solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata o diminuita in relazione alle contingenze del caso concreto, ferma la natura indennitaria e non risarcitoria dell'istituto (sez. 4 n. 23119 del 13/5/2008, Zaccagni, Rv. 240302; sez. 3, n. 3912 del 5/12/2013, dep. 2014, D'Adamo, Rv. 258833; sez. 4, n. 18361 del 11/1/2019, Piccolo, Rv. 276259).

Tuttavia, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, il giudice deve sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati (sez. 4 n. 21077 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sii/etti, Rv. 259236).

Resta ferma, ovviamente, la natura propria dell'istituto in esame, rispetto alla quale pare utile altresì ricordare che il giudice può conoscere soltanto del diritto all'indennizzo e non anche di quello ad ottenere il risarcimento del danno collegato alla restrizione della libertà ma conseguente ad un fatto ingiusto, essendo l'istituto della riparazione regolamentato dalle norme processuali penali e restando ad esso estranee le disposizioni civilistiche di cui agli artt. 2043 ss. cod. civ, che disciplinano il risarcimento del danno da fatto illecito (sez. 3, n. 35834 del 3/11/2020, Belletti, Rv. 280371; n. 43453 del 17/9/2014, Miglio, Rv. 260329).

4. Quanto, poi, al controllo sulla congruità della somma liquidata, si è costantemente affermato che esso è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (sez. 4 n. 24225 del 4/3/2015, Pappalardi, Rv. 263721; n. 10690 del 25/2/2010, Cammarano, Rv. 246424; n. 25901 del 21/4/2009, Verno, Rv. 244226; n. 14986 del 1702/2009, Tommaselli, Rv. 243206; n. 14459 del 20/2/2007, Marmo, Rv. 236203).

In particolare, si è precisato che è necessario - quanto alle ulteriori conseguenze personali e familiari derivanti dalla ingiusta privazione della libertà - che il giudice indichi in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un "surplus" di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche derivanti dalla privazione della libertà (sez. 4 n. 6394 del 6/12/2016, dep, 2017, D'Ella, Rv. 269077, in cui la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza della corte territoriale che, pur riconoscendo ulteriori e specifici profili di • pregiudizio per il ricorrente, si era limitata ad operare un aumento forfetario e percentuale sulle misure indennitarie determinate su base aritmetica, omettendo di motivare sui criteri seguiti e di tener conto degli elementi documentali e sanitari forniti dall'interessato).

6. A tali principi non si è attenuto il giudice della riparazione.

Deve, infatti, rilevarsi che il controllo di legittimità è interdetto nel caso dì specie dalla totale assenza di riferimenti circa il tenore della imputazione, dalla quale risulta che il soggetto fallito era AMATO Antonino e che la ditta individuale era riconducibile a costui, non avendo il giudice della riparazione chiarito se la sentenza di fallimento avesse riguardato anche l'istante o se fosse stato assunto un provvedimento di natura cautelare reale avente a oggetto la società dell'istante, alla quale, sempre secondo la imputazione, sarebbe stato destinato l'avviamento della ditta individuale in decozione.

7. Pertanto, l'ordinanza va annullata con rinvio al giudice della riparazione, affinché colmi la lacuna motivazionale rilevata con specifico riferimento alla richiesta di adeguamento della somma liquidata a titolo di indennizzo, avuto riguardo al danno lavorativo lamentato dall'istante.

Il rinnovato giudizio dovrà tener conto dei principi sopra richiamati, anche in relazione alla natura dell'indennizzo, dal quale resta distinto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043, cod. cív.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo alla liquidazione dell'indennizzo e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Deciso il 21 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di AMATO Angelo (in ordine ad un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il delitto di bancarotta fraudolenta in concorso con il padre, dal quale veniva definitivamente assolto con sentenza del Gup del Tribunale di Palermo per insussistenza del fatto), liquidando una somma pari al prodotto ottenuto in base al calcolo aritmetico di elaborazione giurisprudenziale, in difetto di specificità nel concreto che potessero legittimare un aumento della somma così ottenuta. 2. La difesa dell'AMATO ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al mancato adeguamento dell'indennizzo, rilevando l'erroneità dell'assunto secondo il quale il richiedente era stato dichiarato fallito, con conseguente interdizione al lavoro d'imprenditore e difetto, quindi, di un danno lavorativo, la dichiarazione di fallimento avendo riguardato il padre dell'AMATO, accusato di avere agito in concorso con il predetto, in relazione all'impresa individuale di costui e non alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell'istante. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto .del ricorso. 4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono. 2. La Corte d'appello, in maniera assai concisa, ha ritenuto congrua la somma liquidata secondo il criterio aritmetico, rigettando la richiesta di aumento di euro 50,00 giornalieri, atteso che, contrariamente a quanto asserito dall'istante, nessun danno lavorativo era derivato dalla ingiusta detenzione patita, egli essendo stato dichiarato fallito e non avendo conseguentemente potuto esercitare alcuna attività imprenditoriale.3. In linea generale, deve ricordarsi che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen., e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, mentre il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito [cfr. sez. u. n. 24287 del 09/05/2001, Ministero del Tesoro e Caridi, Rv. 218975; conf. sez. 3 n. 5657 del 13/12/2001 Cc. (deo. 13/02/2902), Vittoriano S., Rv. 221119; sez. 4 n. 15463 del 20/03/2002, P.O. in proc. Pesacane). Nel liquidare l'indennità il giudice è, dunque, vincolato esclusivamente al tetto massimo normativamente stabilito, che non può essere superato, ma non anche al parametro aritmetico fondato su tale limite, individuato dalla giurisprudenza per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto. Infatti, tale meccanismo offre solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata o diminuita in relazione alle contingenze del caso concreto, ferma la natura indennitaria e non risarcitoria dell'istituto (sez. 4 n. 23119 del 13/5/2008, Zaccagni, Rv. 240302; sez. 3, n. 3912 del 5/12/2013, dep. 2014, D'Adamo, Rv. 258833; sez. 4, n. 18361 del 11/1/2019, Piccolo, Rv. 276259). Tuttavia, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, il giudice deve sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati (sez. 4 n. 21077 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sii/etti, Rv. 259236). Resta ferma, ovviamente, la natura propria dell'istituto in esame, rispetto alla quale pare utile altresì ricordare che il giudice può conoscere soltanto del diritto all'indennizzo e non anche di quello ad ottenere il risarcimento del danno collegato alla restrizione della libertà ma conseguente ad un fatto ingiusto, essendo l'istituto della riparazione regolamentato dalle norme processuali penali e restando ad esso estranee le disposizioni civilistiche di cui agli artt. 2043 ss. cod. civ, che disciplinano il risarcimento del danno da fatto illecito (sez. 3, n. 35834 del 3/11/2020, Belletti, Rv. 280371; n. 43453 del 17/9/2014, Miglio, Rv. 260329). 4. Quanto, poi, al controllo sulla congruità della somma liquidata, si è costantemente affermato che esso è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (sez. 4 n. 24225 del 4/3/2015, Pappalardi, Rv. 263721; n. 10690 del 25/2/2010, Cammarano, Rv. 246424; n. 25901 del 21/4/2009, Verno, Rv. 244226; n. 14986 del 1702/2009, Tommaselli, Rv. 243206; n. 14459 del 20/2/2007, Marmo, Rv. 236203). In particolare, si è precisato che è necessario - quanto alle ulteriori conseguenze personali e familiari derivanti dalla ingiusta privazione della libertà - che il giudice indichi in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un "surplus" di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche derivanti dalla privazione della libertà (sez. 4 n. 6394 del 6/12/2016, dep, 2017, D'Ella, Rv. 269077, in cui la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza della corte territoriale che, pur riconoscendo ulteriori e specifici profili di • pregiudizio per il ricorrente, si era limitata ad operare un aumento forfetario e percentuale sulle misure indennitarie determinate su base aritmetica, omettendo di motivare sui criteri seguiti e di tener conto degli elementi documentali e sanitari forniti dall'interessato). 6. A tali principi non si è attenuto il giudice della riparazione. Deve, infatti, rilevarsi che il controllo di legittimità è interdetto nel caso dì specie dalla totale assenza di riferimenti circa il tenore della imputazione, dalla quale risulta che il soggetto fallito era AMATO Antonino e che la ditta individuale era riconducibile a costui, non avendo il giudice della riparazione chiarito se la sentenza di fallimento avesse riguardato anche l'istante o se fosse stato assunto un provvedimento di natura cautelare reale avente a oggetto la società dell'istante, alla quale, sempre secondo la imputazione, sarebbe stato destinato l'avviamento della ditta individuale in decozione. 7. Pertanto, l'ordinanza va annullata con rinvio al giudice della riparazione, affinché colmi la lacuna motivazionale rilevata con specifico riferimento alla richiesta di adeguamento della somma liquidata a titolo di indennizzo, avuto riguardo al danno lavorativo lamentato dall'istante. Il rinnovato giudizio dovrà tener conto dei principi sopra richiamati, anche in relazione alla natura dell'indennizzo, dal quale resta distinto il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043, cod. cív. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo alla liquidazione dell'indennizzo e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Deciso il 21 se
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