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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19134/2026

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Tributaria RegionalePer [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman.2790/2017 depositata il 17/05/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 101/2018Numero sezionale 1570/2026Numero di raccolta generale 19134/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 11/06/2026Il Consigliere delegatoLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tributaria RegionalePer [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman.2790/2017 depositata il 17/05/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 101/2018Numero sezionale 1570/2026Numero di raccolta generale 19134/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 11/06/2026Il Consigliere delegatoLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 19134/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris