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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10734/2026

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ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1262/2024depositata il 11/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Agenzia delle Entrate, quale creditrice di [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto ingiudizio quest'ultimo, insieme alla moglie [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 22820/2024Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 10734/2026Data pubblicazione 22/04/2026per ottenere la revocatoria di un atto di costituzione di fondo patrimoniale,in cui il Rizzo ha fatto confluire alcuni beni immobili, nonché la revocatoriadi un atto di alienazione di altro immobile.I convenuti, che si sono costituiti in giudizio, hanno eccepito il difetto deipresupposti per la revocatoria.Il Tribunale di Prato ha accolto la revocatoria con decisione integralmenteconfermata dalla Corte di Appello di Firenze.Ricorrono per cassazione i tre convenuti con quattro motivi di censura, dicui chiede il rigetto Agenzia delle Entrate che ha notificato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 2901 c.c.La tesi è la seguente.La decisione impugnata ha confermato la revocatoria di un atto didisposizione che però era stato posto in essere in adempimento delleobbligazioni assunte con la separazione, e senza la previa richiesta di revocadel relativo accordo (di separazione) poi omologato.In altri termini, il titolo dell'effetto traslativo, secondo i ricorrenti, era nellaseparazione, e dunque andava domandata la revocatoria di quest'ultima.Ciò in base al fatto che, secondo giurisprudenza di questa Corte, gli accordidi separazione, che hanno per oggetto attribuzioni patrimoniali di benimobili o immobili, hanno effetti immediatamente traslativi della proprietà.Ed anzi, non occorre stipulare un apposito atto, in quanto l'effetto traslativodipende dall'accordo di separazione in cui quel trasferimento è previsto.La Corte di Appello ha sostenuto che il rapporto tra l'accordo di separazioneed il successivo atto di trasferimento implica una vicenda simile a quelladella sequenza preliminare- definitivo.

Secondo i ricorrenti questaricostruzione è errata.

Ciò in quanto la fonte degli effetti traslativi nel casodi separazione è proprio nell'accordo di separazione e non nell'atto pubblicodi trasferimento del bene.Numero registro generale 22820/2024Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 10734/2026Data pubblicazione 22/04/2026Né la Corte di Appello ha compiuto quella indagine in concreto che mira astabilire se il trasferimento del bene effettivamente risponde alle esigenzedella separazione o invece ha finalità elusive del credito.

Né ha fatto alcunaindagine per stabilire se la separazione fosse simulata o meno.Il motivo è infondato.Intanto, le ragioni su cui è basato, e vale a dire che nel caso di separazionel'accordo tra coniugi è titolo sufficiente all'effetto traslativo del bene, sonorelative al caso in cui le parti concordano che uno dei due coniugi trasferisceall'altro il bene, in ragione della separazione personale, senza che a taleaccordo segua poi effettivamente un atto traslativo.

In tal caso si puòdiscutere se l'effetto traslativo sia dovuto all'accordo di separazione e daquest'ultimo giustificato, ossia se basti l’accordo di separazione asorreggere l’effetto traslativo.Diversa è l'ipotesi in cui all'accordo di separazione, che prevede iltrasferimento del bene, segue l'atto pubblico di trasferimento, come nelcaso presente.Ed allora è evidente che l'effetto traslativo ha causa esterna nellaseparazione, ma ha titolo nell'atto pubblico, ed è l'atto pubblico, dunque,che viene ad essere oggetto di revocatoria.

Non è necessario in questo casochiedere la revocatoria della separazione, che, tra l'altro non è neancheastrattamente possibile, non rientrando essa, negli atti di disposizione di cuiall’art. 2901 c.c.Dunque, il rapporto tra l'accordo di separazione ed il successivo attopubblico che lo attua è simile a quello tra titolo e modo dell'acquisto, che,pur in un sistema basato sul principio consensualistico, ha una sualegittimità: quella dissociazione infatti (tra titolo e modo dell'acquisto) èpresente in una serie di fattispecie, che vanno dalla sequenza preliminare -definitivo, alle vendite obbligatorie.In sostanza, la separazione funge da titolo, ossia da causa giustificativa deltrasferimento, ed il successivo atto pubblico da modo del trasferimento.

NeiNumero registro generale 22820/2024Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 10734/2026Data pubblicazione 22/04/2026casi di dissociazione tra titolo dell'acquisto (causa esterna) e mododell'acquisto, l'effetto traslativo è riferito a quest’ultimo.La giurisprudenza citata dai ricorrenti (Cass. sez. un. 21761/ 2021) èrelativa al caso in cui l'unico titolo del trasferimento è nell'accordo diseparazione, e stabilisce che in tal caso quel titolo (l'atto di separazione)può essere utilizzato per la trascrizione.

Qui la vicenda è diversa: all'accordodi separazione ha fatto seguito un atto traslativo, le parti sono andate dalnotaio ed hanno stipulato un atto di trasferimento: ovvio che in questo casoil creditore ha domandato la revocatoria di quest'ultimo, poiché èquest'ultimo a produrre l'effetto traslativo, che trova semmai giustificazionenella separazione: la separazione è l'oggetto della expressio causae, mal'effetto traslativo trova titolo nell'atto di trasferimento [ cosi anche nel casodi vendita obbligatoria (vendita di cosa altrui, da costruire, di cosa generica)l’effetto traslativo si verifica al momento in cui la cosa viene ad esistenza odiventa di proprietà dell’alienante ].Nella specie, dopo la separazione personale dei coniugi, con previsionealtresì del trasferimento del bene, i coniugi hanno stipulato l’atto volto arealizzare la vicenda traslativa in argomento.

E correttamente creditore hadomandato l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di quest’ultimo.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'articolo2729 c.c.Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che, essendostati i trasferimenti immobiliari posti in essere dopo il sorgere del credito,del quale il Rizzo era stato avvisato, era deducibile che costui sapesse distar compiendo un atto lesivo dei diritti del creditore.Lamentano che tale presunzione è basata su un erroneo elemento di fatto:che il Rizzo sapesse di essere debitore del Fisco in quanto informato deldebito, laddove non aveva ricevuto alcunché, e lo aveva dimostrato.Numero registro generale 22820/2024Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 10734/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ciò risultava dalle decisioni del giudice dell'esecuzione che aveva sospesola procedura esecutiva, accertando la nullità delle notifiche degli atti diriscossione.Inoltre, il trasferimento dei beni è avvenuto a titolo oneroso medianteaccollo di mutuo, e dunque ciò lascia intendere ulteriormente che il Rizzonon avesse consapevolezza di ledere il diritto del creditore.Infine, il fatto che il Rizzo abbia compiuto gli atti diversi anni dopo la notificadelle cartelle significa che non aveva intenzione di sottrarre i beni alcreditore, ma di sistemare i rapporti personali in occasione dellaseparazione (p. 26 del ricorso).Con la conseguenza che, anche in caso di anteriorità del credito, occorrepur sempre dimostrare il dolo generico, e tale dimostrazione, in questocaso, è stata basata su un procedimento presuntivo errato.Il motivo è inammissibile.Sulla premessa che In tema di azione revocatoria ordinaria, quandol'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizioneper il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delleragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analogaconsapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo,va accomunata a quella del debitore.

La relativa prova può essere fornitatramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito edè incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass.16221/ 2019), il ricorrente censura non già l'uso scorretto del procedimentopresuntivo, ossia la violazione delle regole che presiedono alla presunzione,ma un presupposto di fatto, la circostanza che fosse o meno a conoscenzadel credito.A tale stregua censura non già il valore indiziario di tale fatto ma la suastessa sussistenza, la quale è rimasta tuttavia accertata da parte del giudicedi merito nell’esplicazione dei propri poteri, e non può essere nuovamenteeffettuato da questa Corte di legittimità.Numero registro generale 22820/2024Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 10734/2026Data pubblicazione 22/04/2026Inoltre, egli adduce come elemento indiziario contrario la circostanza che lanotifica di alcune cartelle esattoriali è stata dichiarata nulla: ciò al fine diprovare che dunque quelle cartelle non sono state mai notificate e chepertanto egli non poteva essere a conoscenza del debito che aveva verso ilMa, in tal modo pretende di attribuire a quel fatto (accertamento dellanullità della notifica delle cartelle) valore indiziario della consapevolezza deldebito che al medesimo non può viceversa riconoscersi, essendo la cartellasolo uno degli atti della procedura di riscossione, preceduta dalla notificadell'avviso di accertamento e seguita da altri atti di riscossione.A tale stregua, quel fatto (nullità della notifica delle cartelle) nonnecessariamente ne indica un altro (conoscenza del debito).3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 2901 c.c.In questo caso la censura è rivolta verso la parte della decisione impugnatache ha ritenuto provata la consapevolezza del terzo ([OSCURATO:PERSONA], figliodel disponente) di stare arrecando danno al creditore e lo ha fatto sulla basedella semplice esistenza di un rapporto di parentela.Sostengono i ricorrenti che non basta la semplice relazione di parentela afare presumere lo stato soggettivo, ma occorre valutare la situazione inconcreto.Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] è figlio di primo letto del padre Nicola, che viveormai in Romania: dunque non poteva sapere dei debiti del padre verso ilfisco.Né una tale conoscenza può desumersi dal silenzio serbato sulle ragionidella compravendita in quanto quelle ragioni stanno, per l'appunto, nellaesigenza di sistemare i rapporti patrimoniali in occasione della separazione.Stessa cosa può dirsi per la moglie, non essendo, di per sé, sufficiente ilrapporto di coniugio a far presumere la conoscenza dei debiti del marito edil pregiudizio arrecato al creditore.Con il quarto motivo si fa valere violazione dell’art. 2901 c.c.Numero registro generale 22820/2024Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 10734/2026Data pubblicazione 22/04/2026La censura in questo caso riguarda lo stato soggettivo della moglie: nelmotivo precedente era relativa a quello del figlio.Le ragioni di censura sono le medesime: la decisione impugnata avrebbericavato la consapevolezza dello stato soggettivo dal mero rapporto diconiugio.

Ed inoltre non avrebbe tenuto conto del fatto che mai la mogliepoteva averla dal momento che neanche il Rizzo sapeva di essere debitore,non avendo mai ricevuto notifica degli atti.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sonoinammissibili.I ricorrenti non si confrontano con la ratio decidendi, la quale non è nelsenso che il semplice e solo rapporto di parentela fa presumere laconoscenza sia dei debiti che del pregiudizio arrecato al creditore.

Piuttostola Corte di Appello ha ricavato l'elemento soggettivo in capo agli aventicausa da una serie di elementi ulteriori: il fatto che il Rizzo si sia spogliatodi tutti i suoi beni quasi contestualmente; il fatto che gli stessi acquirentinon abbiano saputo spiegare la ragione di tale alienazione, che non potevarisiedere nella sistemazione dei rapporti patrimoniali da separazione proprioperché riguardava l'intero patrimonio (p. 20).Dunque, da un lato, la decisione impugnata non ha ricavato lo statosoggettivo dal semplice e solo rapporto di parentela; per altro versol'accertamento che ha compiuto in ordine a tale elemento soggettivo non èqui censurabile se non per difetto di motivazione, e tuttavia, è motivato.Quanto alla censura relativa alla conoscenza in capo al Rizzo stesso, essaè simile a quella, già disattesa, al secondo motivo, a cui si rimanda.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00Numero registro generale 22820/2024Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 10734/2026Data pubblicazione 22/04/2026( di cui euro 11.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1262/2024depositata il 11/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Agenzia delle Entrate, quale creditrice di [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto ingiudizio quest'ultimo, insieme alla moglie [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 22820/2024Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 10734/2026Data pubblicazione 22/04/2026per ottenere la revocatoria di un atto di costituzione di fondo patrimoniale,in cui il Rizzo ha fatto confluire alcuni beni immobili, nonché la revocatoriadi un atto di alienazione di altro immobile.I convenuti, che si sono costituiti in giudizio, hanno eccepito il difetto deipresupposti per la revocatoria.Il Tribunale di Prato ha accolto la revocatoria con decisione integralmenteconfermata dalla Corte di Appello di Firenze.Ricorrono per cassazione i tre convenuti con quattro motivi di censura, dicui chiede il rigetto Agenzia delle Entrate che ha notificato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 2901 c.c.La tesi è la seguente.La decisione impugnata ha confermato la revocatoria di un atto didisposizione che però era stato posto in essere in adempimento delleobbligazioni assunte con la separazione, e senza la previa richiesta di revocadel relativo accordo (di separazione) poi omologato.In altri termini, il titolo dell'effetto traslativo, secondo i ricorrenti, era nellaseparazione, e dunque andava domandata la revocatoria di quest'ultima.Ciò in base al fatto che, secondo giurisprudenza di questa Corte, gli accordidi separazione, che hanno per oggetto attribuzioni patrimoniali di benimobili o immobili, hanno effetti immediatamente traslativi della proprietà.Ed anzi, non occorre stipulare un apposito atto, in quanto l'effetto traslativodipende dall'accordo di separazione in cui quel trasferimento è previsto.La Corte di Appello ha sostenuto che il rapporto tra l'accordo di separazioneed il successivo atto di trasferimento implica una vicenda simile a quelladella sequenza preliminare- definitivo. Secondo i ricorrenti questaricostruzione è errata. Ciò in quanto la fonte degli effetti traslativi nel casodi separazione è proprio nell'accordo di separazione e non nell'atto pubblicodi trasferimento del bene.Numero registro generale 22820/2024Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 10734/2026Data pubblicazione 22/04/2026Né la Corte di Appello ha compiuto quella indagine in concreto che mira astabilire se il trasferimento del bene effettivamente risponde alle esigenzedella separazione o invece ha finalità elusive del credito. Né ha fatto alcunaindagine per stabilire se la separazione fosse simulata o meno.Il motivo è infondato.Intanto, le ragioni su cui è basato, e vale a dire che nel caso di separazionel'accordo tra coniugi è titolo sufficiente all'effetto traslativo del bene, sonorelative al caso in cui le parti concordano che uno dei due coniugi trasferisceall'altro il bene, in ragione della separazione personale, senza che a taleaccordo segua poi effettivamente un atto traslativo. In tal caso si puòdiscutere se l'effetto traslativo sia dovuto all'accordo di separazione e daquest'ultimo giustificato, ossia se basti l’accordo di separazione asorreggere l’effetto traslativo.Diversa è l'ipotesi in cui all'accordo di separazione, che prevede iltrasferimento del bene, segue l'atto pubblico di trasferimento, come nelcaso presente.Ed allora è evidente che l'effetto traslativo ha causa esterna nellaseparazione, ma ha titolo nell'atto pubblico, ed è l'atto pubblico, dunque,che viene ad essere oggetto di revocatoria. Non è necessario in questo casochiedere la revocatoria della separazione, che, tra l'altro non è neancheastrattamente possibile, non rientrando essa, negli atti di disposizione di cuiall’art. 2901 c.c.Dunque, il rapporto tra l'accordo di separazione ed il successivo attopubblico che lo attua è simile a quello tra titolo e modo dell'acquisto, che,pur in un sistema basato sul principio consensualistico, ha una sualegittimità: quella dissociazione infatti (tra titolo e modo dell'acquisto) èpresente in una serie di fattispecie, che vanno dalla sequenza preliminare -definitivo, alle vendite obbligatorie.In sostanza, la separazione funge da titolo, ossia da causa giustificativa deltrasferimento, ed il successivo atto pubblico da modo del trasferimento. NeiNumero registro generale 22820/2024Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 10734/2026Data pubblicazione 22/04/2026casi di dissociazione tra titolo dell'acquisto (causa esterna) e mododell'acquisto, l'effetto traslativo è riferito a quest’ultimo.La giurisprudenza citata dai ricorrenti (Cass. sez. un. 21761/ 2021) èrelativa al caso in cui l'unico titolo del trasferimento è nell'accordo diseparazione, e stabilisce che in tal caso quel titolo (l'atto di separazione)può essere utilizzato per la trascrizione. Qui la vicenda è diversa: all'accordodi separazione ha fatto seguito un atto traslativo, le parti sono andate dalnotaio ed hanno stipulato un atto di trasferimento: ovvio che in questo casoil creditore ha domandato la revocatoria di quest'ultimo, poiché èquest'ultimo a produrre l'effetto traslativo, che trova semmai giustificazionenella separazione: la separazione è l'oggetto della expressio causae, mal'effetto traslativo trova titolo nell'atto di trasferimento [ cosi anche nel casodi vendita obbligatoria (vendita di cosa altrui, da costruire, di cosa generica)l’effetto traslativo si verifica al momento in cui la cosa viene ad esistenza odiventa di proprietà dell’alienante ].Nella specie, dopo la separazione personale dei coniugi, con previsionealtresì del trasferimento del bene, i coniugi hanno stipulato l’atto volto arealizzare la vicenda traslativa in argomento. E correttamente creditore hadomandato l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di quest’ultimo.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'articolo2729 c.c.Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che, essendostati i trasferimenti immobiliari posti in essere dopo il sorgere del credito,del quale il Rizzo era stato avvisato, era deducibile che costui sapesse distar compiendo un atto lesivo dei diritti del creditore.Lamentano che tale presunzione è basata su un erroneo elemento di fatto:che il Rizzo sapesse di essere debitore del Fisco in quanto informato deldebito, laddove non aveva ricevuto alcunché, e lo aveva dimostrato.Numero registro generale 22820/2024Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 10734/2026Data pubblicazione 22/04/2026Ciò risultava dalle decisioni del giudice dell'esecuzione che aveva sospesola procedura esecutiva, accertando la nullità delle notifiche degli atti diriscossione.Inoltre, il trasferimento dei beni è avvenuto a titolo oneroso medianteaccollo di mutuo, e dunque ciò lascia intendere ulteriormente che il Rizzonon avesse consapevolezza di ledere il diritto del creditore.Infine, il fatto che il Rizzo abbia compiuto gli atti diversi anni dopo la notificadelle cartelle significa che non aveva intenzione di sottrarre i beni alcreditore, ma di sistemare i rapporti personali in occasione dellaseparazione (p. 26 del ricorso).Con la conseguenza che, anche in caso di anteriorità del credito, occorrepur sempre dimostrare il dolo generico, e tale dimostrazione, in questocaso, è stata basata su un procedimento presuntivo errato.Il motivo è inammissibile.Sulla premessa che In tema di azione revocatoria ordinaria, quandol'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizioneper il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delleragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analogaconsapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo,va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornitatramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito edè incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass.16221/ 2019), il ricorrente censura non già l'uso scorretto del procedimentopresuntivo, ossia la violazione delle regole che presiedono alla presunzione,ma un presupposto di fatto, la circostanza che fosse o meno a conoscenzadel credito.A tale stregua censura non già il valore indiziario di tale fatto ma la suastessa sussistenza, la quale è rimasta tuttavia accertata da parte del giudicedi merito nell’esplicazione dei propri poteri, e non può essere nuovamenteeffettuato da questa Corte di legittimità.Numero registro generale 22820/2024Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 10734/2026Data pubblicazione 22/04/2026Inoltre, egli adduce come elemento indiziario contrario la circostanza che lanotifica di alcune cartelle esattoriali è stata dichiarata nulla: ciò al fine diprovare che dunque quelle cartelle non sono state mai notificate e chepertanto egli non poteva essere a conoscenza del debito che aveva verso ilMa, in tal modo pretende di attribuire a quel fatto (accertamento dellanullità della notifica delle cartelle) valore indiziario della consapevolezza deldebito che al medesimo non può viceversa riconoscersi, essendo la cartellasolo uno degli atti della procedura di riscossione, preceduta dalla notificadell'avviso di accertamento e seguita da altri atti di riscossione.A tale stregua, quel fatto (nullità della notifica delle cartelle) nonnecessariamente ne indica un altro (conoscenza del debito).3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 2901 c.c.In questo caso la censura è rivolta verso la parte della decisione impugnatache ha ritenuto provata la consapevolezza del terzo ([OSCURATO:PERSONA], figliodel disponente) di stare arrecando danno al creditore e lo ha fatto sulla basedella semplice esistenza di un rapporto di parentela.Sostengono i ricorrenti che non basta la semplice relazione di parentela afare presumere lo stato soggettivo, ma occorre valutare la situazione inconcreto.Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] è figlio di primo letto del padre Nicola, che viveormai in Romania: dunque non poteva sapere dei debiti del padre verso ilfisco.Né una tale conoscenza può desumersi dal silenzio serbato sulle ragionidella compravendita in quanto quelle ragioni stanno, per l'appunto, nellaesigenza di sistemare i rapporti patrimoniali in occasione della separazione.Stessa cosa può dirsi per la moglie, non essendo, di per sé, sufficiente ilrapporto di coniugio a far presumere la conoscenza dei debiti del marito edil pregiudizio arrecato al creditore.Con il quarto motivo si fa valere violazione dell’art. 2901 c.c.Numero registro generale 22820/2024Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 10734/2026Data pubblicazione 22/04/2026La censura in questo caso riguarda lo stato soggettivo della moglie: nelmotivo precedente era relativa a quello del figlio.Le ragioni di censura sono le medesime: la decisione impugnata avrebbericavato la consapevolezza dello stato soggettivo dal mero rapporto diconiugio. Ed inoltre non avrebbe tenuto conto del fatto che mai la mogliepoteva averla dal momento che neanche il Rizzo sapeva di essere debitore,non avendo mai ricevuto notifica degli atti.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sonoinammissibili.I ricorrenti non si confrontano con la ratio decidendi, la quale non è nelsenso che il semplice e solo rapporto di parentela fa presumere laconoscenza sia dei debiti che del pregiudizio arrecato al creditore. Piuttostola Corte di Appello ha ricavato l'elemento soggettivo in capo agli aventicausa da una serie di elementi ulteriori: il fatto che il Rizzo si sia spogliatodi tutti i suoi beni quasi contestualmente; il fatto che gli stessi acquirentinon abbiano saputo spiegare la ragione di tale alienazione, che non potevarisiedere nella sistemazione dei rapporti patrimoniali da separazione proprioperché riguardava l'intero patrimonio (p. 20).Dunque, da un lato, la decisione impugnata non ha ricavato lo statosoggettivo dal semplice e solo rapporto di parentela; per altro versol'accertamento che ha compiuto in ordine a tale elemento soggettivo non èqui censurabile se non per difetto di motivazione, e tuttavia, è motivato.Quanto alla censura relativa alla conoscenza in capo al Rizzo stesso, essaè simile a quella, già disattesa, al secondo motivo, a cui si rimanda.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00Numero registro generale 22820/2024Numero sezionale 552/2026Numero di raccolta generale 10734/2026Data pubblicazione 22/04/2026( di cui euro 11.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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