CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21188/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto delricorsoletta la memoria con motivi nuovi, tempestivamente depositata dalla difesa delricorrente, con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso;letta la memoria depositata dalla difesa di parte civile, con allegata nota dellespese, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorsodell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in riforma dellasentenza del Tribunale di Como, ha riqualificato ai sensi degli artt. 224 e 217 leggefall. la condotta di aggravamento del dissesto per sopravvalutazione, mediantestima in base al costo di produzione anziché all’effettivo valore, dei beni immobiliin costruzione presenti nel patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi fallita,contestata a [OSCURATO:PERSONA], unico effettivo amministratore dellastessa, al capo b) dell’imputazione, ed ha rideterminato la pena e le peneaccessorie allo stesso inflitte, concessi i doppi benefici di legge, confermando laresponsabilità penale pronunciata a carico del [OSCURATO:PERSONA] in primo grado per i delitti dicui agli artt. 224 e 217 legge fall. a lui contestati ai capi c) e d) dell’imputazioneper aver aggravato il dissesto mediante reiterate violazioni tributarie, cheportavano ad una consistente esposizione debitoria verso il fisco, e avendo omessodi convocare l’assemblea per l’adozione dei provvedimenti resi necessari dallaconclamata insolvenza, manifestatasi già nel 2012.2. Il ricorso per cassazione si compone di due motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione poichéil fatto contestato di esposizione non veritiera nel bilancio per l’esercizio 2015 nonsussisterebbe. La Corte avrebbe infatti correttamente escluso l’elementosoggettivo doloso in relazione alla contestata fattispecie, ritenendo tuttaviasussistente un’ipotesi colposa, quale quella di cui all’art. 217 legge fall., incorrendoin violazione di legge, avendo configurato come colposo un falso in bilancio,esclusivamente previsto come doloso. Peraltro, lo stesso falso non sarebbesussistente, poiché il dubbio maturato dalla curatela fallimentare all’esitodell’analisi dell’appostazione delle rimanenze nel bilancio relativo all’anno 2017,caratterizzata da valori significativamente inferiori rispetto all’appostazione nelbilancio relativo all’anno 2016 in assenza di dismissioni di beni, non consentirebbedi ritenere raggiunta la prova della contestata sopravalutazione in assenza di unaccertamento volto ad indicare il reale valore delle rimanenze nel bilancio 2015 incaso di utilizzo del diverso criterio del valore di realizzazione. Inoltre, non visarebbe alcuna perizia interessante le rimanenze dell’esercizio 2015, atteso che lastima effettuata dall’arch. Caldarelli sarebbe stata solo parziale nonchécontraddetta dal consulente della difesa Ballarati. Il dato emergente dal bilancio2017, sul quale sarebbe stata fondata la pretesa sopravvalutazione dell’anno2015, sarebbe stato smentito da prove portate all’attenzione del Giudicedell’appello, quale una consistente dismissione non rilevata dal curatore e rilevantieventi attenenti alle rimanenze negli anni successivi al 2015, e segnatamente nel2017, quali i pignoramenti immobiliari e la revoca immediata degli affidamentibancari. La scelta del criterio di valutazione, inoltre, non dipenderebbe da unascelta libera, ma dall’art. 2426, primo comma, n. 9, cod. civ., secondo il quale lerimanenze avrebbero dovuto essere valutate al minore importo tra costo diproduzione e valore di realizzo, e tale sarebbe stata la situazione secondo laconsulenza della difesa. Non vi sarebbe in ogni caso prova che il valore di realizzofosse inferiore al costo di produzione.2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione ai capi c) e d)dell’imputazione, poiché a fronte dell’allegazione difensiva secondo cui il debitotributario sarebbe stato oggetto di regolare rateazione sin dal 2012, il Tribunaleavrebbe affermato che tale circostanza non sarebbe stata ostativa allaconfigurazione del reato, in quanto avvenuta in una situazione di conclamata edirreversibile insolvenza della società. La Corte di appello avrebbe individuatopretesi elementi di conforto per dimostrare tale insolvenza, a fronte delladeduzione difensiva secondo cui non sarebbero sussistiti elementi di rilievo tali daconfigurare un tale stato della società, che peraltro avrebbe puntualmenterispettato la rateazione, richiesta al fine di mantenere liquidità per proseguirel’attività. Dai medesimi elementi citati dalla Corte emergerebbe piuttosto che ledifficoltà finanziarie della società si sarebbero presentate solo a fine 2016, e ilfallimento in contestazione sarebbe stato determinato dai gravi eventi degli anni2016-2017. Sarebbero peraltro stati ritenuti veritieri i dati di bilancio 2015, da cuiemergerebbero il pagamento dei ratei verso il fisco e il pieno ripianamento di ogniperdita con il ripristino del capitale sociale, in contrasto con il ritenuto statoirreversibile di insolvenza.3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] LuisaMiranda, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4. In data 18 aprile 2026 la difesa del ricorrente ha inoltrato motivi nuovi adintegrazione di quelli principali, con i quali ha insistito nelle censure del ricorso.5. In data 20 aprile 2026 la difesa di parte civile ha depositato articolatamemoria e nota delle spese, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile origettarsi il ricorso dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.2. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente,colgono nel segno.2.1. A norma dell'art. 217, comma 1, n.4, legge fall., é punito con la reclusioneda sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casipreveduti nell'articolo 216 della stessa legge, ha aggravato il proprio dissesto,astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra gravecolpa.L’art. 224 legge fall., riferito alla condotta tenuta da persone diverse dal fallito,estende le sanzioni previste dall’art. 217 agli amministratori che commettanotaluni dei fatti ivi preveduti e, dunque, tra gli altri, determinino l’aggravamentodel dissesto con grave colpa (n.1); e agli amministratori che concorrano acagionare o aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi adessi imposti dalla legge (n.2).2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'omissione dellatempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento, causa diaggravamento del dissesto, deve essere sorretta, al pari delle altre condotte diaggravamento del dissesto – che deve dunque già sussistere al momento dellacommissione del fatto - dal coefficiente psicologico della colpa grave, che non èpresunta ex lege (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823 -01; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del25/09/2013, Pg in proc. Zille e altri, Rv. 257533). La distinzione tra le due figurecriminose risiede nell’essere, la prima, a forma vincolata, perché esige l’inerziadell’imprenditore che abbia omesso di richiedere il proprio fallimento, l’altra,invece, a forma libera, poiché integrata da qualsiasi comportamento, attivo odomissivo, che abbia determinato l’aggravarsi del dissesto.Per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordinedell'attività della società, quanto una situazione di squilibrio economicopatrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuniprovvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, puòcomportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, conconseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenzafinisce per procurare alla massa dei creditori» (Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011,Mapelli, Rv. 250934 - 01, in motivazione), ossia può comportare «un sempremaggiore squilibrio economico-finanziario complessivo» dell'impresa (Sez. 5, n.27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920).L'aggravamento del dissesto, punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224legge fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per lamancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita, e non è sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcuneposte passive (Sez.5, n.27634 del 30/05/2019, Bernardi, cit.).L'ipotesi dell'aggravamento del dissesto delineata dall'art. 224, comma primo,n. 2, legge fall. presenta similitudini con quella prevista dal combinato dispostodegli articoli 217 comma primo, n.4 e 224 comma primo n. 1; anche in questocaso, l'evento è dato dal dissesto fallimentare o dal suo aggravarsi, ma, in taleultima fattispecie, è richiesta la colpa grave, sia essa generica o specifica, mentrenell'art. 224 n. 2 si richiede una colpa specifica per inosservanza degli obblighiprevisti dalla legge (non, quindi, dall'atto costitutivo o dallo statuto), tra i qualipossono elencarsi, a titolo esemplificativo, quelli generali di amministrare condiligenza ( art. 2392 c.c.), e non in conflitto di interessi con la società (art. 2391c.c.), nonché quello della convocazione dell'assemblea dei soci, richiesta dall'art.2447 c.c., in presenza di una riduzione del capitale al di sotto del limite legale (Sez. 5 n. 8863 del 09/10/2014,Varratta e altro, Rv. 263421; conf. Sez.5, n. 154del 26/05/2005, Zanchetta, Rv. 233385; Sez.5, n. 11311 del 19/12/2019, Canini,Rv. 278804).2.3. Quanto all’elemento costitutivo della “colpa grave”, va evidenziato chel’amministratore di una società a responsabilità limitata è tenuto ad agire, comeemerge dagli artt. 2476, comma 1°, e 1176, comma 2°, c.c., con la diligenzadovuta in ragione della natura dell’attività svolta (Cass. civ. Sez.1, ord. n. 23963del 23/06/2025, dep. il 27/08/2025, n.m.); l’obbligo di diligenza si caratterizza,dunque, per la specificità della prestazione oggetto dell’incarico, e viene valutatocon rigore più stringente rispetto a quello dell’uomo medio o del “buon padre difamiglia”, che informa l’apprezzamento dell’adempimento di qualsiasiobbligazione.Tale responsabilità “qualificata”, in altre parole, innalza il livello di perizia ecura richiesto all’amministratore; il grado della colpa in caso di inadempienza airelativi doveri deve essere parametrato allo standard comportamentale esigibilein ragione della carica rivestita.Pertanto, può affermarsi che uno scostamento netto e significativo dal rispettodegli obblighi imposti dalla peculiare veste assunta è sufficiente ad integrare colpagrave ai sensi dell’art. 217, comma 1, n. 4, cod. civ., senza necessità che laviolazione dei relativi doveri si connoti come abnorme o macroscopica.Può ritenersi allora in “colpa grave” l’imprenditore che, in presenza di unasituazione di dissesto, nei termini indicati, palesi evidente imperizia, negligenza,disinteresse od imprudenza per le sorti dell’impresa (di “assoluta noncuranza pergli effetti del possibile aggravamento del dissesto” parla Sez.5, n. 43414 del25/09/2013, PG in proc. Zille e altri, cit., in motivazione, § 2.2, richiamata nelmedesimo passaggio, in parte motiva, da Sez.5, n. 38077 del 15/07/2015,Preatoni, cit. e da Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, cit.), disattendale regole fondamentali di una corretta gestione imprenditoriale, oppure, nel casodel mancato ricorso al fallimento in proprio, ometta di instaurare tempestivamentela concorsualità, il tutto in assenza di ragionevoli prospettive di ordinariaprosecuzione dell’attività caratteristica, che siano alternative ad una sceltapuramente liquidatoria.3. Il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principimenzionati e non può adeguatamente surrogarvi la pronuncia dei primi giudici.3.1. Quanto all’accumulazione del debito tributario (punto c), non è statochiarito, in sentenza, quando l’esposizione debitoria avrebbe iniziato a delinearsi;di quale entità fosse; in quali proporzioni sia lievitata nel tempo, fino a raggiungerela soglia quantificata dal curatore fallimentare all’atto dell’apertura della proceduraconcorsuale; se all’incremento della posta passiva, così determinata, e tenutoconto dell’intervenuta rateizzazione del debito con l’Erario sin dall’anno 2012 (cheperaltro non è dato conoscere se rispettata, o meno), sia corrisposta una condottasituazione di dissesto già esistente, anche, eventualmente, astenendosi dalrichiedere il fallimento della società, al lume, segnatamente, delle risultanze dibilancio ripercorse nelle decisioni in rassegna. È del resto evidente che il ricorsoalla richiesta di rateizzazione del debito tributario, per quanto indicativa di unacondizione di difficoltà economica, non è di per sé dimostrativo, in mancanza dispecifiche argomentazioni a contrario, di un assodato ed irreversibile stato diinsolvenza.3.2. Quanto all’omessa convocazione dell’assemblea “per l’adozione deiprovvedimenti resi necessari dalla conclamata insolvenza, manifestatasi sindall’esercizio 2012” (punto d), occorre ricordare che la fattispecie di reato di cuiall’art. 224, comma 1, n. 2, l.f. (causazione od aggravamento del dissesto coninosservanza degli obblighi imposti agli amministratori dalla legge), per comecontestata nell’editto accusatorio, deve essere correlata alla violazione dell’art.2447 cod. civ. e, per quanto concerne le società a responsabilità limitata, dell’art.2482 ter cod. civ., che determina una causa di scioglimento della società (art.2484 n. 4 cod. civ.) ed impone all’amministratore di convocare senza indugiol’assemblea in caso di “perdita di oltre un terzo del capitale”, con la sua riduzioneal di sotto del minimo legale (di 10.000 euro, ex art. 2463 n. 4 cod. civ.), perdeliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo aduna cifra non inferiore al detto minimo.Come è stato puntualizzato da questa Corte, invero, in tema di bancarottasemplice, la convocazione dell'assemblea dei soci, ex art. 2482-bis, cod. civ., inpresenza di una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite,rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge" la cui inosservanza può dar luogo aresponsabilità penale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 224, primo comma,numero 2, legge fall., quando costituisca causa o concausa del dissesto ovvero delsuo aggravamento (Sez.5, n. 11311 del 19/12/2019, Canini, Rv. 278804; cfr.anche Sez. 5, n. 8863 del 09/10/2014, Rv. 263421 e Sez. 5, n. 154 del26/05/2005, Rv. 233385, già citate, pronunzie che hanno fatto riferimentoall'obbligo degli amministratori di convocare l'assemblea dei soci ex art. 2447 cod.civ. in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale).Sarebbe dunque stato indispensabile individuare, in relazione ai dati di bilancioo della situazione patrimoniale societaria, se e quando il capitale sociale fosseprecipitato al di sotto del minimo previsto dalla legge, per ivi radicare la colposainosservanza dell’obbligo di immediata convocazione dell’organo assembleare perl’assunzione delle decisioni necessarie a rivitalizzare il patrimonio netto in vista,quantomeno, della reintegrazione del capitale minimo, da porsi in nesso eziologicocon la determinazione o con l’aggravamento del dissesto della società.Le sentenze di merito non hanno affrontato tale profilo e nemmeno si sonoconfrontate, per confutarne l’attendibilità, con l’affermazione del consulente diparte Ballarati, che ha registrato un patrimonio netto positivo della società, alladata del 31 dicembre 2015, di oltre 623.000 euro (comprensivo di unfinanziamento soci in conto capitale di euro 125.760, cfr. pag. 6 sentenza di primogrado), rilievo che, del resto, si riverbera intuitivamente sulla esatta collocazionetemporale della condizione di dissesto dell’impresa, elemento essenziale delparadigma della norma incriminatrice, che altri testi qualificati (il curatorefallimentare ed il professionista Lizzeri) hanno retrodatato al 2012-2013, ma senzaalcuna apprezzabile precisazione sull’affidabilità delle poste di bilancio.3.3. Quest’ultima osservazione refluisce, a sua volta, sulla carenza dimotivazione, per contraddittorietà ed illogicità manifesta, che afferisce alsegmento comportamentale collegato all’aggravamento del dissesto, cagionatocon l’appostazione nel bilancio del 2015 di valori indebitamente amplificati ariguardo delle rimanenze, rappresentate dagli immobili di proprietà della società.È certamente verosimile che l’opzione di stimarli in base al costo di acquistopiuttosto che al valore di presumibile realizzo, in relazione all’andamento delmercato, sia stata significativamente avventata ma, ancora una volta, i giudici delmerito avrebbero dovuto comparare la propria valutazione con le altre, nonespressamente sconfessate, emergenze probatorie, con particolare riferimentoalle conclusioni del rag. Ballarati sull’entità “numeraria” del patrimonio netto dellasocietà alla fine del 2015. E ciò, tanto più, al cospetto di taluni passaggi dellasentenza impugnata, secondo i quali (pag.14) “gli immobili esistevano al31.12.2015, ma il loro valore effettivo non è affatto risultato accertato in giudizio,dunque, nemmeno lo scostamento contestato in epigrafe” (id est, la“sopravalutazione dei beni immobili in costruzione presenti in quel momento nelpatrimonio della società”); ovvero quelli nei quali la Corte territoriale, dopo averpropeso per la sostanziale attendibilità delle riflessioni del consulente Ballarati aproposito dell’incidenza di taluni eventi occorsi nel 2017, ha ritenuto nel complessogiustificata la decurtazione del valore delle rimanenze nell’esposizione di bilanciorelativo al 2016 (pag.15), rispetto a quella dell’anno precedente, non giudicatafittizia o artificiosa. Gli è insomma che, reputata tendenzialmente credibile latrama ricostruttiva offerta sul punto dalla difesa e non compiutamente quantificatol’effettivo valore di realizzo degli immobili a quella data (pag.15), non è piùcomprensibile, dal punto di vista della logica inferenziale, la ragione per la qualela valutazione di bilancio avrebbe dovuto essere ispirata a maggiore prudenza e,soprattutto, come tale aporia potrebbe tradursi in una censura di colpa grave, neicontorni sopra descritti, dell’attuale ricorrente.4. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, ed in propositooccorre chiarire quanto segue.4.1. I fatti, commessi il 17 settembre 2018, ricadono nel periodo di vigenzadella legge n. 103 del 2017, in base alla regola temporale delineata dalla sentenzadelle Sezioni Unite n. 20989 del 12712/2024, dep. 2025, Polichetti secondo cui:«La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019,prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'igennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».Opera pertanto la seguente normativa: - art. 159, comma secondo, cod. pen.:il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termineprevisto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna diprimo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivodella sentenza che definisce il grado successivo di giudizio per un tempo,comunque, non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'art.544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di secondo grado,anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenzadefinitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; - art. 159,comma terzo, cod. pen.: i periodi di sospensione di cui al secondo comma sonocomputati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo chela sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato lasentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità one ha dichiarato la nullità ai sensi dell'art. 604, commi 1, 4, 5-bis cod. proc. pen.;- art. 159, comma quarto: se durante i termini di sospensione di cui al secondocomma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, itermini sono prolungati per il periodo corrispondente.L’annullamento della sentenza della Corte territoriale investe l’accertamentodella responsabilità, di tal che, ai fini del tempo necessario a prescrivere, anche iperiodi di tempo precedentemente sospesi devono essere computati ai fini deldecorso della prescrizione (così, in motivazione, Sez.5, n. 7598 del 21/01/2026,G., Rv. 289514).In assenza di ulteriori, diversi periodi di sospensione, il termine massimo diprescrizione dei reati contestati, tenuto conto degli atti interruttivi ed ai sensidell’art. 161, comma 2, cod. pen. è irrimediabilmente spirato alla data del 17marzo 2026 (anni sei + ¼).4.2. E poiché nel presente processo è presente la parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., beneficiata di condanna generica al risarcimento del danno, ilcollegio reputa di dare continuità al principio di diritto secondo il quale il rilievo, insede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reatoper prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnatain ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinviodella stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del dannoin favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio algiudice civile competente per valore in grado di appello (tra le tante, Sez. 5, n.26217 del 13/07/2020, G., Rv. 279598; Sez.2, n. 26823 del 01/07/2025, n.m.;Sez. 6, n. 21224 del 14/02/2025, Tallarico, n.m.; Sez. 3, n. 9142 del 04/02/2025, P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reatisono estinti per prescrizione.Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civilecompetente per valore in grado di appello.Così deciso il 07/05/2026.Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]