CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32623/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio dimotivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art.648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede,poiché il ricorrente, con doglianze già esaminate e disattese dalla Corteterritoriale con congrua e lineare motivazione (si veda pag. 1), ha sollecitato unarivalutazione delle risultanze processuali da contrapporre a quella effettuata dalgiudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali e unadiversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza ocomunque di attendibilità delle fonti di prova, operazioni precluse alla Corte dilegittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez.5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.,oltreche reiterativo poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamentedisattesi dai giudici di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimitàed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato dellagiurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativodel giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento aglielementi ritenuti decisivi e rilevanti (si veda pag. 2);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente