CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20826/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sso l’indirizzo di postaelettronica del proprio difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec:[OSCURATO:EMAIL].it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.2368/2025 depositata il25/09/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 25287/2025Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 20826/2026Data pubblicazione 19/06/2026ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma,il 09/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]