CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 24442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha chiarito che, nel caso in esame, l'imputato si è limitato a restituire la refurtiva solo dopo aver notato le forze dell'ordine, per cui il gesto da lui compiuto non può considerarsi spontaneo e tempestivo, presupposto per l'applicazione della circostanza attenuante in esame (si veda pagina 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in questa sede ed è manifestamente infondato a fronte di una sufficiente e non illogica motivazione, avendo la Corte di merito valutato in favore dell'imputato le già concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, nella massima estensione, rispetto alle aggravanti (si veda ancora pagina 5); rilevato che, l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato allo stesso contestato, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda pagina 4 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che, per tali motivi, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila Fran rD—ro in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 5 marzo 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] j.;\ ),ait(2.A. ;