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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 22737/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10935/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 910/2019 depositata il 27/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma, con decreto del 27.2.2019, ha accolto il reclamo con cui [OSCURATO:PERSONA] ha contestato al [OSCURATO:PERSONA] della procedura di liquidazione coatta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’erroneità del piano di riparto parziale delle somme depositato il 14.3.2018 e comunicato il 17 settembre 2018.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la Sanremo assicurazioni e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa, affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Considerato che:

1. Co n il primo motivo è denunciato il vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ..

In particolare, la ricorrente deduce che in base al combinato disposto degli artt. 254 commi 1° 2 ° e 261 comma 3° d.lgs n. 209/2005 (codice delle [OSCURATO:PERSONA]), anche l’opposizione al piano di riparto redatto dal [OSCURATO:PERSONA] di una compagnia assicurativa in liquidazione coatta amministrativa segue il rito disciplinato dagli artt. 98 e 99 legge fall., il quale prevede la decisione collegiale.

Ad avviso della ricorrente, l’essere stato il procedimento definito con un provvedimento emesso da un singolo componente del collegio, designato come giudice relatore, dà luogo ad un’ipotesi di nullità insanabile per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ..

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 50 bis comma 1° n. 2 e 50 ter cod. proc. civ. e 99, comma 11° cod. proc. civ..

La ricorrente deduce che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater al successivo art. 161 comma 1° cod. proc. civ., un’autonoma causa di nullità della decisione che può essere fatta valere come causa di impugnazione.

3. Con il terzo motivo è stata censurata la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per avere il g iudice monocratico del Tribunale di Roma, dopo aver assunto la causa in riserva, deciso la causa senza in alcun modo manifestare alle parti, o rendere in altro modo esplicito, che si trattava di una rimessione della causa in decisione, così impedendo anche il deposito degli scritti difensivi conclusionali, come previsto dal penultimo comma dell’art. 99 legge fall..

4. Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n.5 cod. proc. civ.. sul rilievo della radicale carenza di motivazione del provvedimento con cui il G.D. ha accolto l’opposizione al piano di riparto.

5. Osserva il Collegio che questione pregiudiziale all’esame delle censure contenute nei primi tre motivi del ricorso (riconducibili, per lo più, alla questione della composizione monocratica o collegiale del giudice che deve decidere sull’impugnazione del piano di riparto parziale) è verificare se In proposito, l’art. 260 cod. ass., pur prevedendo, al suo secondo comma, la possibilità di procedere a riparti parziali, non stabilisce alcuna forma di impugnazione degli stessi, mentre l’art. 261 cod. ass., a sua volta, prevede, al terzo comma, che gli interessati possano impugnare l’ultimo riparto (“ L'opposizione è disciplinata dagliarticoli 98 e 99 della legge fallimentare”).

Infine, l’art. 245, comma 7, cod. ass., dispone che “p legge fallimentare” Tenuto conto che le questioni relative all’impugnabilità o meno del riparto parziale nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa delle compagnie assicurative opportuna la trattazione delle question i medesime in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione del giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10935/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 910/2019 depositata il 27/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma, con decreto del 27.2.2019, ha accolto il reclamo con cui [OSCURATO:PERSONA] ha contestato al [OSCURATO:PERSONA] della procedura di liquidazione coatta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’erroneità del piano di riparto parziale delle somme depositato il 14.3.2018 e comunicato il 17 settembre 2018. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la Sanremo assicurazioni e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa, affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Considerato che: 1. Co n il primo motivo è denunciato il vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ.. In particolare, la ricorrente deduce che in base al combinato disposto degli artt. 254 commi 1° 2 ° e 261 comma 3° d.lgs n. 209/2005 (codice delle [OSCURATO:PERSONA]), anche l’opposizione al piano di riparto redatto dal [OSCURATO:PERSONA] di una compagnia assicurativa in liquidazione coatta amministrativa segue il rito disciplinato dagli artt. 98 e 99 legge fall., il quale prevede la decisione collegiale. Ad avviso della ricorrente, l’essere stato il procedimento definito con un provvedimento emesso da un singolo componente del collegio, designato come giudice relatore, dà luogo ad un’ipotesi di nullità insanabile per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ.. 2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 50 bis comma 1° n. 2 e 50 ter cod. proc. civ. e 99, comma 11° cod. proc. civ.. La ricorrente deduce che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater al successivo art. 161 comma 1° cod. proc. civ., un’autonoma causa di nullità della decisione che può essere fatta valere come causa di impugnazione. 3. Con il terzo motivo è stata censurata la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per avere il g iudice monocratico del Tribunale di Roma, dopo aver assunto la causa in riserva, deciso la causa senza in alcun modo manifestare alle parti, o rendere in altro modo esplicito, che si trattava di una rimessione della causa in decisione, così impedendo anche il deposito degli scritti difensivi conclusionali, come previsto dal penultimo comma dell’art. 99 legge fall.. 4. Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n.5 cod. proc. civ.. sul rilievo della radicale carenza di motivazione del provvedimento con cui il G.D. ha accolto l’opposizione al piano di riparto. 5. Osserva il Collegio che questione pregiudiziale all’esame delle censure contenute nei primi tre motivi del ricorso (riconducibili, per lo più, alla questione della composizione monocratica o collegiale del giudice che deve decidere sull’impugnazione del piano di riparto parziale) è verificare se In proposito, l’art. 260 cod. ass., pur prevedendo, al suo secondo comma, la possibilità di procedere a riparti parziali, non stabilisce alcuna forma di impugnazione degli stessi, mentre l’art. 261 cod. ass., a sua volta, prevede, al terzo comma, che gli interessati possano impugnare l’ultimo riparto (“ L'opposizione è disciplinata dagliarticoli 98 e 99 della legge fallimentare”). Infine, l’art. 245, comma 7, cod. ass., dispone che “p legge fallimentare” Tenuto conto che le questioni relative all’impugnabilità o meno del riparto parziale nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa delle compagnie assicurative opportuna la trattazione delle question i medesime in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte dispone la rimessione del giud
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