CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 1952
Cassazione n. 40343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti dagli imputati 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/07/1952 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/01/1976 entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia nonchè dalle parti civili 3. Solidaria s.c.s.-Onlus, in persona del legale rappresentate [OSCURATO:PERSONA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] 4. S.O.S. Impresa - Rete per la Legalità/[OSCURATO:PERSONA] di promozione sociale, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 5802/21 in data 27/09/2022 della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata ritualmente richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, P prorogato da ultimo in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; lette le memorie difensive di: -parte civile [OSCURATO:PERSONA], datata 22/05/2023 con allegati; -parte civile [OSCURATO:PERSONA], datata 22/05/202:3 con allegati; -curatela fallimentare della ditta individuale Albatros di [OSCURATO:PERSONA], datata 25/05/2023 con allegati, con richiesta di liquidazione della somma di euro 8.231,60, oltre accessori di legge per spese di rappresentanza e difesa nel grado; -[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo, quali legali rappresentanti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con allegati; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria dell'Ufficio in data 03/05/2023, ha chiesto: -di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso degli imputati limitatamente al quinto ed al sesto motivo con declaratoria di irrevocabilità della condanna in relazione ai capi 2, 29 e 30; -di disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso proposto dagli imputati in relazione al primo, al secondo, al terzo e al quarto motivo; -rilevata l'ammissibilità dei ricorsi delle parti civili, disporsi con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio relativo alla quantificazione delle spese processuali innanzi alla sezione civile competente della Corte di cassazione; udita la discussione delle difese delle parti civili che hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità o rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con richiesta di liquidazione delle spese processuali come da note spese depositate, e segnatamente: -Fallimento ditta Albatros di [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare avv. [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparsa in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] dei F.11i Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA];-[OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la discussione delle difese dei ricorrenti: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; -Solidaria s.c.s.-Onlus, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali come da separata nota; -S.O.S. Impresa - Rete per la Legalità/[OSCURATO:PERSONA] di promozione sociale, con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali come da separata nota. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Palermo in data 08/07/2021, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati rispettivamente alla pena di anni dodici, mesi due di reclusione ed euro 91.000 di multa (il primo) e di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 54.000 di multa (il secondo) in relazione ai seguenti capi: -2 (art. 132 d.lgs. 385/1993), 3, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 29 (artt. 81, secondo comma, 110, 644, commi primo, terzo e quinto n. 3 e 4 cod. pen.), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 e 25 (artt. 81, secondo comma, 644, commi primo, terzo e quinto n. 3 e 4 cod. pen.), 20 e 21 (artt. 110 cod. pen., 2 d.lgs. 74/2000) e 30 (artt. 81, secondo comma, 629 cod. peri.), ascritti a [OSCURATO:PERSONA]; -2, 3, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 29, ascritti ad [OSCURATO:PERSONA] (in relazione al capo 24, lo stesso veniva assolto). Con la medesima pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] venivano altresì condannati al risarcimento dei danni cagionati a S.O.S. Impresa - Rete per la Legalità/[OSCURATO:PERSONA] di promozione sociale e a Solidaria s.c.s.-Onlus, quantificandoli, a carico di ognuno di essi, in euro 25.000 per ciascuna parte civile. 2. Con sentenza in data 27/09/2022, la Corte di appello di Palermo: -assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 22, 23, 24 e 27, confermando nel resto la pronuncia di primo grado e rideterminando la pena in relazione ai residui reati (capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29 e 30) nella misura di anni dieci, mesi otto di reclusione ed euro 87.300 di multa; -assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 22 e 23, confermando nel resto la pronuncia di primo grado e rideterminando la pena in relazione ai residui reati (capi 2, 3, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 29) nella misura di anni sei, mesi tre di reclusione ed euro 50.000 di multa. 3. Avverso la predetta sentenza d'appello, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di Solidaria s.c.s.-Onlus, in persona del legale rappresentate [OSCURATO:PERSONA] e di S.O.S. Impresa - Rete per la Legalità/[OSCURATO:PERSONA] di promozione sociale, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 110, 644 cod. pen., 63, 125, 191, 192, 210, 530, 533, 546, comma 1, lett. e) e 603 cod. proc. pen. (capi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16), usura in danno di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi due figli, Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata è incorsa in molteplici errori: per primo, per aver ritenuto le persone offese, costituite parti civili, come attendibili pur essendo stato documentalmente provato il loro mendacio; poi, per aver ritenuto la ricorrenza della fattispecie di usura in mancanza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo; poi ancora, per non aver proceduto alla valutazione delle prove "a discarico"; quindi, nell'aver immotivatamente disatteso la richiesta difensiva di acquisire la documentazione dell'Assessorato regionale e di disporre perizia avente ad oggetto l'esame della predetta documentazione; infine, nell'aver espresso motivazioni illogiche e contraddittorie decidendo in violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Ad esclusione delle dichiarazioni rese dalle parti civili certamente portatrici di un interesse in causa (circostanza che impone di procedere al riscontro del loro narrato), la stessa documentazione da loro prodotta, unitamente a quella allegata dalla difesa degli imputati e reperita direttamente dall'[OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con le dichiarazioni rese dai testi sia dell'accusa che della difesa, concorrono a delineare uno scenario che, lungi dal configurare reati di prestiti ad usura, denota un accordo (finalizzato alla fatturazione di operazioni in parte inesistenti) tra la Rinchiuso e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto prestazioni che il Sottile mai e poi mai avrebbe potuto realizzare, ma che sono state ugualmente fatturate, al fine di ottenere indebite erogazioni di contributi pubblici: accordo che, in considerazione dei rilevanti investimenti effettuati dalla Rinchiuso, sin dal 2010, deve presumersi esistente sin da allora. La difesa dei ricorrenti ha dimostrato come le aziende della Rinchiuso e dei figli (F.11i Mascarella s.n.c. e Nllannaranova s.s. ) hanno ottenuto la concessione di oltre 1,5 milioni di euro di contributi europei a fronte di progetti da realizzare per oltre 2,5 milioni di euro, sulla cui effettiva realizzazione è stata manifestata ben più di una perplessità, non avendo, né la ditta dei Sottile, né gli operai, la necessaria specializzazione per ristrutturare caseifici o impiantare tubi di erogazione: circostanza che non ha impedito di rilasciare fatture aventi ad oggetto la "realizzazione di opere" e, quindi, operazioni inesistenti. Detto "accordo" conduceva ad un'evidente convenienza reciproca, che per il Sottile era rappresentata dal conseguimento di margini sulle forniture di materiale che effettivamente erano rese, essendo la fatturazione dei lavori una sorta di appendice al rapporto commerciale sottostante e quasi decennale: appendice che doveva consentire alla Rinchiuso, che certamente costituiva una cliente che generava importanti flussi di acquisti di materiale edile, ulteriori vantaggi extracontrattuali. Se si scoprisse che le odierne parti civili, per un verso hanno denunciato i Sottile perché avrebbero richiesto soldi ad usura "camuffandoli" con l'emissione di fatture per operazioni inesistenl:i (recanti la dizione "realizzazione di opere") e, per altro verso, hanno utilizzato le medesime fatture per ottenere i contributi, si svelerebbe, finalmente, la verità sui rapporti tra la Rinchiuso e [OSCURATO:PERSONA] e si farebbe definitivamente chiarezza sulla bontà e sulla correttezza della prospettazione difensiva. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 110, 644 cod. pen., 2 d.lgs. n. 74/2000, 63, 125, 191, 192, 210, 530, 533 e 546 cod. proc. pen. con riferimenti ai capi 17, 18, 19,, 20 e 21. Si tratta degli episodi di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capi 17 e 18) e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 19). Anche qui la sentenza impugnata è incorsa in molteplici errori: per primo, per aver ritenuto le persone offese, costituite parti civili, come attendibili pur essendo stato documentalmente provato il loro mendacio; poi, per aver ritenuto la ricorrenza della fattispecie di usura in mancanza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo; poi ancora, per non aver proceduto alla valutazione delle prove "a discarico"; infine, nell'aver espresso motivazioni illogiche e contraddittorie decidendo in violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Dopo aver correttamente qualificato l'Aiello come "imputato di reato connesso o probatoriamente collegato", la sentenza di appello ha fatto malgoverno delle regole processuali in materia di valutazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., con particolare riferimento alle regole previste dal comma 3 dell'art. 192 cod. proc. pen., circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dall'Aiello sia in primo grado (udienze del 17/12/2020 e del 14/01/2021) sia in appello (udienza del 10/06/2022). I capi 17, 18 e 19 imputano ai Sottile di aver concesso dei prestiti a [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare pari ad euro 185.000, a fronte dei quali avrebbero ricevuto, sempre in contanti, la maggiore somma di complessivi euro 238.000. :[ capi 20 e 21 sono invece correlati all'emissione da parte della ditta Albatros di [OSCURATO:PERSONA] di fatture per operazioni inesistenti pari ad euro 135.665,80 nel 2015 e ad euro 330.022,00 nel 2016, che i Sottile avrebbero utilizzato nelle dichiarazioni fiscali, al fine di diminuire l'entità dell'imponibile annuo da dichiarare. La sentenza risulta principalmente fondata sulle dichiarazioni delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre invece nessun rilievo è stato dato alle prove testimoniali e documentali prospettate dalla difesa, e in particolare alle dic:hiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Asaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Molto più certa ed affidabile, poiché suffragata dalle testimonianze e dai dati finanziari e contabili, appare la ricostruzione difensiva, secondo cui l'Aiello avrebbe utilizzato le somme ricevute da [OSCURATO:PERSONA] - e finalizzate all'acquisto, da parte di quest'ultimo, dell'immobile del bar Albatros per scopi suoi propri; ed il Sottile, resosi conto di non potere più procedere al suddetto acquisto, gliene avrebbe chiesto la restituzione, peraltro nell'ambito di un rapporto che si dimostrava amicale. Aiello si rese irreperibile per diversi mesi nei confronti del Sottile, riferendogli di essere ancora in Messico, al solo fine di non restituirgli le somme ancora dovute; organizzando, nel frattempo, la cessione dell'attività al Massaro, senza inserire, tra le passività, il debito ancora intercorrente con il Sottile, ma - viceversa - raccontando al Massaro trattarsi di un prestito ad usura. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 110, 644 cod. pen. 63, 125, 191, 192, 530, 533 e 546, comma 1, lett. e cod. proc. pen. con riferimento al capo 25. Si tratta dell'episodio di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Ancora una volta, la sentenza impugnata è incorsa in molteplici errori: per primo, per aver ritenuto la persona offesa inattendibile sebbene la stessa non abbia mai accusato il Sottile (affermando al contrario, unitamente al di lei marito, di essere ancora debitrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell'intera somma dovuta, fatta eccezione per il primo pagamento pari ad euro 2.000) né si sia costituita parte civile; poi, per aver ritenuto la ricorrenza della fattispecie di usura in mancanza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo; poi ancora, per non aver proceduto alla valutazione delle prove "a discarico"; infine, nell'aver espresso motivazioni illogiche e contraddittorie decidendo in violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. In particolare, sulla base dei calcoli effettuati dal consulente tecnico della difesa, risulta un tasso di interesse effettivo, per il periodo dal 30/06/2015 al 31/12/2020, pari al 7,885%, di gran lunga inferiore al tasso soglia usurario,, pari al 16,6%. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 110, 644 cod. pen. 63, 125, 191, 192, 530, 533 e 546, comma 1, lett. e cod. proc. pen. con riferimento ai capi 26 e 28. Si tratta degli episodi d'usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Ancora una volta, la sentenza impugnata è incorsa in molteplici errori: per primo, per aver ritenuto la presunta persona offesa attendibile sebbene la stessa non abbia mai accusato il Sottile (sebbene abbia richiesto di costituirsi parte civile, richiesta disattesa per questioni di carattere formale); poi, per aver ritenuto la ricorrenza della fattispecie di usura in mancanza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo; poi ancora, per non aver proceduto alla valutazione delle prove "a discarico"; infine, nell'aver espresso motivazioni illogiche e contraddittorie decidendo in violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. La sentenza ha omesso di considerare che alle dichiarazioni del Pillitteri (che non ha mai denunciato il Sottile) si contrappongono quelle rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno confermato come il Pillitteri avesse debiti pregressi con il Sottile fin dal 2011. Inoltre, il consulente tecnico della difesa ha ritenuto inconfigurabile un'ipotesi di usura, essendo in ogni caso il Pillitteri debitore nei confronti dei Sottile per l'importo di euro 17.100. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 110, 644 cod. pen. 63, 125, 191, 192, 530, 533 e 546, comma 1, lett. e cod. proc. pen. con riferimento ai capi 29 e 30. [OSCURATO:PERSONA] è responsabile del delitto di estorsione ed entrambi gli imputati dell'ulteriore usura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ancora una volta, la sentenza impugnata è incorsa in molteplici errori: per primo, per aver ritenuto la persona offesa inattendibile sebbene la stessa non abbia mai accusato il Sottile né si sia costituita parte civile; poi, per aver ritenuto la ricorrenza delle fattispecie di usura e di estorsione in mancanza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo; poi ancora, per non aver proceduto alla valutazione delle prove "a discarico"; infine, nell'aver espresso motivazioni illogiche e contraddittorie decidendo in violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 d.lgs. 385/1993, 125, 530, 533 e 546, comma 1, lett:. e) cod. proc. pen. con riferimento al capo 2. Secondo l'accusa, i due imputati avrebbero svolto attività finanziaria prevista dall'art. 106, comma 1, d.lgs. n. 385/1993, consistente nella concessione di finanziamenti, mediante l'erogazione di molteplici prestiti di denaro dietro la corresponsione di interessi, nei confronti di un numero indeterminato di soggetti. Nel corpo delle assai stringate mptivazioni, la Corte territoriale non ha spiegato, né documentato le ragioni per cui l'asserita attività di prestito di denaro sarebbe "potenzialmente rivolta ad un numero illimitato di soggetti", non potendo assimilarsi ad una congrua motivazione la mera illazione, non dimostrata, secondo cui "non risulta che i Sottile richiedessero requisiti particolari a chi chiedeva loro denaro". Settimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 -bis, 63, quarto comma, 69, 99, 132 e 133 cod. pen., 125 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La Corte territoriale, in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non ha risposto alle puntuali e specifiche deduzioni difensive in merito alla diversa posizione processuale dei due imputati. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, nel rideterminare la pena da applicare, ha operato sia l'aumento per le aggravanti di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 e 4 cod. pen., sia l'aumento per la contestata recidiva specifica e reiterata, senza tuttavia spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto di applicare il secondo aumento che è del tutto facoltativo. Inoltre, meritevole di censura è anche la determinazione della pena, per nulla prossima ai minimi edittali, senza che sul punto sia stata spesa alcuna motivazione. Ottavo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240-bis cod. pen., 125, 546, comma 1, lett. e) e 603 cod, proc. pen. E' stata disposta la confisca dei beni riconducibili agli imputati senza aver proceduto ad alcun accertamento tendente a verificare la sussistenza di una "sperequazione" tra i beni acquistati degli stessi e i loro redditi e le loro disponibilità finanziarie lecite. Si censura inoltre il mancato esperimento di una perizia in merito, peraltro richiesta a norma dell'art. 603 cod. proc. pen. 5. Ricorso nell'interesse di Solidaria s.c:.s.-Onlus. Primo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 12, commi 1 e 2 D.M. 55/2014, inosservanza ed erronea applicazione dei parametri vigenti. La Corte territoriale ha liquidato le spese di lite a favore di ciascuna parte civile nell'importo di euro 1.500 oltre accessori di legge in aperta violazione dei parametri per la determinazione dei compensi previsti dal D.M. 55/2014, anche con riferimento ai minimi inderogabili. La disposizione normativa prevede che, per i giudizi innanzi alla Corte d'appello, il compenso medio sia pari ad euro 4.050,00, che può essere aumentato fino all'80(3/0 (eurci 7.290,00) o diminuito fino al 50% (euro 2.025,00). Anche il successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, ha individuato delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto del quale non è consentito andare. Inoltre, la Corte territoriale, da un lato, non ha tenuto in alcun conto la particolare complessità della causa e, conseguentemente, delle previsioni di cui all'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014 e, dall'altro, ha omesso di considerare e di riconoscere l'aumento richiesto per l'assistenza di una parte contro due imputati (art. 12, comma 2, D.M. 55/2014). Secondo motivo: assenza di motivazione in relazione all'art. 546 lett. e) cod. proc. pen. La Corte territoriale, a fronte di una nota specifica per complessivi euro 16.565,79, contenente le indicazioni delle fasi e delle ragioni degli aumenti ex artt. 12, commi 1 e 2 D.M. 55/2014, non ha spiegato o meglio argomentato le ragioni della drastica riduzione al di sotto dei minimi tariffari, ciò in evidente contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, ma se si va al di sotto dei medi tabellari deve essere motivata. 6. Ricorso nell'interesse di S.O.S. Impresa — Rete per la Legalità/[OSCURATO:PERSONA] di promozione sociale. Lo stesso presenta il medesimo tenore, anche nella forma grafica, del ricorso di Solidaria s.c.s-Onlus, ai cui contenuti si rimanda. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti nell'interesse di Solidaria s.c.s.-Onlus e di S.O.S. Impresa — Rete per la Legalità/[OSCURATO:PERSONA] di promczione sociale sono fondati e, come tali, meritevoli di accoglimento; di contro, quelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] risultano nammissibili. 2. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1.1. Va evidenziato in premessa in termini generali come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nei ricorsi non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente, Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, non mass. sul punto). 2.1.2. Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto cella decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo, Sez. 28729 del 07/07/2022, Labate, non rnass.). 2.1.3. Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove - come verificato nella fattispecie - non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (cfr., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; da ultimo, Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, Gioè, non mass.). 2.1.4. Va ancora osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 2.1.5. Nell'approcciarsi alla disamina che seguirà, deve altresì richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altro, Rv. 271593). 2.1.6. Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, evidenzia il Collegio come, in sostanza, i ricorrenti abbiano dedotto che: -erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto "attendibili' le persone offese, nonostante fosse stato documentalmente dimostrato (e la stessa sentenza non potendo ignorarlo, ne ha dato atto) che le stesse avessero mentito; -la Corte territoriale non aveva inoltre proceduto alla valutazione di tutte le prove "a discarico", ne' avendone spiegato le ragioni, ma fondando la propria decisione solo ed esclusivamente sulla base delle prove c.d. "a carico" e senza neppure menzionare quelle — dichiarative ma, soprattutto, documentali, offerte dalla difesa e ritualmente acquisite ai fascicolo processuale, anche a seguito di parziarie rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; -la Corte territoriale aveva violato il disposto di cui all'art. 603 cod. proc. pen., nella parte motivazionale in cui non ha immotivatamente accolto la richiesta difensiva di acquisire la documentazione dell'[OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, di disporre perizia, avente a oggetto l'esame della predetta documentazione. La posizione "Rinchiuso" è trattata dalla Corte territoriale a pag. 7 e ss. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che, a causa di una situazione di bisogno economico, si era dovuta rivolgere ai Sottile per ottenere, nel tempo, diversi prestiti a tassi usurari, per finanziare le due imprese di famiglia, una formalmente facente capo a lei stessa (la Mannaranova) e l'altra ai di lei figli Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). In particolare, il rapporto con i Sottile era sorto in quanto questi ultimi fornivano loro il materiale edile necessario per i lavori di ristrutturazione delle loro aziende agricole. A causa delle difficoltà della Rinchiuso e dei Mascarella nel pagamento di dette forniture, dopo alcuni anni di ritardo, i Sottile avevano iniziato ad imporre interessi di mora usurari e da lì erano poi nati altri rapporti di natura usuraria connessa a dei prestiti richiesti dalle persone offese, sempre più in difficoltà economica. Tali prestiti, per lo più in contanti, ed i relativi interessi usurari venivano poi saldati con denaro versato dalla Rinchiuso o dai Mascarella ed a fronte di tali assegni, per giustificare contabilmente gli ingressi di denaro nelle casse dell'impresa dei Sottile, questi ultimi emettevano delle fatture ; asseritamente per operazioni inesistenti. I giudici di merito, dopo avere illustrato la tesi accusatoria e quella difensiva (i ricorrenti d'accordo con le persone offese emettevano fatture per operazioni inesistenti che poi le persone offese utilizzavano per evadere le imposte e per ottenere dalla Regione Sicilia indebiti contributi) optano per la prima alla stregua di un'ampia motivazione - fondata su riscontri di natura oggettiva e logica - in cui spiegano le ragioni per cui le persone offese dovevano ritenersi attendibili; perché la tesi difensiva era poco credibile; perché il teste della difesa Russo era inattendibile. Indicano, poi, i riscontri oggettivi alle dichiarazioni delle persone offese (segnatamente, esiti di intercettazioni e di perquisizioni), su cui la prolissa difesa dei ricorrenti omette di interloquire. In particolare, scrivono i giudici di appello: "La versione dei Rinchiuso/Mascarella (circa l'esistenza di un rapporto usurario con i Sottile) ... appare corroborata da numerosi elementi esterni ed oggettivi, ad esempio: nel corso della conversazione (prog. 6429) intercettata all'interno dell'abitacolo dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] in data 24 ottobre 2019, quest'ultimo si vantava con il proprio interlocutore che un debito della Rinchiuso era passato da 65.000,00 ad 80.000,00 euro che, in quel modo, lui (il Sottile) si era "fregato" (rubato, appropriato contra ius di) 15.000,00 euro; situazione che appare certo compatibile con l'esistenza di un rapporto usurario mentre non si spiega se tra i Sottile da un lato e i Rinchiuso/Mascarella dall'altro esistevano solo rapporti di fornitura di materiali edili o rapporti esclusivamente connessi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti (senza implicazioni usurarie); con riguardo al capo 8, la Rinchiuso ha sostenuto di aver ricevuto dai Sottile un prestito di 90.000,00 euro a fronte del quale lei ed i figli avevano emesso in garanzia un assegno da 90.000,00 euro (per la sorte capitale) e tanti assegni da 6.100,00 euro (nonché uno da 12.200,00 euro) per garantire il pagamento degli interessi (usurari) mensili (6.100,00 euro al mese); ebbene, tra la documentazione sequestrata presso la sede della Due S Sottile (società riconducibile agli imputati), all'interno di una cartella intestata "Mannaranova 2015", sono state sottoposte a sequestro nove fatture emesse dalla Edilservice (anch'essa riconducibile agli imputati) alla Mannaranova, tutte del valore di 6.100,00 euro (una dell'importo di 12.200,00 euro) e tutte aventi in allegato corrispondenti 9 assegni di pagamento di pari importo; la particolarità di tali assegni è che, sebbene riportanti date che vanno dal 15.2.2015 al 16.11.2015, hanno dei numeri progressivi continui, come se fossero stati "staccati" tutti insieme; ciò conferma pienamente il racconto della Rinchiuso ed il modus operandi utilizzato dagli imputati, cioè quello di emettere fatture per operazioni inesistenti al fine di bilanciare contabilmente le "entrate" derivanti dalle attività usurarie e far apparire le restituzioni dei prestiti da parte delle vittime come lecite operazioni commerciali; con riguardo al capo 10, la Rinchiuso ha sostenuto che, ad un certo punto, per un suo debito di 43.000,00 euro, erano stati concordati interessi semestrali per circa 13.000,00 euro (13.176,00 per la precisione), il tutto per complessivi 56.000,00 euro, effettivamente corrisposti con assegni ai medesimi Sottile; ebbene, tra la documentazione sequestrata presso la sede della Due 5 Sottile ... è stato sottoposto a sequestro un foglio manoscritto relativo ad una contabilità coi "Mascarella" che partiva da un saldo a debito (per i Mascarella) di 56.000,00 euro, che giungeva a zero tramite due versamenti da 21.500,00 euro ed un saldo di 13.000,00 euro; tali dati riscontrano le dichiarazioni della Rinchiuso; con riguardo al capo 14, la Rinchiuso ha sostenuto che, ad un certo punto, aveva ottenuto dai Sottile un prestito di 20.000,00 euro, per il quale erano stati concordati interessi, per due mesi, di 4.000,00 euro, il tutto per complessivi 24.000,00 euro, "garantiti" con un assegno emesso in favore dei medesimi Sottile; ebbene, la Rinchiuso ha fornito copia di tale assegno ed altra copia del medesimo assegno è stata rinvenuta presso la sede della Due 5 Sottile ...; ancora, la medesima Rinchiuso ha sostenuto che i Sottile non avevano restituito il suddetto assegno di 24.000,00 euro ed anzi avevano preteso altri 16.000,00 euro a fronte di meglio precisati "oneri bancari"; per garantire il pagamento di tali 40.000,00 euro erano stati emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 8 effetti cambiari da 5.000,00 euro ciascuno, che sono stati effettivamente rinvenuti, durante una perquisizione, presso la sede della Due 5 Sottile". La difesa insiste nel sostenere che la Corte di appello non avrebbe preso in esame la documentazione della Regione Sicilia. In realtà, la Corte di appello non solo ha ritenuto che la tesi difensiva potesse essere in parte fondata, ma ha concluso (con motivazione incensurabile) che ciò non escludeva comunque il rapporto usurario a monte. In altre parole, è stato espressamente riconosciuto che "il fatto che la Rinchiuso ed i di lei figli ave(ssero) utilizzato ... fatture per operazioni (oggettivamente e soggettivamente) inesistenti emesse dai medesimi imputati non è circostanza tale né da escludere l'esistenza di un rapporto usurario tra i medesimi Sottile (nella parte degli usurai) e le citate persone offese né da inficiare l'attendibilità della stessa Rinchiuso e dei di lei figli, nella parte in cui hanno prospettato l'esistenza del suddetto rapporto usurario, descritto con tale sofferenza, vividezza e dovizia di particolari da lasciar pochi dubbi circa la verità di tali dichiarazioni, per di più riscontrate dal fatto che in effetti i Sottile svolgevano attività di usura ... [] per tali ragioni è stato ritenuto superfluo ogni approfondimento presso la Regione Siciliana circa le fatture inviate dalle parti civili per ottenere i contributi europei"; e ciò in quanto, quelle stesse fatture, ben potevano essere funzionali ad "occultare" un rapporto usurario ed emesse proprio in ragione di tale rapporto al fine di "schermarlo". Così come è altrettanto plausibile - ma la circostanza nulla toglie alla colpevolezza dei Sottile - che la Rinchiuso e i di lei figli abbiano utilizzato quelle fatture per ottenere contributi indebiti, "gonfiando le spese per esporre in contabilità, anche a fini fiscali, elementi passivi superiori a quelli reali, al fine di attenuare l'impatto devastante sulle loro finanze delle pretese usurarie dei Sottile". Rapporto usurario che, peraltro, trovava conferma nella piena sovrapponibilità del narrato degli usurati (si fa riferimento alle altre vicende d'usura in contestazione) che, benchè non si conoscessero fra di loro, avevano riferito un identico modus operandi da parte dei ricorrenti: in tal senso, basti considerare che l'Aiello e la Rinchiuso - come detto, tra loro sconosciuti - hanno conformemente riferito delle minacce ricevute e del riferimento ai trascorsi giudiziari di [OSCURATO:PERSONA] che faceva vanto dei suoi rapporti di amicizia con [OSCURATO:PERSONA], come confermato dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, in più passaggi, la sentenza impugnata nel considerare le dichiarazioni delle numerose vittime escusse, evidenzia come le stesse presentino "così tanti ed importanti elementi di coincidenza da lasciar ritenere che tutti ... i soggetti abbiano riferito il vero nell'accusare i Sottile e nel rendere le le loro deposizioni dibattimentali. In definitiva, l'attendibilità di tutte le persone offese ... appare confermata e sublimata dal principio logico della convergenza del molteplice ...." (pagg. 5-7 della sentenza impugnata). La censura, quindi, va ritenuta di puro merito perché. non fa altro che tentare di ottenere, in modo surrettizio, in questa sede di legittimità, una nuova ed ulteriore valutazione di quello stesso compendio probatorio ampiamente esaminato e valutato in modo conforme da entrambi i giudici di merito (v. pagg. 33 e ss. della sentenza di primo grado) come ha stigmatizzato la difesa delle parti civili che, nella memoria difensiva, ha provveduto a confutare anche "nel merito" la censure dei ricorrenti in ordine alla valutazione delle fatture richiamando, fra l'altro, quanto accertato dal tribunale (v. pag. 102 della sentenza di primo grado). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Gli odierni ricorrenti sono stati ritenuti responsabili pure di tre episodi di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capi 17 e 18 della rubrica) e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capo 19). Ad avviso dei ricorrenti, i vizi da cui sarebbe affetta la sentenza consisterebbero, sostanzialmente nei medesimi vizi denunciati in relazione alle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e di lei figli.Si è in presenza di una censura che, quanto al contenuto, è, in pratica sovrapponibile a quella precedente, con conseguente sostanziale identità di valutazioni. La posizione Aiello è trattata dalla Corte di Appello a pag. 2 e ss., in cui i giudici di merito motivano ampiamente alla stregua di puntuali elementi di riscontro di natura fattuale e logica le ragioni per cui la persona offesa (che aveva dichiarato di essere stata costretta per unilaterale volontà dei Sottile ed emettere fatture inesistenti per giustificare alcuni assegni relativi ai prestiti usurari a cui veniva aggiunta l'iva oltre agli interessi) doveva ritenersi credibile; e questo al contrario della tesi difensiva degli imputati (che avevano invece sostenuto di aver effettuato dei pagamenti in favore dell'Aiello ma solo per subentrare a costui nell'acquisto delle mura del [OSCURATO:PERSONA] di cui lo stesso Aiello era gestore) che presentava invece numerose incongruità logiche ed era stata smentita anche dalle dichiarazioni non solo del Fava (pure lui soggetto usurato) ma anche dai testi Sciarabba e Costanzo. La difesa dell'Aiello ha precisato come lo stesso non sia mai stato indagato per emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma solo per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (nell'ambito del proc. [OSCURATO:PERSONA] 1290/2019) dal quale era stato assolto: da qui la rilevata totale infondatezza del rilievo \folto a ritenere la inattendibilità dell'Aiello, perché imputato di reati connesso o collegato o per aver denunciato al solo fine di sottrarsi alla verifica fiscale. Sia in sede di denuncia che a dibattimento, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di essere stato costretto, per unilaterale volontà dei Sottile, ad amettere le fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 20 e 21, e questo al fine di giustificare alcuni assegni relativi ai prestiti usurai a cui veniva aggiunta l'iva oltre gli interessi. In secondo grado l'Aiello veniva risentito nelle forme di cui all'art. 210 cod. proc. pen. Le dichiarazioni dell'Aiello hanno trovato conferma e riscontro nelle dichiarazioni dei testi Fava, Rinchiuso, Massaro e [OSCURATO:PERSONA], dai documenti prodotti dall'Accusa (le matrici degli assegni sequestrati dalla Guardia di Finanza ed il block notes esaminato dallo stesso Aiello ed acquisito in originale) e dalla parte civile nonché dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali: ne consegue che la rigorosa verifica richiesta dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. risulta essere stata pienamente compiuta. La Corte territoriale ha confrontato la deposizione di Aiello con quella dei testi Ingrassia e [OSCURATO:PERSONA], individuando quale unica discrasia la circostanza che l'Aiello ha affermato che gli stessi gli abbiano presentato il Sottile per avere un prestito, mentre gli altri due hanno affermato di aver messo in contatto Aiello con il Sottile perchè avevano saputo che lo stesso era intenzionato a vendere le mura del [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto - come evidenziato dalla difesa dell'Aiello - la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto maggiormente credibile la versione di quest'ultimo, precisando che Ingrassia e [OSCURATO:PERSONA] avevano interesse a negare di ver presentato al Sottile per ottenere un prestito d'usura, attese le loro possibili implicazioni. La Corte territoriale ha poi esaminato la testimonianza Sciarabba che ha dichiarato di essere stato incaricato nel 2017 dal Sottile di verificare la messa in regola dei dipendenti del bar, ed ha valutato tale deposizione argomentando le ragioni per la quali ha ritenuto che tali dichiarazioni confermassero più la tesi dell'Aiello che quella del Sottile. Infatti, al di là della divergenza di date, dal momento che i rapporti tra Aiello e Sottile sorgono nel 2015 e non nel 2017 come riferito da teste Sciarabba, la Corte territoriale ha evidenziato come non si vede per quale ragione i Sottile, interessati all'acquisto del bar, iniziano ad erogare somme consistenti già nel 2015 e facciano verificare la messa in regola dei lavoratori due anni dopo; allo stesso modo, la Corte territoriale ha esaminato la deposizione del teste Costanzo che ha dichiarato che, all'incontro nel suo studio, era presente il Sottile che però non palesò l'intenzione di subentrare all'Aiello per l'acquisto delle mura. Ma non solo: la Corte territoriale spiega, in modo logico e lineare, perché la tesi alternativa proposto dai ricorrenti (l'Aiello avrebbe utilizzato le somme ricevute dai Sottile destinate all'acquisto del bar Albatros, per finalità personali; il Sottile, resosi conto di non poter procedere al suddetto acquisto, gliene avrebbe chiesto la restituzione nell'ambito di un presunto rapporto amicale) non possa godere di alcuna considerazione: con la stessa, infatti, si prospetta un dato - del tutto illogico ed assolutamente imprudente e, in quanto tale, inverosimile - di una consegna di una consistente somma di denaro anticipata rispetto al passaggio di proprietà dell'immobile, il tutto semplicemente sulla parola e senza la conclusione di alcun contratto scritto (v. pag. 3 della sentenza impugnata): dazione di denaro che, a detta dei Sottile, si spinge sino alla fine del 2016, senza che sia stato spiegato per quali ragioni gli stessi avessero deciso di continuare a finanziare un imprenditore che versava in un profondo stato di crisi aziendale, a fronte di plurimi debiti con l'erano, con i fornitori e con i suoi stessi dipendenti. Scrivono conclusivamente i giudici di appello: "... l'Aiello risulta attendibile perché le sue dichiarazioni sono apparse davvero particolareggiate; ha esposto innumerevoli dettagli circa i suoi rapporti con i Sottile, ricordando numerosi episodi nel corso dei quali ha subìto angherie da parte degli imputati, venendo costretto al pagamento di interessi sempre più elevati, fino a perdere il controllo della situazione e dei conteggi di dare e avere. A fronte di una deposizione tanto articolata e ricca di particolari, appare davvero difficile ipotizzare che l'Aiello si sia inventato tutto, tanto più che non si comprenderebbe neppure la ragione di tale calunnia, posto che non può neppure sostenersi che abbia mentito per occultare le proprie responsabilità penali, dal momento che ha comunque ammesso di aver emesso su richiesta dei Sottile fatture per operazioni inesistenti". Nonostante tale inconfutabile dato, i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata per il fatto che, non avendo utilizzato una prova a discarico, avrebbe offerto una motivazione carente, contraddittoria e palesemente illogica: tale assunto è da ritenersi del tutto errato, in quanto la sentenza impugnata spiega le ragioni per cui ritiene attendibili ed utilizzabili le dichiarazioni di Aiello, e, nello stesso tempo, esamina la prospettazione della difesa dei ricorrenti spiegando le ragioni per cui la ritiene inverosimile, esaminando altresì le dichiarazioni dei testi difensivi di cui spiega il perché non siano stati ritenuti idonei a sostenere la tesi difensiva. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del delitto di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 25): -per avere ritenuto la persona offesa inattendibile; -per non avere valutato le prove a discarico (fra cui la consulenza tecnica di parte). La posizione è trattata a pag. 12 e ss. della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto un prestito a [OSCURATO:PERSONA] di 40.000,00 euro poiché doveva chiudere una pendenza con una banca di 46.000,00 euro. A fronte di tale prestito di 40.000,00 euro, la Montagna emetteva in favore di [OSCURATO:PERSONA] ventisette cambiali da pagare una al mese, per complessivi 65.500,00 euro, con un tasso del 28% annuo, superiore di oltre 12 punti rispetto al tasso soglia allora vigente. Da una intercettazione è risultato che [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato la Montagna il giorno dopo la perquisizione operata dalla Guardia di Finanza ai di lui danni, per chiederle di rendere false dichiarazioni alla polizia giudiziaria, nel senso che la donna avrebbe dovuto sostenere dinanzi agli inquirenti che il credito del Sottile nei suoi riguardi traeva origine da alcuni lavori edilizi realizzati in casa della stessa Montagna; ed effettivamente questa è stata la versione della donna, la quale ha sostenuto che il proprio debito nei confronti del Sottile afferiva a dei lavori di ristrutturazione casalinga effettuati nel 2015, in relazione ai quali il Sottile aveva operato la fornitura di materiale edile ed aveva anche anticipato le spese in favore dell'impresa che aveva eseguito le opere. Le censure difensive appaiono assolutamente generiche a fronte dell'ampia motivazione con la quale la Corte di appello spiega le ragioni per cui la stessa persona offesa doveva ritenersi inattendibile e sulle quali i ricorrenti nulla dicono, limitandosi a ribadire, tralaticiamente, la loro alternativa tesi difensiva ampiamente confutata dalla Corte territoriale sulla base di precisi dati fattuali. La versione della Montagna è stata ritenuta inattendibile sotto vari profili:-perché smentita dalle intercettazioni che attestano la richiesta della Montagna di un prestito di 40.000,00 euro, dovendo chiudere una pendenza con una banca di 46.000,00 euro; -perché risulta una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] avanzata alla Montagna di rendere dichiarazioni compiacenti agli inquirenti al fine di occultare il sottostante rapporto usurario; -perché nessuna fattura documenta forniture, da parte dei Sottile, in favore della Montagna, nel 2015; -perché non si comprende per quale ragione il Sottile, che si occupava di fornitura di materiali edili, avrebbe dovuto anticipare pure i pagamenti relativi all'impresa edile di cui si era avvalsa la Montagna; -perché non risulta alcun sollecito di pagamento da parte del Sottile e nei riguardi della donna, dal 2015 in poi. Da qui la conclusione della Corte territoriale secondo cui "è inverosimile che le cambiali sopra richiamate fossero state emesse per saldare dei debiti sorti in relazione a lavori edili effettuati dalla Montagna nel 2015, mentre tutti gli elementi a disposizione convergono inesorabilmente, in modo grave, preciso e concordante, nel senso che il Sottile avesse prestato del denaro ad usura in favore della Montagna, nel 2018, nei termini sopra precisati". 2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Le usure contro [OSCURATO:PERSONA] (capo 26 e 28) sono trattate a pag. 13 e ss. della sentenza impugnata. I ricorrenti contestano anche qui l'attendibilità della persona offesa e l'omessa valutazione delle prove a discarico. La persona offesa ha sostenuto di aver ricevuto, quattro o cinque anni prima, un prestito in contanti da [OSCURATO:PERSONA] di 10.000,00 euro, che l'accordo che avrebbe restituito in sei mesi 15.000,00 euro (tasso 100% annuo), accordo suggellato dalla consegna da parte del Pillitteri al sottile di assegni in garanzia per complessivi 15.000,00 euro, l'ultimo dei quali con scadenza a sei mesi dalla ricezione del prestito. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver pagato l'intera somma. Ancora una volta si è in presenza di censure in fatto che si limitano a ribadire la tesi difensiva ma senza confrontarsi con quella decisiva parte della sentenza con la quale la Corte d'appello indica i riscontri oggettivi alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa (conversazioni telefoniche — rinvenimento presso la ditta dei ricorrenti di assegni del Pillitteri emessi in garanzia). 2.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. L'usura (ascritta ad entrambi gli imputati) e l'estorsione (a carico del solo [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Si censura la decisione impugnata, anche qui, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inattendibile la persona offesa e per anon avere la stessa valutato le prove a discarico. Nel merito, risulta che tra il maggio e l'ottobre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato, nei confronti del Perriera, forniture di mal:eriale edile, senza emettere alcuna fattura al riguardo, per un valore complessivo, ricavato dalle bolle di accompagnamento, di 14.400,00 euro. A fronte di tale credito, il Perriera emetteva assegni in garanzia per complessivi euro 33.000,00, c:on scadenza ultima 3 gennaio 2019. La Corte territoriale ha ritenuto il dato delle bolle di accompagnamento estremamente attendibile, trattandosi di documenti formati all'epoca della consegna del materiale e, quindi, in epoca non sospetta, quando ancora i Sottile non avevano alcun sentore di essere indagati e quando ancora, verosimilmente, non era neppure stato concluso il patto usurario. E' risultato, inoltre, come [OSCURATO:PERSONA], nel pretendere la restituzione della sorte capitale maggiorata di interessi a tasso usurario (superiore al 30% circa annuo), avesse anche minacciato la vittima, come evincibile dalle conversazioni riportate a pag. 15 della sentenza impugnata (prog. n. 123 del 22/05/2018, prog. n. 145 del 23/05/2018 e prog. n. 149 del 23/05/2018). La censura difensiva è ancora una volta assolutamente generica perché non si confronta minimamente con la motivazione con la quale la Corte territoriale ha illustrato, sulla base di precisi dati fattuali, il motivo per cui la tesi difensiva dei ricorrenti (lo stesso estratto conto del Perriera riportava prezzi maggiorati rispetto a quelli indicati nelle bolle di accompagnamento) non fosse minimamente attendibile (nessuna spiegazione era stata fornita dagli imputati con riguardo a tale discrepanza, evidentemente giustificabile solo con il tentativo dei Sottile di "intorbidire le acque" e di precostituirsi una contabilità fasulla per smentire i dati risultanti dalle bolle). Alcuna censura è stata poi dedotta in modo specifico in ordine al reato di estorsione (peraltro, come si è visto, direttamente collegato a quello di usura). 2.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Si contesta la sussistenza del reato di cui al capo 2) per carenza di prova in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie in riferimento alle caratteristiche dell'attività di finanziamento ricostruita nella sentenza impugnata, sostenendosi l'occasionalità dei prestiti effettuata nei confronti dei propri clienti. 2.6.1. Nella delineata prospettiva, mette conto rilevare come il reato di abusiva attività finanziaria punisce "chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112".I due requisiti richiesti dalla fattispecie incriminatrice, pertanto, concernono lo svolgimento dell'attività nei confronti del pubblico e l'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106 d.lgs. n. 385/1993, che, a sa volta, subordina all'iscrizione nell'apposito albo "l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"; il successivo comma 3 dell'art. 106, peraltro, rinvia all'apporto tecnico di un decreto ministeriale l'individuazione del contenuto delle attività di concessione di finanziamenti riservate agli iscritti all'albo e dei requisiti di pubblicità dell'attività ("[OSCURATO:PERSONA] dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonchè in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico"). 2.6.2. Al riguardo, l'integrazione della norma penale in bianco, mediante definizione delle "attività di finanziamento" riservate, è stata dapprima disposta dall'art. 2 d.m. 6 luglio 1994, secondo cui "Per attività di finanziamento sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività ricomprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di (..) f) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito. Fanno eccezione le fideiussioni e altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari". Successivamente, il d.m. 17 febbraio 2009, n. 29, che ha abrogato il d.m. del 1994 (art. 24, comma 1, lett. a), ha disciplinato i due requisiti dell'attività finanziaria riservata; l'art. 3, invero, definisce le "attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma": "Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: (...) il rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito, nonché ogni atra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari"; l'art. 9 definisce, invece, l'esercizio di attività nei confronti del pubblico", disponendo, al comma 1, che "le attività indicate negli articoli 3, 4 e 5 sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti di terzi con carattere di professionalità". 2.6.3. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, emerge all'evidenza come la sistematica attività di erogazione di prestiti - a condizioni usurarie - rientri senz'altro tra le attività finanziarie riservate, per lo svolgimento delle quali, ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 385 del 1993 e dell'art. 3 d.m. 17 febbraio 2009, n. 29, è necessaria l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari. Affinché possa configurarsi il reato di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è indispensabile che l'agente ponga in essere una delle condotte indicate dall'art. 106 del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi, tutte meglio specificate nel D.M. Tes. 6 luglio 1994) inserendosi abusivamente nel libero mercato (così sottraendosi ai controlli di affidabilità e stabilità) ed operando indiscriminatamente fra il pubblico. Ciò comporta che è necessario che la predetta attività sia professionalmente organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente vasto e realizzandosi così quella latitudine di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell'ambito di operatività della legge bancaria (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016, dep. 2017, Kienesberger, R.v. 269616; Sez. 2, n. 5285 del 02/10/1997, dep. 1998, Nasso, Rv. 209597). 2.6.4. Quanto al requisito dell'esercizio dell'attività nei confronti del pubblico, va osservato come le censure proposte dai ricorrenti siano manifestamente infondate, oltre che inammissibili, nella parte in cui si propone una lettura alternativa del compendio probatorio. La destinazione al pubblico dell'attività finanziaria, infatti, ricorre allorquando l'attività, anche se in concreto destinata ad una cerchia ristretta di persone, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti. In tal senso, la giurisprudenza di questa Suprema Corte è pacifica: commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo d.lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato (cfr., Sez. 5, n. 21927 del 17/04/2018, Gigantini, Rv. 273017; Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266164; Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Rea, Rv. 257337); integra il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria previsto dall'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993 lo svolgimento verso una platea indeterminata di soggetti dell'attività di finanziamento, attraverso la monetizzazione di titoli di credito (Sez. 6, n. 36759 del 20/06/2012, Caforio, Rv. 253469); ai fini dell'integrazione del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993), è necessario che l'attività di erogazione di prestiti e finanziamenti sia svolta nei confronti del pubblico, da intendersi, in senso non quantitativo, ma qualitativo come rivolta ad un numero non determinato di soggetti (Sez. 5, n. 2404 del 16/09/2009, dep. 2010, Sganga, Rv. 245832); ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 132 del T.U. bancario emanato con d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, è qualificabile come abusivo esercizio di un'attività finanziaria anche la condotta posta in essere da un soggetto il quale abitualmente eroghi ad un numero indeterminato di persone, somme di danaro a fronte della cessione di assegni e cambiali (Sez. 5, n. 10189 del 06/02/2007, Montessoro, Rv. 235846). In tal senso, anche la sistematica fornitura a credito di merci necessarie per lo svolgimento dell'attività di impresa, concedendo agli acquirenti ripetute dilazioni di pagamento, integra la condotta in disamina (Sez. 2, n. 47559 del 27/11/2012, Cardo, Rv. 253941), costituendo una forma di finanziamento nella misura in cui lascia nella disponibilità del debitore le risorse vincolate all'adempimento dell'obbligazione solutoria (Sez. 6 n. 5118 del 12/02/1999, D'Anna, Rv. 213674). 2.6.5. Sotto il profilo soggettivo, va poi rilevato come integri il reato di abusivismo, previsto dall'art. 166 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, la condotta dell'intermediario e promotore finanziario che, anziché limitarsi ai compiti a lui ordinariamente spettanti (quali la promozione dei prodotti finanziari e le connesse attività materiali volte a favorire la conclusione del contratto tra cliente e intermediario, per conto del quale opera, nonché la limitata attività di consulenza, intesa ad orientare le scelte del risparmiatore)„ stipuli con il cliente un contratto di gestione degli investimenti finanziari e percepisca le somme all'uopo destinate. Il reato in questione è fattispecie di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati (Sez. 5, n. 22419 del 02/04/2003, Castelli, Rv. 224951). Infine, non ricorre l'ipotesi del reato complesso - ma è configurabile il concorso materiale - tra il reato di usura e quello di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in quanto il reato di cui all'art. 644 cod. pen. non si realizza esclusivamente mediante l'erogazione di un finanziamento in violazione delle norme che regolano l'attività creditizia, ma anche attraverso la prestazione di utilità diverse dal denaro e con la corresponsione di vantaggi usurari diversi dal pagamento di interessi di somme concesse in prestito (Sez. 2, n. 43916 del 04/10/2019, Abbate,, 277740). 2.6.6. Nel quadro così delineato, generiche si rivelano le censure di merito formulate dai Sottile omettendo di confrontarsi con la sentenza impugnata che ha ampiamente argomentato, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, come l'attività di erogazione finanziaria svolta fosse tutt'altro che occasionale di prestiti di denaro, potenzialmente rivolto ad un numero illimitato di soggetti, come facilmente evincibile dai numerosi capi d'imputazione in relazione ai quali sono stati ritenuti responsabili. Invero, non risulta che i Sottile richiedessero requisiti particolari a chi si rivolgeva loro per ottenere denaro, né la "platea" di riferimento risultava costituita solo da loro clienti, perché tali non erano certamente né l'Aiello, né il Fava, né la Montagna, né il Pillitteri. Essendo stata svolta tale attività in assenza delle debite autorizzazioni, la stessa è da ritenersi illegittima e, come tale, idonea a configurare il reato in contestazione. 2.7. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Con lo stesso, si censura: -il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; -la violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., per avere i giudici di merito aumentato la pena per effetto della seconda aggravante ad effetto speciale nonostante la facoltatività di tale aumento; -la mancata applicazione del minimo edittale. Le argomentazioni spese dalla Corte territoriale, con riferimento a tutte e tre le questioni dedotte, appaiono congrue e prive di vizi logico-giuridici. 2.7.1. I giudici di secondo grado hanno, innanzitutto, ritenuto che nessuno dei due imputati fosse meritevole delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della spregiudicatezza dimostrata nel sottoporre ad usura diversi soggetti, ponendo in essere azioni sinergiche in termini per nulla occasionali, che sono stati posti in gravissima situazione finanziaria e, senza remore, condotti alla disperazione. Inoltre, per [OSCURATO:PERSONA], ulteriore dati negativo è rappresentato dall'esistenza di diversi, gravi e specifici, precedenti. La costante giurisprudenza di legittimità riconosce come non sia affatto necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo invece sufficiente che — come avvenuto nella fattispecie — egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 2.7.2. Si è proceduto all'aumento di pena ex art. 63, quarto comma, cod. pen., con riguardo alle aggravanti ad effetto speciale contestate e ritenute con riguardo al reato di usura, in ragione dei plurimi e gravi precedenti di [OSCURATO:PERSONA] nonché dell'estrema gravità della vicenda, in tal modo adempiendo al richiesto obbligo motivazionale (cfr., Sez. 2, n. 22763 del 10/07/2020, Gaudino, Rv. 279478; Sez. 2, n. 5622 del 12/11/2021, dep. 2022, Carbone, Rv. 282594). 2.7.3. Nella determinazione della pena si è tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e segnatamente della gravità dei fatti e della personalità dei rei, essendosi giustificato il diverso trattamento sanzionatorio ed avendo parametrato la misura della stessa alle diverse funzioni (rieducativa, retributiva e preventiva) cui la stessa assolve. 2.8. L'ottavo motivo è manifestamente infondato. Si censura il mancato accertamento della sussistenza di una "sperequazione" tra i beni acquistati dagli imputati ricorrenti e i loro redditi e le loro disponibilità finanziarie lecite. La questione è trattata a pag. 18 e ss. della sentenza impugnata. 2.8.1. Evidenzia la Corte territoriale come, già il giudice di primo grado avesse proceduto alla confisca ex art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992 (oggi, art. 240-bis cod. pen.), di tutta una serie di beni acquisiti dagli imputati e da loro stretti congiunti nel periodo in cui si è sviluppata l'attività usuraria e nella disponibilità degli imputati o di loro stretti congiunti (figli di [OSCURATO:PERSONA] e fratelli di [OSCURATO:PERSONA]) 2.8.2. La censura è del tutto generica a fronte di una puntuale motivazione con la quale la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per cui si doveva ritenere, sulla base della svolta istruttoria (dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza, che aveva effettuato gli accertamenti patrimoniali relativi al nucleo familiare dei due imputati, ricostruendo anno per anno la loro situazione patrimoniale nonché degli ulteriori congiunti Domenico e [OSCURATO:PERSONA]) del tutto sperequata la situazione patrimoniale di tutto il gruppo familiare. 2.8.3. Va evidenziato in premessa che, sussiste a carico del titolare apparente dei beni, una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in forza della quale è sufficiente dimostrare che tale soggetto non svolge un'attività tale da procurargli il bene acquisito per imporre, a suo carico, l'onere di dimostrarne la legittima provenienza, secondo giustificazione credibile, e l'effettività della propria posizione di titolare. 2.8.4. Su questo presupposto, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di una sproporzione tra il patrimonio acquisito dal nucleo familiare dei Sottile (Santo ed i figli Alessandro, Domenico e Valentina) ed i redditi dei componenti del medesimo nucleo, in tal modo procedendo alla confisca dei beni ivi indicati. I giudici di merito arrivano alla conclusione dell'esistenza di una notevole sproporzione tra le spese e le entrate, che non consente di ritenere giustificati gli acquisti dei beni o il possesso delle ricchezze oggetto di confisca. In particolare:-con riguardo alla situazione patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], si registra una sperequazione tra spese e redditi con un saldo complessivo passivo tra il 2006 ed il 2018 superiore ai 660.000,00 euro; -con riguardo alla situazione patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] le, si registra una sperequazione tra spese e redditi con un saldo complessivo passivo tra il 2006 ed il 2018 superiore ai 400.000,00 euro; -con riguardo alla situazione patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], si registra una sperequazione tra spese e redditi con un saldo complessivo passivo tra il 2011 ed il 2018 di quasi 90.000,00 euro (poco più di 89.000,00 euro). 2.8.5. Di tal che, scrivono conclusivamente i giudici di appello "... sommando i dati relativi ai tre fratelli Sottile, si giunge ad J n a sperequazione patrimoniale (cioè più spese che redditi o comunque entrate) di circa 1.150.000,00 euro, che rende del tutto superfluo, al fine di escludere la sperequazione medesima, il dato relativo a [OSCURATO:PERSONA], che vede ... un complessivo prevalere dei redditi sulle uscite - nel periodo 2010/2018 - di appena 50.000,00 euro o poco meno. In sostanza, pur tenendo conto di quest'ultimo dato relativo a [OSCURATO:PERSONA] (che evidentemente ha preferito intestare ai propri figli i beni acquistati coi ricavi dell'attività illecita), il nucleo familiare dei Sottile, nel suo camplesso, non è in grado di giustificare spese o disponibilità di beni per valori notevolmente superiori (per oltre un milione di euro) alle entrate". 3. Ricorso nell'interesse di Solidaria s.c.s.-Onlus. 3.1. Fondato è il primo motivo. La Corte territoriale ha disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti civili, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, per ciascuna parate civile. 3.1.1. La violazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi previsti dal D.M. 55 del 2014 ed in particolare dei minimi inderogabili appare evidente. L'art. 12 del D.M. 55/2014, ancora in vigore al momento della pronuncia in parola, prevede che "il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento": la tabella relativa ai giudizi penali allegata al citato D.M.„ prevede per i procedimento penali che si svolgono dinanzi alla Corte d'appello un compenso medio pari ad euro 4.050,00, che può essere aumentato fino ad euro 7.290,00 o diminuito fino alla inderogabile soglia minima di euro 2.025,00. Nella fattispecie, il giudice di primo grado ha liquidato, per le spese di lite, un importo ben al di sotto dei limiti minimi previsti dalla normativa vigente 3.1.2. Peraltro, anche i successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e 13 agosto 2022, n. 147, nel limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, hanno individuato delle soglie minime di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare. E la giurisprudenza ha costantemente ribadito che il raffronto tra il testo modificato e quello originario evidenzia come, a seguito della novella, la diminuzione dei compensi, prima prevista "fino al 50%", oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che la riduzione del 50% costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari. 3.1.3. La Corte territoriale, inoltre, ha erroneamente omesso: -di riconoscere ed applicare l'aumento richiesto per la particolare complessità della causa in cui si sono dovute affrontare tutte le eccezioni di nullità poste a fondamento dell'atto di impugnazione degli imputati e si è dovuto interloquire sulle numerose richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, procedendosi a nuovo esame della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di una lunga trattazione e di un'articolata discussione; -di riconoscere ed applicare l'aumento richiesto per l'assistenza di una parte contro due imputati, con violazione della disposizione del citato D.M. che stabilisce che quando l'avvocato rappresenta e difende più parti, il compenso unico per il professionista può, di regola, essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di venti. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass. civ. Sez. 2, ord. n. 25788 del 16/09/2020, non mass.) ha, per un verso, chiarito che, in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione della richiesta, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (cfr., Cass. civ. Sez. 3, sent. n. 20604 del 14/10/2015, Rv. 637583; Cass. Sez. Lay., ord. n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760, la quale ha precisato che solo l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura). 3.2. Fondato è anche il secondo motivo. La Corte territoriale, a fronte di una specifica nota spese, con indicazione delle fasi e delle ragioni degli aumenti ex art. 12, commi 1 e 2, D.M. 55/2014, non ha giustificato le ragioni della drastica riduzione al di sotto dei minimi tariffari. 3.2.1. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la sussistenza del dovere del giudice di fornire, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, un'adeguata motivazione sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate, tenuto c:onto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive ed avuto riguardo ai parametri fissati dalla normativa vigente (Sez. 4, n. 44342 del 30/09/2016, Spinelli, non mass.). 3.2.2. Peraltro, già in precedenza si era riconosciuto come l'osservanza di tale dovere, che costituisce il risvolto del potere discrezionale di disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese sostenute dalla parte civile, fosse preordinata a consentire alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenza delle singole voci di spesa e all'osservanza delle altre condizioni di legge nella liquidazione delle singole voci di spesa (fra le tante, Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101). 3.2.3. Una determinazione globale, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non consente alle parti di verificare il rispetto dei parametri normativi di riferimento e di controllare l'eventuale onerosità, necessaria per consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai criteri di determinazione fissati dalla normativa di riferimento (v., Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, in motivazione, nonché Sez. 4, n. 10920 del 29/11/2006, dep. 2007, Velia, Rv. 236186). In tal senso, si pone il dovere del giudice, nel liquidare dette spese, di fornire adeguata motivazione sia sull'individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive (Sez. 5, n. 39208 del 28/09/2010, Filpi, Rv. 248661). Questi - oramai consolidati - principi non hanno peraltro perduto il loro significato a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012) ed anzi devono essere ulteriormente ribaditi nell'attualità, ancorché con le precisazioni rese necessarie dal mutamento del quadro normativo di riferimento. Se infatti il giudice non è più vincolato, come per il passato, ai limiti minimi e massimi fissati dalle medesime, nel determinare ciò che deve essere rifuso a titolo di compenso per le prestazioni del patrono di parte civile, egli deve ora comunque fare riferimento ai parametri stabiliti nel D.M. 55/2014 (per quanto qui di interesse) e nei successivi DD.MM . 37/2018 e 147/2022 e,, pertanto, fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione. 3.2.4. Si ricava così la necessità di determinare il compenso - anche del difensore della parte civile - in relazione all'impegno profuso nelle diverse fasi del procedimento così come enucleate dalle disposizioni citate, tenendo conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione, nonché dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente. 4. Ricorso nell'interesse di S.O.S. Impresa — Rete per la Legalità/[OSCURATO:PERSONA] di promozione sociale. Il ricorso riprende pedissequamente, anche nella forma grafica, i due motivi di censura avanzata dalla difesa di Solidaria s.c.s.-Onlus, oggetto di trattazione ai paragrafi 3.1. e 3.2. del considerato in diritto che precede ed a cui si rimanda. 5. Alla pronuncia consegue: 1. l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili Solidaria s.c.s.- Onlus e S.O.S. Impresa — Rete per la Legalità/[OSCURATO:PERSONA] di promozione sociale con rinvio per nuovo giudizio sul punto avanti al giudice civile competente per valore in grado di appello, con liquidazione delle spese processuali del presente grado rimesse al giudizio definitivo; essendosi disposto annullamento della sentenza impugnata per violazione o erronea applicazione della legge penale (paragrafo 3.1.), il giudice del rinvio è vincolato all'osservanza dei principi di diritto sopra espressi, restando ferma ogni altra valutazione oggetto di accertamento nel provvedimento impugnato; 2. la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che condanna, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende nonché, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili: -Curatela fallimentare della ditta individuale Albatros di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 8.231,60 oltre accessori di legge; -[OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 9.466,34 oltre accessori di legge -[OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 9.466,34 oltre accessori di legge; -[OSCURATO:PERSONA] dei F.11i Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 8.231,60 oltre accessori di legge; -[OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 8.231,60 oltre accessori di legge; -[OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 8.231,60 oltre accessori di legge; -[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 9.466,34 oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili Solidaria s.c.s.-Onlus e di S.O.S. Impresa - Rete per la Legalità/[OSCURATO:PERSONA] di promozione sociale con rinvio per nuovo giudizio sul punto avanti al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese al definitivo. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di So