Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36267/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, per quanto qui di interesse, in parziale riforma della sentenza del 22/06/2020 del G.i.p. di Lodi ad esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena per i delitti ascritti a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri (artt. 416, comma primo, secondo e terzo cod. pen.; artt. 110, 628, comma primo e comma terzo n. 1 e n. 2, cod. pen.), confermando nel resto. w&

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per difetto ed illogicità della stessa, nonché erronea interpretazione dell'art. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. e malgoverno della prova; secondo la Corte di appello la responsabilità della Salpietro emergerebbe ogni oltre ragionevole dubbio per il capo c) della rubrica, unico contestato alla stessa, tenuto conto della combinazione di una serie di elementi storici che rappresentano la prova logica della sua colpevolezza (in particolare la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sia sempre stata condotta dalla Salpietro, il riscontro dell'aggancio della cella telefonica di Graffignana da parte della sua utenza il giorno della rapina, il fatto che il Marotta, suo compagno, non fosse alla guida della vettura in questione, il modus operandi della rapina del 05/02/2019 come riscontro della partecipazione anche a quella del 08/01/2019); nessuno di tali elementi è conducente; non è corretto affermare che la Salpietro sia sempre stata fermata alla guida della vettura di proprietà del padre, difatti non venne riconosciuta dall'addetto al distributore; i controlli relativi alla ricorrente sono stati effettuati solo dopo 21 giorni rispetto ai fatti contestati; non si può desumere la partecipazione alla rapina dalla mera ipotesi secondo la quale avrebbe partecipato ad un sopralluogo in data 07/01/2019; non è stato spiegato se il cellulare della Salpietro fosse attivo in tale data e se effettivamente fosse alla guida della vettura che effettuò il sopralluogo, ed ancora se il suo cellulare avesse agganciato la cella telefonica di Graffignana che invece veniva agganciata dalla utenza del Marotta compagno della ricorrente; non si comprende perché solo uno dei cellulari abbia agganciato la cella se avevano effettuato insieme il sopralluogo; anche l'aggancio della cella in data 08/01/2019 comunque non è significativo atteso che l'apparecchio veniva usato anche dal compagno della Salpietro; esclusa la partecipazione della ricorrente alle altre rapine si deve ritenere poco professionale per un gruppo organizzato e strutturato rivolgersi all'inesperta ricorrente; la sentenza dunque appare illogica, essendo basata su una lettura degli indizi non corretta e in violazione del canone interpretativo di cui all'art. 192 cod. proc. pen..

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante in relazione al capo a) e violazione di legge in relazione all'art.416 cod. pen.; la motivazione non è completa; la Corte di appello non ha tenuto conto della scolastica distinzione tra concorso nel reato e reato associativo; la posizione della ricorrente non può essere in alcun modo ricompresa nell'ambito del reato associativo contestato; la motivazione è priva di una congrua motivazione, atteso che la Salpietro, compagna del Marotta, non ha partecipato alle rapine di cui ai capi b) e d) riferibili all'anno 2018, potendosi così escludere il suo coinvolgimento in un programma criminoso ampio o in una serie indeterminata di delitti; né le captazioni hanno evidenziato alcun riferimento ai reati che caratterizzerebbero il programma criminoso; tale dato è corroborato dalle dichiarazioni rese dal Cavallini nel proprio interrogatorio.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 59 e 628, comma terzo, n. 1 e 2, cod. pen., nonché difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e); la Corte di appello non ha risposto agli argomenti esposti con l'atto di appello ed ha adottato una trama giustificativa del tutto carente quanto alle aggravanti contestate, non potendosi prescindere dal ruolo effettivamente svolto dalla ricorrente se ritenuto provato, essendo necessario che il concorrente nel reato aggravato si sia rappresentato il programma delittuoso in ogni dettaglio; non è stata provata la presenza della ricorrente simultaneamente agli altri concorrenti sul luogo della rapina, né la presenza della stessa al momento della realizzazione della violenza o della minaccia, anche considerato il ruolo di mero autista della stessa, senza alcun coinvolgimento nella programmazione dell'azione, essendosi limitata a passare al Marotta le chiamate che giungevano sulla sua utenza.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto difetto della motivazione quanto alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle attenuanti; la concessione è stata esclusa con motivazione non comprensibile che si è limitata a descrivere il ruolo particolarmente attivo della Salpietro; la motivazione è inoltre contradditoria se si tiene conto della scelta della pena base per il computo quanto al reato ascritto.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità della ricorrente, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, incidendo esclusivamente sulla dosimetria della pena.

2.1. La ricorrente nell'impugnare la sentenza non si confronta compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello e si limita, come emerge anche graficamente, a riproporre i medesimi argomenti, anche in senso letterale, già proposti con i motivi di appello, senza allegare una critica argomentata e caratterizzata dalla proposizione dei vizi tipici del giudizio di legittimità, se non nell'epigrafe del motivo. 3 ki In tal senso occorre ricordare che il vizio di motivazione non può essere articolato genericamente e si deve connotare quanto alla sua proposizione con precisione e adeguatezza, evidenziando dove la motivazione sia manifestamente illogica, e non meramente illogica, erronea o difettosa come lamentato dalla ricorrente.

Ricorre, dunque, una mera ripetizione dei motivi di appello, un mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, un'articolazione dei motivi secondo criteri che ne determinano l'inammissibilità in questa sede.

Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificità del motivo.

In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).

3. Nel proporre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, la ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello.

All'evidenza, con l'articolazione una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura degli elementi di prova acquisiti, non ammissibile in questa sede, in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado.

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).4.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico della Salpietro, con valutazione conforme del giudice di appello.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

5. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d.

"doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.

Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).

6. La parzialità, genericità e complessiva inammissibilità dei quattro motivi di ricorso emerge dall'approfondita lettura e valutazione dell'insieme dì elementi di prova e indiziari fornita dalla Corte di Appello con la quale il ricorrente non si confronta.

6.1. Infatti, quanto al primo motivo di ricorso, appare evidente come la ricorrente richiami valutazioni meramente astratte e generiche, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza dalla quale è emerso senza alcun dubbio, con motivazione logica, articolata e del tutto priva di aporie, che la Salpietro avesse partecipato con un ruolo organico e tutt'altro che marginale alla realizzazione della rapina di cui al capo c), effettuando sopralluoghi, svolgendo un ruolo di basista e appoggio per gli altri componenti dell'associazione, offrendo ospitalità agli stessi, organizzando il miglior percorso di fuga, partecipando alla rapina, conducendo i componenti dell'associazione sui luoghi e gestendo il percorso di ritorno, come emerso non solo dai dialoghi intercettati all'interno della vettura nella sua disponibilità, ma anche dai dialoghi degli altri soggetti concorrenti nel reato e partecipi dell'associazione, che, oltre a riconoscere il ruolo della stessa, valutavano anche il compenso da conferirle per le attività svolte, il cui valore era chiaramente riconosciuto dagli altri associati per delinquere.

Le considerazioni della sentenza della Corte di appello quanto ai dialoghi intercettati, agli esiti degli accertamenti tecnici relativi agli spostamenti nell'immediatezza della rapina, la localizzazione dei diversi cellulari riferibili ai componenti della banda nei pressi del luogo della rapina, il riconosciuto ruolo di capo del Marotta compagno della Salpietro, il ruolo di tramite della Salpietro per non compromettere il Marotta, anche nel gestire le chiamate e comunicazioni dirette allo stesso, che aveva cautelativamente staccato il proprio cellulare, sono tutti elementi univoci, significativi e logicamente valutati dal Tribunale e dalla Corte di appello in modo conforme e con i quali in realtà la ricorrente non si confronta, proponendo una lettura parziale e del tutto generica delle emergenze dibattimentali in un'ottica alternativa, senza tuttavia evidenziare concretamente una manifesta illogicità della motivazione ed un'effettiva violazione di legge.

Difatti la Corte ha ricostruito compiutamente come Algozzino e Marotta non si trovassero sullo stesso mezzo e come il contatto con il Marotta era stato possibile per il tramite della utenza della Salpietro, così confermando anche il chiaro contenuto delle videoriprese che evidenziavano il modus operandi della associazione, l'organizzazione e la divisione dei compiti, i sopralluoghi e le verifiche circa lo stato dei luoghi e, soprattutto, l'utilizzo di due diverse vetture per condurre riportare indietro gli autori delle rapine.

Altro elemento estremamente significativo, desunto da diverse acquisizioni probatorie, è quello della messa a disposizione da parte della Salpietro della propria abitazione in favore dei complici suoi e del Marotta, suo compagno di vita, dopo che l'Algozzino si era appositamente recato a prenderli presso l'autostazione di [OSCURATO:PERSONA] al loro arrivo da Palermo.

I dialoghi tra i soggetti interessati ancora una volta evidenziavano il ruolo attivo e centrale della Salpietro, compiutamente considerato dal giudice di appello, atteso che svolgeva il ruolo di mediazione per i contatti con il Marotta in modo che questi non fosse facilmente intercettabile o localizzato in prossimità dei luoghi della rapina, come chiariva senza alcun dubbio il dialogo riportato nel rit 5/19 con il quale la ricorrente non si confronta affatto.

Al contrario di quanto affermato dalla difesa, la Corte di appello, nel ricostruire una pluralità di elementi significativi, ha fornito una risposta esplicita a tutte le censure articolate con i motivi di appello con motivazione logica, congrua, approfondita e del tutto persuasiva, attesa tra l'altro l'attività di osservazione e controllo posta in essere proprio dagli agenti operanti in data 8 gennaio 2019.

6.2. Anche il secondo motivo di ricorso relativo all'impossibilità di considerare effettivamente provato e riscontrato il ruolo di partecipe all'associazione della Salpietro si presenta all'evidenza, ancora una volta, come una generica richiesta di rilettura del merito non consentita in questa sede.

Come correttamente evidenziato dal giudice di appello l'esistenza dell'associazione, tra l'altro difficile da smentire in presenza di piena confessione dei coimputati, non è stata posta in discussione dalla ricorrente, mentre si è affermata la mancanza di una congrua motivazione sul punto con allegazioni del tutto generiche e per questo solo già inammissibili, senza puntuale confronto con la motivazione, che ha richiamato in modo analitico ed approfondito le emergenze probatorie a carico della stessa, la suddivisione dei ruoli nell'ideare il programma criminoso, la piena consapevolezza della Salpietro, particolarmente attiva in diversi contesti come basista dell'associazione, addetta ai sopralluoghi dei luoghi dove compiere le rapine e intermediaria nei contatti con il capo della associazione predetta, che era dalla stessa condotto sul luogo della rapina, come evidenziato dalle intercettazioni espletate e dai riscontri delle videocamere di sorveglianza, che avevano ripreso in diverse occasioni la vettura della ricorrente nei luoghi interessati dall'azione dell'associazione, senza che la stessa abbia mai realmente allegato alcun elemento valido al fine di poter ritenere quanto meno plausibile una spiegazione alternativa.

6.3. Anche con il terzo motivo di ricorso vengono proposte doglianze asserìtamente volte a far rilevare la violazione di norme processuali e difetto dì motivazione quanto alle aggravanti contestate, richiamando il ruolo asseritamente marginale svolto dalla Salpietro, ancora una volta cercando di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.

L'insieme degli elementi richiamati dalla Corte di appello dimostra la corretta considerazione dei criteri di imputazione delle circostanze aggravanti ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., atteso che il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla disposizione citata, come chiaramente evidenziato dalla Corte di appello con motivazione logica, argomentata e del tutto convincente, con la quale il ricorrente non sì confronta (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785-02).

Nonostante quanto affermato dalla difesa, la Corte di appello ha esaminato e considerato in modo unitario e coerente un insieme di dati emersi in dibattimento del tutto indicativi della presenza della Salpietro sui luoghi della rapina e della piena consapevolezza da parte della stessa delle modalità dell'azione posta in essere e del numero dei soggetti coinvolti.

6.4. Ugualmente infondato il quarto motivo di ricorso, anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha esplicitamente evidenziato í criteri di computo della pena e chiarito, con motivazione logica e persuasiva, il regime prescelto quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglìanze difensive, le quali si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dalla competenza del giudice di legittimità.7.

Ali' inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla Salpietro segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della stessa al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitatìva

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, per quanto qui di interesse, in parziale riforma della sentenza del 22/06/2020 del G.i.p. di Lodi ad esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena per i delitti ascritti a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri (artt. 416, comma primo, secondo e terzo cod. pen.; artt. 110, 628, comma primo e comma terzo n. 1 e n. 2, cod. pen.), confermando nel resto. w& 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per difetto ed illogicità della stessa, nonché erronea interpretazione dell'art. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. e malgoverno della prova; secondo la Corte di appello la responsabilità della Salpietro emergerebbe ogni oltre ragionevole dubbio per il capo c) della rubrica, unico contestato alla stessa, tenuto conto della combinazione di una serie di elementi storici che rappresentano la prova logica della sua colpevolezza (in particolare la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sia sempre stata condotta dalla Salpietro, il riscontro dell'aggancio della cella telefonica di Graffignana da parte della sua utenza il giorno della rapina, il fatto che il Marotta, suo compagno, non fosse alla guida della vettura in questione, il modus operandi della rapina del 05/02/2019 come riscontro della partecipazione anche a quella del 08/01/2019); nessuno di tali elementi è conducente; non è corretto affermare che la Salpietro sia sempre stata fermata alla guida della vettura di proprietà del padre, difatti non venne riconosciuta dall'addetto al distributore; i controlli relativi alla ricorrente sono stati effettuati solo dopo 21 giorni rispetto ai fatti contestati; non si può desumere la partecipazione alla rapina dalla mera ipotesi secondo la quale avrebbe partecipato ad un sopralluogo in data 07/01/2019; non è stato spiegato se il cellulare della Salpietro fosse attivo in tale data e se effettivamente fosse alla guida della vettura che effettuò il sopralluogo, ed ancora se il suo cellulare avesse agganciato la cella telefonica di Graffignana che invece veniva agganciata dalla utenza del Marotta compagno della ricorrente; non si comprende perché solo uno dei cellulari abbia agganciato la cella se avevano effettuato insieme il sopralluogo; anche l'aggancio della cella in data 08/01/2019 comunque non è significativo atteso che l'apparecchio veniva usato anche dal compagno della Salpietro; esclusa la partecipazione della ricorrente alle altre rapine si deve ritenere poco professionale per un gruppo organizzato e strutturato rivolgersi all'inesperta ricorrente; la sentenza dunque appare illogica, essendo basata su una lettura degli indizi non corretta e in violazione del canone interpretativo di cui all'art. 192 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante in relazione al capo a) e violazione di legge in relazione all'art.416 cod. pen.; la motivazione non è completa; la Corte di appello non ha tenuto conto della scolastica distinzione tra concorso nel reato e reato associativo; la posizione della ricorrente non può essere in alcun modo ricompresa nell'ambito del reato associativo contestato; la motivazione è priva di una congrua motivazione, atteso che la Salpietro, compagna del Marotta, non ha partecipato alle rapine di cui ai capi b) e d) riferibili all'anno 2018, potendosi così escludere il suo coinvolgimento in un programma criminoso ampio o in una serie indeterminata di delitti; né le captazioni hanno evidenziato alcun riferimento ai reati che caratterizzerebbero il programma criminoso; tale dato è corroborato dalle dichiarazioni rese dal Cavallini nel proprio interrogatorio. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 59 e 628, comma terzo, n. 1 e 2, cod. pen., nonché difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e); la Corte di appello non ha risposto agli argomenti esposti con l'atto di appello ed ha adottato una trama giustificativa del tutto carente quanto alle aggravanti contestate, non potendosi prescindere dal ruolo effettivamente svolto dalla ricorrente se ritenuto provato, essendo necessario che il concorrente nel reato aggravato si sia rappresentato il programma delittuoso in ogni dettaglio; non è stata provata la presenza della ricorrente simultaneamente agli altri concorrenti sul luogo della rapina, né la presenza della stessa al momento della realizzazione della violenza o della minaccia, anche considerato il ruolo di mero autista della stessa, senza alcun coinvolgimento nella programmazione dell'azione, essendosi limitata a passare al Marotta le chiamate che giungevano sulla sua utenza. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto difetto della motivazione quanto alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle attenuanti; la concessione è stata esclusa con motivazione non comprensibile che si è limitata a descrivere il ruolo particolarmente attivo della Salpietro; la motivazione è inoltre contradditoria se si tiene conto della scelta della pena base per il computo quanto al reato ascritto. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità della ricorrente, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, incidendo esclusivamente sulla dosimetria della pena. 2.1. La ricorrente nell'impugnare la sentenza non si confronta compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello e si limita, come emerge anche graficamente, a riproporre i medesimi argomenti, anche in senso letterale, già proposti con i motivi di appello, senza allegare una critica argomentata e caratterizzata dalla proposizione dei vizi tipici del giudizio di legittimità, se non nell'epigrafe del motivo. 3 ki In tal senso occorre ricordare che il vizio di motivazione non può essere articolato genericamente e si deve connotare quanto alla sua proposizione con precisione e adeguatezza, evidenziando dove la motivazione sia manifestamente illogica, e non meramente illogica, erronea o difettosa come lamentato dalla ricorrente. Ricorre, dunque, una mera ripetizione dei motivi di appello, un mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, un'articolazione dei motivi secondo criteri che ne determinano l'inammissibilità in questa sede. Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificità del motivo. In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). 3. Nel proporre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, la ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. All'evidenza, con l'articolazione una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura degli elementi di prova acquisiti, non ammissibile in questa sede, in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).4. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico della Salpietro, con valutazione conforme del giudice di appello. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 5. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 6. La parzialità, genericità e complessiva inammissibilità dei quattro motivi di ricorso emerge dall'approfondita lettura e valutazione dell'insieme dì elementi di prova e indiziari fornita dalla Corte di Appello con la quale il ricorrente non si confronta. 6.1. Infatti, quanto al primo motivo di ricorso, appare evidente come la ricorrente richiami valutazioni meramente astratte e generiche, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza dalla quale è emerso senza alcun dubbio, con motivazione logica, articolata e del tutto priva di aporie, che la Salpietro avesse partecipato con un ruolo organico e tutt'altro che marginale alla realizzazione della rapina di cui al capo c), effettuando sopralluoghi, svolgendo un ruolo di basista e appoggio per gli altri componenti dell'associazione, offrendo ospitalità agli stessi, organizzando il miglior percorso di fuga, partecipando alla rapina, conducendo i componenti dell'associazione sui luoghi e gestendo il percorso di ritorno, come emerso non solo dai dialoghi intercettati all'interno della vettura nella sua disponibilità, ma anche dai dialoghi degli altri soggetti concorrenti nel reato e partecipi dell'associazione, che, oltre a riconoscere il ruolo della stessa, valutavano anche il compenso da conferirle per le attività svolte, il cui valore era chiaramente riconosciuto dagli altri associati per delinquere. Le considerazioni della sentenza della Corte di appello quanto ai dialoghi intercettati, agli esiti degli accertamenti tecnici relativi agli spostamenti nell'immediatezza della rapina, la localizzazione dei diversi cellulari riferibili ai componenti della banda nei pressi del luogo della rapina, il riconosciuto ruolo di capo del Marotta compagno della Salpietro, il ruolo di tramite della Salpietro per non compromettere il Marotta, anche nel gestire le chiamate e comunicazioni dirette allo stesso, che aveva cautelativamente staccato il proprio cellulare, sono tutti elementi univoci, significativi e logicamente valutati dal Tribunale e dalla Corte di appello in modo conforme e con i quali in realtà la ricorrente non si confronta, proponendo una lettura parziale e del tutto generica delle emergenze dibattimentali in un'ottica alternativa, senza tuttavia evidenziare concretamente una manifesta illogicità della motivazione ed un'effettiva violazione di legge. Difatti la Corte ha ricostruito compiutamente come Algozzino e Marotta non si trovassero sullo stesso mezzo e come il contatto con il Marotta era stato possibile per il tramite della utenza della Salpietro, così confermando anche il chiaro contenuto delle videoriprese che evidenziavano il modus operandi della associazione, l'organizzazione e la divisione dei compiti, i sopralluoghi e le verifiche circa lo stato dei luoghi e, soprattutto, l'utilizzo di due diverse vetture per condurre riportare indietro gli autori delle rapine. Altro elemento estremamente significativo, desunto da diverse acquisizioni probatorie, è quello della messa a disposizione da parte della Salpietro della propria abitazione in favore dei complici suoi e del Marotta, suo compagno di vita, dopo che l'Algozzino si era appositamente recato a prenderli presso l'autostazione di [OSCURATO:PERSONA] al loro arrivo da Palermo. I dialoghi tra i soggetti interessati ancora una volta evidenziavano il ruolo attivo e centrale della Salpietro, compiutamente considerato dal giudice di appello, atteso che svolgeva il ruolo di mediazione per i contatti con il Marotta in modo che questi non fosse facilmente intercettabile o localizzato in prossimità dei luoghi della rapina, come chiariva senza alcun dubbio il dialogo riportato nel rit 5/19 con il quale la ricorrente non si confronta affatto. Al contrario di quanto affermato dalla difesa, la Corte di appello, nel ricostruire una pluralità di elementi significativi, ha fornito una risposta esplicita a tutte le censure articolate con i motivi di appello con motivazione logica, congrua, approfondita e del tutto persuasiva, attesa tra l'altro l'attività di osservazione e controllo posta in essere proprio dagli agenti operanti in data 8 gennaio 2019. 6.2. Anche il secondo motivo di ricorso relativo all'impossibilità di considerare effettivamente provato e riscontrato il ruolo di partecipe all'associazione della Salpietro si presenta all'evidenza, ancora una volta, come una generica richiesta di rilettura del merito non consentita in questa sede. Come correttamente evidenziato dal giudice di appello l'esistenza dell'associazione, tra l'altro difficile da smentire in presenza di piena confessione dei coimputati, non è stata posta in discussione dalla ricorrente, mentre si è affermata la mancanza di una congrua motivazione sul punto con allegazioni del tutto generiche e per questo solo già inammissibili, senza puntuale confronto con la motivazione, che ha richiamato in modo analitico ed approfondito le emergenze probatorie a carico della stessa, la suddivisione dei ruoli nell'ideare il programma criminoso, la piena consapevolezza della Salpietro, particolarmente attiva in diversi contesti come basista dell'associazione, addetta ai sopralluoghi dei luoghi dove compiere le rapine e intermediaria nei contatti con il capo della associazione predetta, che era dalla stessa condotto sul luogo della rapina, come evidenziato dalle intercettazioni espletate e dai riscontri delle videocamere di sorveglianza, che avevano ripreso in diverse occasioni la vettura della ricorrente nei luoghi interessati dall'azione dell'associazione, senza che la stessa abbia mai realmente allegato alcun elemento valido al fine di poter ritenere quanto meno plausibile una spiegazione alternativa. 6.3. Anche con il terzo motivo di ricorso vengono proposte doglianze asserìtamente volte a far rilevare la violazione di norme processuali e difetto dì motivazione quanto alle aggravanti contestate, richiamando il ruolo asseritamente marginale svolto dalla Salpietro, ancora una volta cercando di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede. L'insieme degli elementi richiamati dalla Corte di appello dimostra la corretta considerazione dei criteri di imputazione delle circostanze aggravanti ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., atteso che il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla disposizione citata, come chiaramente evidenziato dalla Corte di appello con motivazione logica, argomentata e del tutto convincente, con la quale il ricorrente non sì confronta (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785-02). Nonostante quanto affermato dalla difesa, la Corte di appello ha esaminato e considerato in modo unitario e coerente un insieme di dati emersi in dibattimento del tutto indicativi della presenza della Salpietro sui luoghi della rapina e della piena consapevolezza da parte della stessa delle modalità dell'azione posta in essere e del numero dei soggetti coinvolti. 6.4. Ugualmente infondato il quarto motivo di ricorso, anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello che ha esplicitamente evidenziato í criteri di computo della pena e chiarito, con motivazione logica e persuasiva, il regime prescelto quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglìanze difensive, le quali si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dalla competenza del giudice di legittimità.7. Ali' inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla Salpietro segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della stessa al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitatìva