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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 26 novembre 2021

Corte di giustizia UE n. 1307/2021

ECLI:EU:C:2021:967
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0273_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 novembre 2021 – Agrárminiszter (causa C‑273/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Regimi di sostegno diretto – Articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed e) – Articolo 32, paragrafo 2 – Domanda di pagamento unico per superficie – Nozione di «ettaro ammissibile» – Terreno qualificato nel registro fondiario come aerodromo – Utilizzo effettivo per attività agricole» Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico – Nozione di superficie ammissibile all’aiuto – Nozione di superficie agricola – Superficie classificata, nel diritto nazionale, come aerodromo, ma utilizzata per attività agricole – Inclusione – Presupposto [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, artt. 4, § 1, lett. c) ed e), e 32, § 2, lett. a)] (vedi punti 23-27 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] 4, paragrafo 1, lettere c) ed e), e l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che una superficie classificata, nel diritto nazionale, come aerodromo, ma sulla quale non sia esercitata nessuna attività connessa a quest’ultimo, deve essere qualificata come superficie agricola utilizzata per attività agricole se è effettivamente utilizzata come pascolo permanente ai fini dell’allevamento di animali. ( 1 ) GU C 252 del 28.6.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0273_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 novembre 2021 – Agrárminiszter (causa C‑273/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Regimi di sostegno diretto – Articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed e) – Articolo 32, paragrafo 2 – Domanda di pagamento unico per superficie – Nozione di «ettaro ammissibile» – Terreno qualificato nel registro fondiario come aerodromo – Utilizzo effettivo per attività agricole» Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico – Nozione di superficie ammissibile all’aiuto – Nozione di superficie agricola – Superficie classificata, nel diritto nazionale, come aerodromo, ma utilizzata per attività agricole – Inclusione – Presupposto [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1307/2013, artt. 4, § 1, lett. c) ed e), e 32, § 2, lett. a)] (vedi punti 23-27 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] 4, paragrafo 1, lettere c) ed e), e l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che una superficie classificata, nel diritto nazionale, come aerodromo, ma sulla quale non sia esercitata nessuna attività connessa a quest’ultimo, deve essere qualificata come superficie agricola utilizzata per attività agricole se è effettivamente utilizzata come pascolo permanente ai fini dell’allevamento di animali. ( 1 ) GU C 252 del 28.6.2021 .
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