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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 33770/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; b l [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di furto pluriaggravato di una motocicletta e di guida senza patente con recidiva nel biennio.

2. Il ricorrente assume l'intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di appello e chiede una pronuncia ai sensi dell'ar.129 cod.proc.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile in quanto si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto: trascura che il reato per cui è intervenuta condanna è stato commesso in epoca in cui era ancora in vigore l'art. 159 cod. pen. come modificato dalla legge "Orlando" n. 103/2017.

Questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01, con più precisione in motivazione; sez.4, n.29170 del 28/06/2023, n.m.; sez.7, n.15729 del 28/03/2024, n.m.), nell'esaminare le questioni di diritto intertemporale poste dalle ripetute modifiche del regime della prescrizione fino alla sua definitiva abrogazione ad opera dell'art. 161-bis cod. pen. ha, tra l'atro statuito che: a) la disciplina della sospensione prevista dalla legge "Orlando" al secondo comma dell'art. 159 cod. pen è entrata in vigore in data 3 agosto 2017 ed è stata, successivamente, abrogata dalla legge n. 3/2019, in vigore dal 1 gennaio 2020; b) il secondo comma dell'art. 159 cod. pen., nella versione della legge "Orlando" n. 103/2017, ha avuto, perciò, vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; c) che la disposizione in commento è certamente più favorevole di quelle successive che l'hanno abrogata, perché prevede un allungamento dei termini di prescrizione a fronte di una sua definitiva cessazione alla data della sentenza di primo grado; Al caso di specie, che riguarda un reato commesso il , deve pertanto applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge "Orlando", che prevede l'aggiunta al termine massimo di cinque anni previsto per i reati contravvenzionali, come quello ascritto a Letizia (che sarebbe già maturato il 2023) debba aggiungersi un ulteriore periodo (di sospensione) di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 159 cod. pen. nel testo vigente all'epica del fatto, dal che deriva che il termine di prescrizione del reato de quo va a spirare in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. i P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; b l [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di furto pluriaggravato di una motocicletta e di guida senza patente con recidiva nel biennio. 2. Il ricorrente assume l'intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di appello e chiede una pronuncia ai sensi dell'ar.129 cod.proc.pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto: trascura che il reato per cui è intervenuta condanna è stato commesso in epoca in cui era ancora in vigore l'art. 159 cod. pen. come modificato dalla legge "Orlando" n. 103/2017. Questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 - 01, con più precisione in motivazione; sez.4, n.29170 del 28/06/2023, n.m.; sez.7, n.15729 del 28/03/2024, n.m.), nell'esaminare le questioni di diritto intertemporale poste dalle ripetute modifiche del regime della prescrizione fino alla sua definitiva abrogazione ad opera dell'art. 161-bis cod. pen. ha, tra l'atro statuito che: a) la disciplina della sospensione prevista dalla legge "Orlando" al secondo comma dell'art. 159 cod. pen è entrata in vigore in data 3 agosto 2017 ed è stata, successivamente, abrogata dalla legge n. 3/2019, in vigore dal 1 gennaio 2020; b) il secondo comma dell'art. 159 cod. pen., nella versione della legge "Orlando" n. 103/2017, ha avuto, perciò, vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; c) che la disposizione in commento è certamente più favorevole di quelle successive che l'hanno abrogata, perché prevede un allungamento dei termini di prescrizione a fronte di una sua definitiva cessazione alla data della sentenza di primo grado; Al caso di specie, che riguarda un reato commesso il , deve pertanto applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge "Orlando", che prevede l'aggiunta al termine massimo di cinque anni previsto per i reati contravvenzionali, come quello ascritto a Letizia (che sarebbe già maturato il 2023) debba aggiungersi un ulteriore periodo (di sospensione) di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 159 cod. pen. nel testo vigente all'epica del fatto, dal che deriva che il termine di prescrizione del reato de quo va a spirare in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. i P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere
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