CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 46232/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle pene inflitte per i reati giudicati con otto sentenze divenute irrevocabili, elencate preliminarmente nel provvedimento. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che è stata ritenuta ostativa al riconoscimento della continuazione solamente la distanza temporale e dei luoghi di commissione dei fatti, senza pertanto che si proceduto alla verifica dei diversi indicatori rilevanti in materia e si sia considerato che si trattava di reati omogenei in relazione alla loro indole. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, così come nel giudizio di cognizione, presuppone un approfondito accertamento in ordine alla sussistenza di concreti elementi, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio - temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate; di modo che, all'esito di tale verifica complessiva, possa ritenersi che, al momento della commissione del primo reato, gli altri fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; fermo restando che non è sufficiente a tal fine valorizzare la presenza di uno o più indicatori di cui sopra se i fatti successivi risultino tuttavia frutto di determinazioni estemporanee (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). 3 La motivazione del provvedimento, svolgendo appropriatamente tale verifica sulla base della descrizione dei reati preliminarmente illustrata, dà conto di avere considerato in senso contrario al riconoscimento del medesimo disegno criminoso la diversità dei luoghi dei fatti e la loro distanza temporale, in modo da rilevare il mero ripetersi, in quasi quattro anni, di sempre nuove ideazioni quali manifestazioni dell'abitualità a commettere reati solo in parte della stessa indole. Le doglianze mosse nel ricorso, opponendosi al tale percorso, si diffondono nella mera esposizione dei principi e dei ragionamenti che possono rilevare ai fini della verifica di cui trattasi. In aggiunta svolgono generici riferimenti ai contenuti delle sentenze alle quali altrettanto genericamente rimandano, non focalizzando così i prevalenti indicatori che sarebbero stati trascurati in rapporto alla specifica ideazione di determinate condotte. Tanto a fronte di un cospicuo numero di fatti giudicati, integranti reati anche assai distanti nel tempo e di indole diversa. Le censure, pertanto, per la loro aspecificità, non hanno alcuna attitudine a porre in crisi la tenuta della motivazione così come appropriatamente adottata. 4. Ne discende la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]