CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32840/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) CIRIOLO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) RIZZO Angelo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/03/2021 dalla Corte d'Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che (anche per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (per RIZZO) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per CIRIOLO), che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso IN r,-h-Y...,'ELL5'..4A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Lecce confermava la decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce in data 27/10/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Luigi, CIRIOLO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Marcello e RIZZO Angelo in relazione al reato di cui agli artt. 113, 434, 449 cod. pen. loro ascritto con riferimento al crollo di un complesso edilizio sito in Castro in cui si trovavano alcune attività commerciali ("SPERANBAR" "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA]", '[OSCURATO:PERSONA]") interessate al momento o negli anni precedenti da lavori che, secondo l'ipotesi accusatoria, avevano determinato modifiche dell'originaria distribuzione dei carichi, a loro volta responsabili del crollo (i FERSANI erano stati condannati nelle rispettive qualità di proprietario dello SPERANBAR e progettista direttore dei lavori ivi svolti; il CIRIOLO quale titolare dello "[OSCURATO:PERSONA]"; la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il RIZZO nelle rispettive qualità di titolare della pasticceria "[OSCURATO:PERSONA]", committente dei lavori ivi svolti e tecnico progettista e direttore dei lavori medesimi). Il Tribunale aveva altresì condannato i predetti al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. La sentenza di appello veniva annullata dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte (sent. n. 6499 del 09/01/2018), senza rinvio quanto alle posizioni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Luigi (assolti perché il fatto non costituisce reato), e con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce quanto alle residue posizioni (la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il RIZZO per nuova valutazione in ordine alla natura dei lavori svolti presso la pasticceria e alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato; il CIRIOLO per nuovo giudizio solo in relazione a tale ultimo profilo). Pronunciando in sede di rinvio, la Corte leccese, con sentenza del 10/03/2021, ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato, confermando la condanna emessa in primo grado (e le relative statuizioni civili) nei confronti del CIRIOLO e del RIZZO. 2. Ricorre per cassazione il CIRIOLO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta conoscenza o conoscibilità delle situazioni di criticità dell'immobile e alla conseguente sussistenza dell'elemento psicologico. Si censura la sentenza per aver considerato la questione unicamente sotto il profilo della conoscenza, in capo al CIRIOLO, dei lavori presso la pasticceria, laddove invece la sentenza rescindente aveva demandato al giudice di rinvio una rivalutazione complessiva, censurando anche quanto all'odierno ricorrente i plurimi riferimenti, contenuti nella sentenza annullata, al "fatto notorio" e al "senso comune"; si sottolinea, al riguardo, che tale valutazione complessiva era stata effettuata, dal giudice di rinvio, solo nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], con esito assolutorio per la mancata emersione di elementi ulteriori a quanto in precedenza considerato "fatto notorio". In altri termini, il difensore censura la sentenza per aver implicitamente affermato, senza argomentare, la conoscenza in capo al CIRIOLO della criticità delle condizioni del fabbricato sotto il profilo statico. In particolare, si lamenta l'assenza di motivazione sia in ordine alle ragioni per cui i lavori del 1996 presso lo SPERANBAR (e quelli di ampliamento degli lingressi degli esercizi commerciali a suo tempo regolarmente autorizzati) dovessero essere letti, nel 2009, come elementi di criticità del fabbricato, sia alle ragioni per cui tali criticità dovessero essere desunte dal monitoraggio operato dal comune sul versante nord dell'edificio, posto che tali controlli non avevano impedito l'autorizzazione di lavori di ogni tipo. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta conoscenza degli altri lavori in corso. Si evidenzia che quelli del 1996 presso lo SPERANBAR, regolarmente assentiti, erano in vista ma mai avevano fatto emergere fino al 2009 elementi di criticità, né tantomeno progressioni visibili di segnali di cedimento. Quanto invece ai lavori in pasticceria, si censura la sentenza per non aver effettuato alcun approfondimento in ordine alla "contingenza oggettiva pienamente condivisa", presupposto della configurabilità della cooperazione colposa. Si evidenzia, tra l'altro, che la pretesa contemporaneità dei lavori era smentita dalle risultanze processuali, perché il materiale di risulta proveniente dal negozio del CIRIOLO era stato portato in discarica nei giorni precedenti l'avvio dei lavori in pasticceria. La difesa osserva altresì che il CIRIOLO non aveva alcun titolo per sapere se i lavori in questione fossero quelli assentiti (essendo tra l'altro stati effettuati con la saracinesca abbassata), che l'uso del martello pneumatico in pasticceria non poteva dirsi pienamente provato, e che proprio le fotografie evocate dalla Corte d'Appello smentivano l'assunto dell'eliminazione della parete trasversale posta a confine tra i due locali (si richiama, sul punto, la relazione del consulente del P.M.). In conclusione, la difesa lamenta il mancato confronto, in sentenza, anche con quanto emerso in atti circa l'assenza di lavori sulla parete di confine da parte del CIRIOLO, lo svolgimento di lavori di assottigliamento della parete nel locale pasticceria dei quali il ricorrente non poteva essere a conoscenza anche perché risalenti ad epoca precedente. 3. Ricorre per cassazione il RIZZO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla entità e natura dei lavori svolti in pasticceria nei giorni precedenti il crollo. Si censura la sentenza per aver ritenuto "non contrastabili" le risultanze della consulenza del P.M. (e non del perito d'ufficio come erroneamente indicato), asseritamente dimostrative di lavori non assentiti di scarificazione della parete rocciosa, senza prendere in alcune considerazione gli argomenti con cui il consulente della difesa aveva escluso lo svolgimento di lavori a confine con gli altri esercizi, confermando la piena conformità alla d.i.a. delle opera di semplice rimozione del rivestimento e dell'intonaco (opere prive di qualsiasi "scarificazione", dato che si erano fermate ad un metro dal controsoffitto, senza raggiungere le volte del locale). Sotto altro profilo, si evidenzia il carattere di novità degli addebiti, contenuti in sentenza, circa la demolizione della parete trasversale al confine con il negozio sportivo e circa la consapevolezza dei lavori in corso presso quest'ultimo (addebito, quest'ultimo, ascritto con un salto logico non avendo avuto il RIZZO alcun titolo per verificare qualità e quantità dei lavori svolti nel negozio di sport). Il difensore lamenta altresì il mancato confronto con gli elementi addotti dalla difesa per smentire un allargamento abusivo di una nicchia esistente nella roccia, e il silenzio della Corte d'Appello su uno specifico profilo alla base dell'annullamento con rinvio (mancata identificazione del materiale di risulta pervenuto in discarica come proveniente dalla pasticceria; quanto all'altro tema dei martelli elettrici, si censura la sentenza per aver ricondotto tali attrezzi ad una pretesa spicconatura del blocco calcarenitico, senza alcun confronto con le osservazioni del consulente che, in base alle foto della parete di fondo allegata agli atti, aveva escluso lo scavo della parete stessa). 3.2. Violazione dell'art. 627 cod. proc.. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'elemento soggettivo. Si censura la sentenza per aver valorizzato le medesime circostanze richiamate per il CIRIOLO, oltre alla presenza di lesioni nel limitrofo SPERANBAR emerse ed incrementatisi nei giorni precedenti il crollo. Il difensore lamenta il mancato rispetto delle indicazioni della sentenza rescindente sia quanto alla necessità di evitare riferimenti al "fatto notorio", sia quanto alla conoscenza o conoscibilità delle criticità presenti nella roccia e negli edifici realizzati. Si evidenzia al riguardo: che i lavori nel bar erano stati effettuati molti anni prima che il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] acquisissero la titolarità della pasticceria; che quei lavori - indicati nella d.i.a. - non presentavano alcun allarme per il ricorrente; che il comune di Castro, unico soggetto in grado di conoscere le vicende e le criticità dell'edificio, non aveva osservato alcunchè circa la d.i.a. presentata per i lavori in pasticceria (né osservazioni erano state svolte dalla AUSL). Il difensore censura altresì la sentenza per aver ritenuto acquisita la prova di lavori non assentiti che il RIZZO avrebbe diretto (o comunque non impedito) nella consapevolezza del fatto che il sistema strutturale non avrebbe retto all'intervento (si evidenzia, al riguardo, che il direttore dei lavori è persona diversa dal direttore di cantiere o dal direttore tecnico dell'impresa). In definitiva, si censura la sentenza per non aver chiarito quali ulteriori atteggiamenti ci si doveva attendere dal RIZZO, dopo che i modesti lavori di risanamento della pasticceria avevano conseguito il completamento delle procedure amministrative e l'assenso dell'amministrazione comunale. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Come già chiarito in sede introduttiva, l'oggetto dell'odierno giudizio è costituito dai ricorsi presentati dal RIZZO e dal CIRIOLO avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte d'Appello di Lecce, che ha confermato la loro condanna per il delitto colposo loro ascritto, nelle qualità in precedenza specificate, dopo l'annullamento con rinvio della precedente pronuncia di secondo grado emessa dalla Corte leccese (l'annullamento con rinvio aveva riguardato anche la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono invec:e stati assolti dalla sentenza qui in esame, per la ritenuta insussistenza di elementi idonei a colmare le lacune motivazionali rilevate in sede rescindente). 2. È proprio dalla sentenza di annullamento che conviene prendere le mosse, per i punti fermi che sono stati in quella sede sanciti e che devono ritenersi ormai coperti da giudicato. È possibile sintetizzarli nelle proposizioni che seguono: - la configurabilità, nel crollo verificatosi in piazza Dante a [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], della fattispecie criminosa contestata agli imputati (artt.113, 434, 449 cod. pen.), avuto riguardo all'ampiezza dell'area interessata dall'evento, verificatosi in pieno centro cittadino, e alla potenzialità lesiva che non aveva prodotto esiti letali solo per circostanze fortuite (cfr. pag. 43-44); - la possibilità che, nei reati colposi, il giudice individui profili di colpa anche specifica diversi da quelli originariamente contestati, emergenti dagli atti processuali e perciò non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (cfr. pag. 44 segg.: principio applicato con riferimento alle accuse di rimozione dello sperone di roccia calcarenitica); - l'ascrivibilità del crollo ai plurimi interventi succedutisi, nell'arco dei decenni, sul blocco di roccia per cui è causa, consistiti nella realizzazione di immobili abusivi e negli interventi realizzati negli esercizi commerciali collocati all'interno delle originarie grotte, interventi volti ad aumentare progressivamente lo spazio utilizzabile (cfr. pag. 46, in cui si precisa che, dalle concordi motivazioni dei giudici di merito, era emerso indiscutibilmente "che ciascuno abbia fatto la sua parte nell'indebolire la tenuta complessiva del costone di roccia poi crollato nel gennaio 2009"); - l'infondatezza dei rilievi difensivi concernenti le valutazioni tecniche accolte dai giudici di merito, che avevano dato ampiamente conto del vaglio di tutti i contributi scientifici acquisiti, e la conseguente necessità di una lettura congiunta delle pronunce di merito, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabiilità (cfr. pag. 47, in cui si aggiunge che "la disamina, soprattutto da parte del giudice di primo grado, delle cause che hanno portato al crollo appare priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto"); - la correttezza delle valutazioni dei giudici di merito anche in relazione ai principi elaborati da questa Suprema Corte in tema di nesso di causalità nel reato colposo omissivo improprio (cfr. pag. 47 seg.); - la necessità di individuare il tema centrale del processo nella "ascrivibilità soggettiva" del reato, con particolare riferimento alla pluralità di condotte poste in essere, anche a notevole distanza temporale l'una dall'altra, e alla concreta applicabilità dei principi in tema di cooperazione colposa (cfr. pag. 50, con espresso richiamo di Sez. 4, 04/02/2016, Sansonetti, Rv. 266665 - 01, secondo cui «per aversi cooperazione nel delitto colposo, non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, nè la conoscenza dell'identità delle persone che cooperano, essendo sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza, da parte dell'agente, del fatto che altri soggetti - in virtù di un obbligo di legge, di esigenze organizzative correlate alla gestione del rischio, o anche solo in virtù di una contingenza oggettiva e pienamente condivisa - sono investiti di una determinata attività, con una conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti). 3. Ponendo tali punti fermi, la Quarta Sezione ha annullato le condanne del CIRIOLO e del RIZZO, pronunciate con riferimento, rispettivamente, ai lavori svolti presso gli esercizi commerciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, mentre per il CIRIOLO la sentenza rescindente ha ritenuto ormai definitivamente accertata l'effettuazione di lavori demolitivi del banco portante di roccia sul fondo del negozio (cfr. pag. 60 seg.), annullando la sentenza con rinvio solo per l'insufficiente motivazione in punto di elemento psicologico (cfr. pag. 62), per il RIZZO è stato ravvisato, dalla Quarta Sezione, un difetto motivazionale anche sotto il profilo della individuazione dei "lavori in atto": sul punto, la sentenza rescindente ha osservato che la Corte d'Appello aveva basato la propria valutazione, in ordine agli interventi effettuati sulla parete roc:ciosa, valorizzando il rinvenimento di martelletti elettrici e materiali di risulta compatibili, senza peraltro adeguatamente rispondere ai rilievi difensivi circa l'effettiva riconducibilità di detto materiale ai lavori presso la pasticceria, ed anzi cadendo in contraddizione facendo riferimento a martelletti elettrici e martelli pneumatici (cfr. pag. 57 della sentenza rescindente). 4. È quindi opportuno trattare, in primo luogo, la posizione del RIZZO, il cui ricorso è infondato.4.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve osservarsi che, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che il giudice di rinvio ha ritenuto provata l'effettuazione di lavori non assentiti sulla parete rocciosa del negozio, alla luce delle fotografie acquisite e dei contributi tecnici dei consulenti, mentre la denunciata discrasia sul materiale rinvenuto poteva superarsi atteso l'accertato rinvenimento sia di due martelletti elettrici sia di un martello pneumatico. L'utilizzo di quest'ultimo nei lavori presso la pasticceria„ continuativi e svolti anche nei giorni precedenti il crollo (con conseguente trasporto del materiale di risulta), era stato del resto comprovato dai testimoni sentiti in primo grado, uno dei quali aveva anche riferito, tra l'altro, che "quindici giorni prima del crollo erano emerse crepe alle pareti dello SPERANBAR, che aumentavano sempre più. La ditta che eseguiva i lavori nel locale adiacente era stata avvisata. RIZZO Francesco disse che avrebbero messo un po' di intonaco, ma i lavori continuarono fino al momento del crollo" (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata). Tali sintetiche considerazioni della Corte territoriale devono essere integrate - alla luce dei noti principi in tema di "doppia conforme", espressamente richiamati anche in sede rescindente (cfr. supra, § 2) - con quanto ben più diffusamente esposto nella sentenza di primo grado, da cui emerge la valenza di mero riscontro attribuita al rinvenimento del materiale. Infatti, il Tribunale ha ritenuto provata (pag. 18 seg.) la "natura demolitiva" dei lavori svolti sulle pareti in calcarenite (volti ad un accrescimento del volume utilizzabile con riduzione del fondo del bziinco), recependo le deduzioni dei consulenti, ampiamente riportate in sentenza. Sulla scorta degli ingrandimenti delle fotografie, e del confronto con immagini precedenti, era emerso non solo l'intervento con "colpi" di martello pneumatico sul banco terminale di fondo, ma anche "la totale mancanza proprio anche di tracce della muratura divisoria, della parete del costone di calcarenite divisorio tra la pasticceria DELIZIE e lo [OSCURATO:PERSONA]". V. anche pag. 76 della sentenza di primo grado, in cui il Tribunale, nel ricondurre i lavori presso la pasticceria tra le serie causali coeve al crollo, ha sottolineato che tali lavori avevano procurato crepe e lesioni viste anche nei giorni immediatamente precedenti il crollo, e che il "punto di spacco del masso distaccatosi" era "in prossimità dello spigolo deve si stava abusivamente scavando nella [OSCURATO:PERSONA]". Quanto al materiale di risulta, la sentenza di primo grado ha richiamato la parte della relazione dei consulenti che aveva evidenziato gli elementi di riscontro dopo la rimozione delle macerie (analisi dei materiali trovati in discarica, testimonianze, fotografie da cui era emerso che era "stato smantellato più di quanto previsto o dichiarato"). Nella medesima prospettiva, era stata segnalata dai consulenti anche la presenza di ponteggi, ritenuta anomala dal momento che il loro uso appariva in contrasto con la finalità dei lavori dichiarati dalla DIA (cfr. sul punto pag. 19 della sentenza del Tribunale).Ritiene il Collegio che il compendio argomentativo fin qui sintetizzato sia immune da censure deducibili in questa sede, resistendo ai rilievi difensivi anche alla luce delle puntualizzazioni contenute nella sentenza rescindente. 4.2. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi per ciò che riguarda le residue censure. La Corte d'Appello ha inteso valorizzare, anzitutto, il definitivo accertamento dei contestuali lavori svolti presso il negozio [OSCURATO:PERSONA], con l'asportazione del relativo materiale anche roccioso, caricato su camion per il trasporto in discarica: attività svolta "mentre nel limitrofo cantiere diretto dal RIZZO i lavori erano in svolgimento senza soluzione di continuità" (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Inoltre, la Corte territoriale ha posto in evidenza il fatto che il RIZZO ebbe contezza "della presenza di lesioni nella muratura del limitrofo SPERANBAR, che ebbero a incrementarsi nei giorni successivi e fino alla data del crollo" (pag. 9). Si tratta, all'evidenza, di elementi di assoluto rilievo, che da un lato danno pienamente conto di quella "contingenza" sufficiente a comprovare la consapevolezza dell'altrui contemporanea azione, e dunque a rendere configurabile la cooperazione colposa (in argomento, cfr. da ultimo Sez. 4, n. 25846 del 26/03/2019, Santini, Rv. 276581 - 01, secondo la quale «per aversi cooperazione nel delitto colposo, non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, essendo sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza, da parte dell'agente, del fatto che altri soggetti sono investiti di una determinata attività, con una conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti». D'altro lato, il fatto che il RIZZO abbia sostanzialmente ignorato il massimo allarme desumibile dalle crepe rilevate nel bar adiacente (e progressivamente ampliatesi con il passare dei giorni: cfr. supra, § 4.1), limitandosi ad annunciare un intervento sull'intonaco ma proseguendo nei lavori, fino al giorno del crollo (cfr. la deposizione [OSCURATO:PERSONA] in precedenza richiamata), contribuisce a far ritenere tutt'altro che illogica la conferma della sentenza di condanna. Anche in questo caso, comunque, la motivazione della Corte territoriale deve essere integrata con quanto osservato dal primo giudice con riferimento, in primo luogo, alla necessaria prudenza che avrebbe dovuto connotare - attraverso appropriate indagini di fattibilità - gli interventi più recenti, alla luce di quanto emergeva con evidenza "sia con riguardo agli ampliamenti (lo sfinestramento degli ingressi), sia riguardo alla distruzione dei fianchi delle grotte (al loro posto vi erano dei muretti in tufo di pochi centimetri" (cfr. pag. 76 della sentenza di primo grado nonché pag. 51, in cui si richiama quanto osservato dal consulente in ordine alla sicura emersione - qualora fossero state svolte opportune indagini preventive - delle criticità analizzate dopo il crollo, che sarebbe stato evitato). In secondo luogo, quanto alla piena possibilità di avvedersi e comprendere la situazione di pericolo insorta ed aggravatasi per la contemporanea esecuzione dei lavori sui due fronti, è opportuno qui ricordare il passaggio della sentenza di primo grado che riporta le dichiarazioni del teste VALGUARNERA (cfr. pag. 10 seg. sui lavori che in pasticceria erano eseguiti continuativamente, con l'utilizzo di diversi camion per lo smaltimento dei materiali, e sull'allarme creatosi che aveva indotto a chiedere informazioni ai vigili su cosa stesse succedendo). In buona sostanza, il complesso argomentativo desumibile dalle decisioni di merito consente di ritenere ampiamente colmate le lacune evidenziate dalla sentenza rescindente, attraverso considerazioni immuni da criticità denunciabili in questa sede. 5. Ad analoghe considerazioni di infondatezza deve pervenirsi per ciò che riguarda il ricorso del CIRIOLO. 5.1. Come già accennato, la decisione di annullamento con rinvio è stata limitata, per questo ricorrente, al solo profilo dell'elemento soggettivo, essendo stata ormai definitivamente accertata l'esecuzione di lavori (non assentiti) demolitivi del banco portante di roccia sul fondo del locale del negozio [OSCURATO:PERSONA] (cfr. le diffuse considerazioni in ordine all'infondatezza dei rilievi difensivi, contenute a pag. 60 segg. della sentenza rescindente). La Corte d'Appello ha osservato, in primo luogo, che la conoscenza, in capo al CIRIOLO, dei lavori contemporaneamente in corso nell'adiacente locale pasticceria era evincibile dalle deposizioni testimoniali che avevano fatto riferimento a tali lavori, rumorosi (per l'utilizzo di un martello pneumatico) e di rilevante entità, avendo comportato l'asportazione di materiale di risulta (cfr. sul punto supra, § 4.1 ). La Corte ha poi posto in rilievo l'assottigliamento della parete divisoria tra i due locali, documentata dai consulenti, nonché ulteriori aspetti (valorizzati anche con riferimento al RIZZO): il carattere invasivo e ben visibile dei lavori eseguiti a suo tempo presso lo SPERANBAR, la rilevanza dei successivi interventi sui vani ingresso dei tre locali commerciali insistenti sulle grotte, l'effettuazione di lavori di incatenamento del palazzo per evitare il rischio di cedimenti, la presenza di lesioni sul versante nord, oggetto di apposito monitoraggio (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Anche con riferimento al CIRIOLO, tale percorso argomentativo deve essere integrato con quello tracciato dal giudice di primo grado: si allude, anzitutto, a quanto già esposto a proposito del RIZZO in ordine all'assenza di verifiche sull'impatto che avrebbero avuto i lavori (trattandosi tra l'altro di interventi sul banco di roccia non assentiti), il cui espletamento avrebbe certamente consentito di evitare il disastro (cfr. pag. 75 seg. della sentenza del Tribunale e supra, § 4.2). Va poi evidenziato il passaggio motivazionale in cui il giudice di primo grado riporta dichiarazioni testimoniali di sicuro rilievo, ai fini che qui interessano: da un lato la già citata deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che - oltre a stimare in "diversi camion" il materiale di risulta trasportato - aveva riferito dell'allarme causato dai lavori sui due fronti, tanto da indurre a chiedere chiarimenti ai vigili (v. supra, § 4.2); dall'altro, le dichiarazioni del teste VALGUARNERA sui minuti immediatamente precedenti il crollo. Il teste ha invero riferito di essersi trovato in tabaccheria con la moglie, il [OSCURATO:PERSONA] e il CIRIOLO, con i quali stava "parlando della probabile anche caduta del palazzo perché si aveva paura"; il RIZZO aveva subito dopo chiamato il CIRIOLO per fargli aprire il locale, "perché stava succedendo qualcosa, non sapevano cosa stava succedendo" (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). Anche con riferimento al CIRIOLO, ritiene il Collegio che la Corte d'Appello abbia colmato le lacune ravvisate in sede rescindente, valorizzando una pluralità di elementi che delineano - in una valutazione congiunta con le considerazioni svolte dal Tribunale - la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato contestato, resistendo alle obiezioni difensive: e ciò anche con specifico riguardo alla sussistenza della contestata cooperazione colposa, avuto riguardo alla «consapevolezza, da parte dell'agente, del fatto che altri soggetti sono investiti di una determinata attività, con una conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti» (cfr. Sez. 4, n. 25846 del 2019, Santini, cit.). 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna del RIZZO e del CIRIOLO al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, spese che si liquidano in complessivi Euro 3500, oltre accessori di legge, quanto a [OSCURATO:PERSONA] Adele; in Euro 3.500, oltre accessori di legge, quanto a LAZZARI [OSCURATO:PERSONA]; in Euro 4.550, oltre accessori di legge, per CONTALDO [OSCURATO:PERSONA] e CONITALDO Sabrina; in complessivi Euro 4.550, oltre accessori di legge, per CAPRARO Arturo e CALZAVARA [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 3.500, oltre accessori di legge, per [OSCURATO:PERSONA] Adel