CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 2026
Cassazione n. 02782/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato quella del Tribunale reggino che io condannava alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di minaccia grave; Letta la memoria difensiva, depositata dal difensore del ricorrente, la quale si chiede accogliersi il ricorso e in subordine rimetterne la trattazione alla Sezione ordinaria; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato. I fatti sono stati commessi in data 8 agosto 2017, il termine ordinario di prescrizione è di anni sei e a seguito di interruzione, di anni sette e mesi sei. A ben vedere non può trovare applicazione l'aumento del termine ex art. 161 ultimo comma cod. pen. per la recidiva in quanto la stessa è stata esclusa in primo grado. Pertanto, il termine di prescrizione sarebbe scaduto in data 8 febbraio 2025, quindi prima della sentenza di appello. Va però considerata la sospensione della prescrizione prevista dalla cd. legge Orlando, in quanto la discipiina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nei tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dai 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 Li gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 05/06/2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01). Pertanto, tenuto in conto che la sentenza di primo grado veniva emessa il 12 ottobre 2018, con termine per il deposito della motivazione, quindi al 10 gennaio 2019, da tale ultima data sono decorsi più di un anno e sei mesi per la decisione da parte della Corte di appello, intervenuta il 17 giugno 2025, cosicché il termine di prescrizione è stato sospeso - ai sensi dell'art. 159 cod. pen. nella formulazione della I. 103 del 2017 - per tale arco temporale e, quindi, la prescrizione andrà a scadere in data 8 agosto 2026. La doglianza è manifestamente infondata; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità del ricorrente - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché dinanzi alla Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle dei giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura " degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità ia mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Per altro la Corte di appello opera una congrua e non manifestamente illogica valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non costituita parte civile, in linea con il generale e consolidato principio per il quale le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. per.. non si applicano alle dichiarazioni della predetta, le quali possono essere itdmmente poste da soie a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, in motivazione la Corte ha altresì precisato come, nei caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, ma nel caso in esame non vi è stata costituzione di parte civile). Inoltre, in tema di prove la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013 - dep. 08/10/2013, Terrusa, Rv. 257241) il che nel caso in esame non è; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2